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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18897/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORTE di APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania haconfermato la decisione del Tribunale di Siracusa in composizione monocratica del19/12/2018, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs.06 settembre 2011 n. 159, per aver violato la prescrizione di non allontanarsi dal domicilionelle ore notturne, contenuta nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.applicata il 17/06/2014, alla quale era sottoposto e per l’effetto – riconosciute le circostanzerito - lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltrespese processuali.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando – con il primo motivo - vizio ex art. 606, comma 1, lett. d)ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge, oltre che per insufficienza e manifesta illogicitàdella motivazione, stante la mancata effettuazione di una nuova valutazione in ordine allapericolosità sociale del soggetto.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al riconoscimento della recidiva,considerata prevalente sulle circostanze attenuanti generiche.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Il primo motivo si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneuticiconfliggenti con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Veroche: ‹‹In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenutadetenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nelcaso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi siprovveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude laconfigurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'art. 75d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159›› (Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Pizzimenti, Rv. 287880 –01; nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 30070 del 26/06/2025, Barbato, Rv. 288588 –01).Tale principio di diritto, però, postula che la sospensione dell’efficacia della giàapplicata misura della sorveglianza speciale sia avvenuta a causa di una detenzioneespiativa del soggetto, il quale sia stato quindi assoggettato all’esecuzione di una penadefinitiva; non altrettanto è a dirsi, invece, allorquando si verifichi - come nel caso di specie –una sospensione originata da detenzione conseguente all’applicazione di una misuracautelare di tipo custodiale [nella parte motiva della succitata Sez. 1, n. 30070 del 2025,infatti, è dato leggere quanto segue: “Non vi è chi non rilevi come la tipologia di detenzione(cautelare o espiativa) subita dal soggetto, esplichi un effetto profondamente dirimente sulladedotta questione; ciò in considerazione del fatto che un trattamento penitenziario comporta,inevitabilmente, un effetto rieducativo sul condannato, così svolgendo la funzione dimodificare l’attitudine antisociale di chi vi sia sottoposto e la sua pregressa proclività verso ladelinquenza.

Lo stato di detenzione espiativa, quindi, è intrinsecamente risocializzante,laddove la restrizione di natura cautelare rappresenta, al contrario, un sicuro indicesintomatico della pericolosità sociale del soggetto.

Venuto meno lo stato di detenzioneespiativa, allora, occorre necessariamente procedere a una rivalutazione, anche d’ufficio,circa la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, in vista della applicazione dellamisura di prevenzione in precedenza sospesa.

La nuova considerazione della pericolositàsociale, infatti, è legata ad ogni fattore che sia comunque di tenore rieducativo e che sia tale– almeno astrattamente – da elidere i profili di pericolosità dell’interessato; tale è la soladetenzione in espiazione della pena, mentre la custodia cautelare postula l’esistenza di undato evocativo di segno diametralmente opposto, costituito dalla ritenuta pericolositàdell’interessato”].3.2.

Senza dubbio specifica risulta, poi, la motivazione della sentenza impugnata,in ordine all’impossibilità di escludere la recidiva contestata, considerata sussistente dalprimo Giudice.

