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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13006/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuta colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 624 bis, cod. pen., e 55 comma 9, d.

Igs. 231/2007 perché con più azioni esecutive del medesime disegno criminoso, al fine di trarne profitto, introdottasi nell'abitazione della persona offesa, si impossessava della somma di quattrocento euro in contanti, di gioielli ed oggetti preziosi e del suo bancomat, che utilizzava indebitamente, 'Prelevando la somma di euro duecentocinquanta.

Formula due motivi di innpugnazione.

Con il primo si duole della falsa applicazione dell'art. 624 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen..

Osserva che l'imputata ha svolto mansioni di domestica presso la persona offesa, per molti anni, conservando rapporti confidenziali tali da continuare a frequentare la casa, anche per visite di cortesia e che non risulta affatto provato che il furto sia intervenuto proprio nel giorno in cui l'imputata utilizzò il bancomat della persona offesa, per prelevare delle somme.

Ciò, nondimeno, implica l'assenza della prova della finalità dell'ingresso nell'abitazione allo scopo di sottrarre i beni rubati, nel medesimo giorno in cui intervenne il prelievo con il bancomat.

Il che implica necessariamente la derubricazione del reato di furto in abitazione, in quello di furto, dovendosi escludere il nesso fra l'introduzione nell'immobile e la sottrazione dei beni, essendo quest'ultima derivata dallo sfruttamento di un'occasione.

Assume che pur non essendovi certezza sulla data nella quale è intervenuto il furto, deve, tuttavia, constatarsi che il giorno 10 dicembre, data del commesso reato secondo l'imputazione, l'imputata ebbe accesso all'abitazione della persona offesa, perché le fu aperto portone e la ricorrente trovò le chiavi inserite nella porta, facendo così ingresso nell'abitazione, senza sapere in precedenza che una simile occasione si sarebbe presentata, il che deve indurre ad escludere l'applicabilità dell'art. 624 bis cod. pen..

Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'art. 624 bis e dell'art. 62 bis cod. pen..

Sostiene che il giudice, essendo il reato contestato risalente al 10 dicembre 2014, avrebbe dovuto applicare la disciplina previgente la modifica apportata dalla legge 103/2017, che prevedeva la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 309,00 ad euro 1.032,00, mentre la pena è stata inflitta in misura ben superiore a quella minima.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto meramente ripropositivo delle doglianze formulate con l'appello, cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta, spiegando non solo come debba ritenersi provato che il furto sia avvenuto proprio i 10 dicembre 2014, quando l'imputata riuscì ad entrare nell'appartamento della persona offesa, approfittando del fatto che le chiavi erano inserite nella porta, dopo che la madre della medesima, novantenne ed abitante nell'appartamento contiguo, sentendo al citofono il nome 'Veronica' le aprì il portone, ma anche che l'ingresso in un'abitazione altrui senza il consenso di colui che vi dimora equivale ad ingresso clandestino, sicché la sottrazione di beni in una simile occasione, integra il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e non quello di cui all'art. 624 cod. pen..

Invero, sebbene debba ricordarsi che questa Corte ha ritenuto che non integri "il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso. (Fattispecie in cui l'imputato aveva avuto accesso all'abitazione in quanto ospite del proprietario). (Sez. 4, Sentenza n. 3450 del 20/12/2018, dep. 24/01/2019, Rv. 275115), nondimeno, in questo caso, correttamente la Corte esclude la presenza di un consenso all'ingresso, perché la stessa difesa dell'imputata ammette che la medesima si introdusse nella dimora della persona offesa, non perché quest'ultima le consentì di entrare -essendo il portone di ingresso stato aperto dalla madre che viveva nell'appartamento attiguo- ma perché trovò le chiavi inserite nella porta e fece autonomamente ingresso nell'abitazione, prelevando i gioielli ed il bancomat, sottrazione della quale la proprietaria si rese conto al suo rientro.

Il secondo motivo è inammissibile.

Il primo profilo, inerente all'applicazione della pena prevista a seguito della novella di cui all'art. 1, comma 6

I. 103/2017, che ha mutato il quadro edittale dell'art. 624 bis cod. pen., appare inconferente, in quanto mal si comprende da quale elemento il ricorrente tragga che la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa, inflitta per i reati ascritti non sia inquadrabile nella cornice edittale prevista dall'art. 624 bis cod. pen., antecedente la riforma, posto che il trattamento sanzionatorio prevedeva una pena fra i tre ed i sei anni di reclusione II secondo profilo, inerente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è a parimenti manifestamente infondato.

La Corte territoriale dà conto dell'inesistenza di elementi positivi che giustifichino l'applicazione della diminuente invocata.

E' sufficiente ricordare, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

La Corte terrioriale sottolinea che la confessione resa dall'imputato, limitata unicamente alla sua posizione già compromessa dai risultati delle indagini, non ha alcuna valenza favorevole e non può essere considerata quale elemento favorevole, essendo sostanzialmente neutra.

