CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a S. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibiità del ricorso; dato atto che il difensore ha rinunziato a comparire con comunicazione a mezzo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di L'Aquila rigettava l'appello proposto dalla terza interessata [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che, in data 15/6/2023, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca del sequestro del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] in quanto ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per fatti di autoriciclaggio, tentata truffa aggravata e illeciti tributari. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale della Luiso, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 56,640bis cod.pen. e correlato vizio di motivazione in quanto iI Tribunale del riesame ha errato nel considerare l'autovettura intestata alla ricorrente, terza estranea al procedimento, suscettibile di confisca per equivalente. Il difensore lamenta che il collegio cautelare ha rigettato l'appello ritenendo insufficiente la produzione documentale effettuata a sostegno dell'effettiva proprietà dell'autovettura in capo alla Luiso nonostante debba ritenersi provata la lecita provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto e per il pagamento delle cambiali rilasciate. In particolare, sostiene l'erroneità della motivazione in ordine alla spettanza pro-quota anche ai figli della ricorrente del prezzo ricavato dalla vendita di un terreno, investito nella compravendita, e la mancata verifica in ordine alla buona fede della istante. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Il difensore, infatti, lamenta l'erronea valutazione della documentazione prodotta a sostegno dell'istanza di dissequestro, ritenendola adeguata ai fini della prova della proprietà del bene in capo alla ricorrente, facendo nella sostanza valere un vizio di motivazione che non può trovare ingresso in sede di legittimità a norma dell'art. 325 cod.proc.pen. In ogni caso l'ordinanza impugnata, con motivazione congrua ed effettiva, ha dato conto delle ragioni a sostegno del rigetto dell'appello cautelare, segnalando che la provvista asseritamente utilizzata per il pagamento di parte del prezzo dell'autovettura conseguirebbe ad una vendita effettuata ben nove anni prima dell'acquisto del veicolo ed evidenziando che il cespite ceduto vedeva quali comproprietari la Luiso e figli, tra cui l'indagato [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il collegio ha rilevato che la documentazione relativa ai prelievi bancari concerne periodi non coerenti con quelli relativi al pagamento degli effetti cambiari. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023 Sentenza a motiv