Rileva al riguardo la Corte territoriale come vada riconosciuto l’aggravamentosanzionatorio correlato al riconoscimento della recidiva, sul presupposto del “notevolecasellario giudiziale, che dimostra la sua assoluta assenza di resipiscenza; a conferma di ciòl’imputato, successivamente ai fatti oggetto di odierna contestazione, ha violato in modosistematico e reiterato la misura cautelare ad esso imposta, tanto da determinarne unaggravamento”.A fronte di tale struttura argomentativa - scevra da vizi logici e giuridici - ilricorrente insiste, in maniera aspecifica, sugli stessi rilievi svolti in appello, con i quali laCorte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazionedi elementi fattuali, avulsi dal sindacato riservato a questa Corte.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania haconfermato la decisione del Tribunale di Siracusa in composizione monocratica del19/12/2018, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs.06 settembre 2011 n. 159, per aver violato la prescrizione di non allontanarsi dal domicilionelle ore notturne, contenuta nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.applicata il 17/06/2014, alla quale era sottoposto e per l’effetto – riconosciute le circostanzerito - lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione, oltrespese processuali.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando – con il primo motivo - vizio ex art. 606, comma 1, lett. d)ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge, oltre che per insufficienza e manifesta illogicitàdella motivazione, stante la mancata effettuazione di una nuova valutazione in ordine allapericolosità sociale del soggetto. Con il secondo motivo, si lamenta violazione ex art. 606comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen., con riferimento al riconoscimento della recidiva,considerata prevalente sulle circostanze attenuanti generiche.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Il primo motivo si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneuticiconfliggenti con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Veroche: ‹‹In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenutadetenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nelcaso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi siprovveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude laconfigurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'art. 75d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159›› (Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Pizzimenti, Rv. 287880 –01; nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 30070 del 26/06/2025, Barbato, Rv. 288588 –01).Tale principio di diritto, però, postula che la sospensione dell’efficacia della giàapplicata misura della sorveglianza speciale sia avvenuta a causa di una detenzioneespiativa del soggetto, il quale sia stato quindi assoggettato all’esecuzione di una penadefinitiva; non altrettanto è a dirsi, invece, allorquando si verifichi - come nel caso di specie –una sospensione originata da detenzione conseguente all’applicazione di una misuracautelare di tipo custodiale [nella parte motiva della succitata Sez. 1, n. 30070 del 2025,infatti, è dato leggere quanto segue: “Non vi è chi non rilevi come la tipologia di detenzione(cautelare o espiativa) subita dal soggetto, esplichi un effetto profondamente dirimente sulladedotta questione; ciò in considerazione del fatto che un trattamento penitenziario comporta,inevitabilmente, un effetto rieducativo sul condannato, così svolgendo la funzione dimodificare l’attitudine antisociale di chi vi sia sottoposto e la sua pregressa proclività verso ladelinquenza. Lo stato di detenzione espiativa, quindi, è intrinsecamente risocializzante,laddove la restrizione di natura cautelare rappresenta, al contrario, un sicuro indicesintomatico della pericolosità sociale del soggetto. Venuto meno lo stato di detenzioneespiativa, allora, occorre necessariamente procedere a una rivalutazione, anche d’ufficio,circa la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato, in vista della applicazione dellamisura di prevenzione in precedenza sospesa. La nuova considerazione della pericolositàsociale, infatti, è legata ad ogni fattore che sia comunque di tenore rieducativo e che sia tale– almeno astrattamente – da elidere i profili di pericolosità dell’interessato; tale è la soladetenzione in espiazione della pena, mentre la custodia cautelare postula l’esistenza di undato evocativo di segno diametralmente opposto, costituito dalla ritenuta pericolositàdell’interessato”].3.2. Senza dubbio specifica risulta, poi, la motivazione della sentenza impugnata,in ordine all’impossibilità di escludere la recidiva contestata, considerata sussistente dalprimo Giudice. Rileva al riguardo la Corte territoriale come vada riconosciuto l’aggravamentosanzionatorio correlato al riconoscimento della recidiva, sul presupposto del “notevolecasellario giudiziale, che dimostra la sua assoluta assenza di resipiscenza; a conferma di ciòl’imputato, successivamente ai fatti oggetto di odierna contestazione, ha violato in modosistematico e reiterato la misura cautelare ad esso imposta, tanto da determinarne unaggravamento”.A fronte di tale struttura argomentativa - scevra da vizi logici e giuridici - ilricorrente insiste, in maniera aspecifica, sugli stessi rilievi svolti in appello, con i quali laCorte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, sollecitando una mera rivalutazionedi elementi fattuali, avulsi dal sindacato riservato a questa Corte.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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