Ciò è sufficiente per considerare la sentenza esente dai vizi che le vengono addebitati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA],sidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuta colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 624 bis, cod. pen., e 55 comma 9, d. Igs. 231/2007 perché con più azioni esecutive del medesime disegno criminoso, al fine di trarne profitto, introdottasi nell'abitazione della persona offesa, si impossessava della somma di quattrocento euro in contanti, di gioielli ed oggetti preziosi e del suo bancomat, che utilizzava indebitamente, 'Prelevando la somma di euro duecentocinquanta. Formula due motivi di innpugnazione. Con il primo si duole della falsa applicazione dell'art. 624 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen.. Osserva che l'imputata ha svolto mansioni di domestica presso la persona offesa, per molti anni, conservando rapporti confidenziali tali da continuare a frequentare la casa, anche per visite di cortesia e che non risulta affatto provato che il furto sia intervenuto proprio nel giorno in cui l'imputata utilizzò il bancomat della persona offesa, per prelevare delle somme. Ciò, nondimeno, implica l'assenza della prova della finalità dell'ingresso nell'abitazione allo scopo di sottrarre i beni rubati, nel medesimo giorno in cui intervenne il prelievo con il bancomat. Il che implica necessariamente la derubricazione del reato di furto in abitazione, in quello di furto, dovendosi escludere il nesso fra l'introduzione nell'immobile e la sottrazione dei beni, essendo quest'ultima derivata dallo sfruttamento di un'occasione. Assume che pur non essendovi certezza sulla data nella quale è intervenuto il furto, deve, tuttavia, constatarsi che il giorno 10 dicembre, data del commesso reato secondo l'imputazione, l'imputata ebbe accesso all'abitazione della persona offesa, perché le fu aperto portone e la ricorrente trovò le chiavi inserite nella porta, facendo così ingresso nell'abitazione, senza sapere in precedenza che una simile occasione si sarebbe presentata, il che deve indurre ad escludere l'applicabilità dell'art. 624 bis cod. pen.. Con il secondo motivo fa valere la violazione dell'art. 624 bis e dell'art. 62 bis cod. pen.. Sostiene che il giudice, essendo il reato contestato risalente al 10 dicembre 2014, avrebbe dovuto applicare la disciplina previgente la modifica apportata dalla legge 103/2017, che prevedeva la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 309,00 ad euro 1.032,00, mentre la pena è stata inflitta in misura ben superiore a quella minima. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, in quanto meramente ripropositivo delle doglianze formulate con l'appello, cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta, spiegando non solo come debba ritenersi provato che il furto sia avvenuto proprio i 10 dicembre 2014, quando l'imputata riuscì ad entrare nell'appartamento della persona offesa, approfittando del fatto che le chiavi erano inserite nella porta, dopo che la madre della medesima, novantenne ed abitante nell'appartamento contiguo, sentendo al citofono il nome 'Veronica' le aprì il portone, ma anche che l'ingresso in un'abitazione altrui senza il consenso di colui che vi dimora equivale ad ingresso clandestino, sicché la sottrazione di beni in una simile occasione, integra il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e non quello di cui all'art. 624 cod. pen.. Invero, sebbene debba ricordarsi che questa Corte ha ritenuto che non integri "il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso. (Fattispecie in cui l'imputato aveva avuto accesso all'abitazione in quanto ospite del proprietario). (Sez. 4, Sentenza n. 3450 del 20/12/2018, dep. 24/01/2019, Rv. 275115), nondimeno, in questo caso, correttamente la Corte esclude la presenza di un consenso all'ingresso, perché la stessa difesa dell'imputata ammette che la medesima si introdusse nella dimora della persona offesa, non perché quest'ultima le consentì di entrare -essendo il portone di ingresso stato aperto dalla madre che viveva nell'appartamento attiguo- ma perché trovò le chiavi inserite nella porta e fece autonomamente ingresso nell'abitazione, prelevando i gioielli ed il bancomat, sottrazione della quale la proprietaria si rese conto al suo rientro. Il secondo motivo è inammissibile. Il primo profilo, inerente all'applicazione della pena prevista a seguito della novella di cui all'art. 1, comma 6 I. 103/2017, che ha mutato il quadro edittale dell'art. 624 bis cod. pen., appare inconferente, in quanto mal si comprende da quale elemento il ricorrente tragga che la pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa, inflitta per i reati ascritti non sia inquadrabile nella cornice edittale prevista dall'art. 624 bis cod. pen., antecedente la riforma, posto che il trattamento sanzionatorio prevedeva una pena fra i tre ed i sei anni di reclusione II secondo profilo, inerente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è a parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale dà conto dell'inesistenza di elementi positivi che giustifichino l'applicazione della diminuente invocata. E' sufficiente ricordare, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). La Corte terrioriale sottolinea che la confessione resa dall'imputato, limitata unicamente alla sua posizione già compromessa dai risultati delle indagini, non ha alcuna valenza favorevole e non può essere considerata quale elemento favorevole, essendo sostanzialmente neutra. Ciò è sufficiente per considerare la sentenza esente dai vizi che le vengono addebitati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA],sidente [OSCURATO:PERSONA]
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