Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:602
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999C0192 - IT
Avviso legale importante
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61999C0192
Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 7 novembre 2000. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] of State for the [OSCURATO:PERSONA], ex parte [OSCURATO:PERSONA], interveniente: Justice. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) - [OSCURATO:PERSONA]. - Cittadinanza dell'Unione - Cittadinanza di uno Stato membro - Dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla definizione del termine "cittadino" - Cittadino britannico d'oltremare. - [OSCURATO:PERSONA]192/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01237
Conclusioni dell avvocato generale
1. La natura dei legami che uniscono una persona ad uno Stato membro determina in larga parte i diritti di cui essa beneficia in forza del diritto comunitario. Tale realtà si esprime attraverso l'espressione «cittadino di uno Stato membro», nozione fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario, poiché dal possesso di tale status dipende un gran numero di questi diritti come risultano dai principi generali del diritto comunitario.
2. [OSCURATO:PERSONA] sull'Unione europea ha modificato i termini dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 17 CE ), istituendo così una cittadinanza dell'Unione e subordinando tale cittadinanza al possesso della «cittadinanza di uno Stato membro». Con ciò, il legislatore comunitario ha reiterato il suo attaccamento all'esistenza di un previo collegamento nazionale di coloro che vogliono invocare il beneficio del diritto comunitario.
3. Confrontata alla situazione particolare del diritto britannico sulla cittadinanza, il quale comprende diverse categorie di cittadinanza di cui una consente di negare al suo titolare ogni diritto d'ingresso e di soggiorno nel territorio britannico, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]), chiede innanzi tutto alla Corte di interpretare la nozione di persona avente «la cittadinanza di uno Stato membro». Il giudice a quo vuole così essere in grado di decidere sull'attribuzione dello status di «cittadino dell'Unione» a beneficio della parte ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA] of Justice interroga poi la Corte sul contenuto e la portata della nozione di «cittadinanza dell'Unione» definita all'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18, n. 1, CE) per pronunciarsi sugli effetti che tale status può produrre, in materia di diritto d'ingresso e di soggiorno, nei confronti di un cittadino britannico privato di tale diritto in forza della legislazione nazionale.
I - Contesto normativo
Diritto comunitario
4. Gli artt. 8 e 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] sono così formulati:
«Articolo 8
1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione.
E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente [OSCURATO:PERSONA].
Articolo 8 A
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente [OSCURATO:PERSONA] e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».
5. In occasione della firma degli atti di adesione alle Comunità europee del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, il governo del [OSCURATO:PERSONA] faceva la seguente dichiarazione relativa alla definizione del termine «cittadini» :
«Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, i termini "cittadini", "cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri" o "cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dei paesi e territori d'oltremare" che figurano nel [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità economica europea, nel [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e nel [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio o negli atti comunitari derivanti da tali trattati, indicano:
a) le persone che sono cittadini del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie, o le persone che sono sudditi britannici che non possiedono tale cittadinanza né la cittadinanza di un altro paese o territorio del Commonwealth, e che, nell'uno e nell'altro caso, hanno diritto di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA] e sono pertanto esentati dal controllo del [OSCURATO:PERSONA] sull'immigrazione;
b) le persone che sono cittadini del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie perché sono nate o sono state iscritte nei registri dello Stato civile o naturalizzate a Gibilterra, o il cui padre sia nato o sia stato iscritto nei registri dello Stato civile o naturalizzato a Gibilterra».
6. Nel 1982, il governo del [OSCURATO:PERSONA] presentava presso il governo della Repubblica italiana, depositaria dei Trattati, una nuova dichiarazione riguardante la definizione del termine «cittadini» così formulata:
«Nella prospettiva dell'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] del 1981, il governo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord fa la seguente dichiarazione, che sostituirà, a partire dal 1° gennaio 1983, la dichiarazione fatta in occasione della firma da parte del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di adesione alle Comunità europee:
"Per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, i termini cittadini, cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri o cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dei paesi e territori d'oltremare che figurano nel [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità economica europea, nel [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e nel [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio o negli atti comunitari derivanti da tali trattati, indicano:
a) cittadini britannici;
b) persone che sono sudditi britannici ai sensi della Parte IV del [OSCURATO:PERSONA] del 1981 e che hanno diritto di risiedere nel [OSCURATO:PERSONA] e sono pertanto esentati dal controllo del [OSCURATO:PERSONA] sull'immigrazione;
c) cittadini dei territori britannici dipendenti che acquisiscono la cittadinanza da una connessione con Gibilterra".
(...)».
7. [OSCURATO:PERSONA] dei rappresentanti dei governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno sottoscritto il [OSCURATO:PERSONA] sull'Unione europea adottava e allegava all'[OSCURATO:PERSONA] finale la dichiarazione n. 2, sulla cittadinanza di uno Stato membro , che dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] dichiara che, ogniqualvolta nel [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la Comunità europea si fa riferimento a cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA] membri possono precisare, a titolo di informazione, quali sono le persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità mediante una dichiarazione presentata alla Presidenza; se necessario, esse possono modificare tale dichiarazione».
Diritto nazionale
8. In forza del [OSCURATO:PERSONA] 1948 , la nozione di suddito britannico raggruppava, oltre ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] indipendenti del Commonwealth, i «cittadini del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie», da un lato, e i «sudditi britannici senza cittadinanza», dall'altro, potendo questi ultimi diventare cittadini di un paese del Commonwealth da poco indipendente al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza di tale paese. Se così non fosse stato, tali persone avrebbero acquisito in quel momento la cittadinanza del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie.
9. L'[OSCURATO:PERSONA] 1971 ha introdotto la nozione di «patriality» (diritto di residenza) i cui titolari sono i soli ad essere esentati dal controllo sull'immigrazione al momento del loro ingresso nel [OSCURATO:PERSONA].
10. Il nuovo [OSCURATO:PERSONA] 1981 abroga lo status di cittadino del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie e suddivide tutti coloro che lo possiedono in tre categorie:
a) cittadini britannici, che sono i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie titolari di detto diritto di residenza nel [OSCURATO:PERSONA];
b) «[OSCURATO:PERSONA]» (cittadini dei territori britannici dipendenti) che sono i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie non aventi il diritto di residenza ma che soddisfano determinate condizioni di collegamento con un territorio dipendente dalla Corona britannica, ritenuto concedere loro il diritto di immigrazione in tale territorio;
c) «[OSCURATO:PERSONA] overseas citizens» (cittadini britannici d'oltremare) che raggruppano tutti i cittadini del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie che non sono divenuti cittadini britannici o cittadini dei territori britannici dipendenti. Mancando qualsiasi collegamento con un territorio dipendente dalla Corona britannica, ad essi non è riconosciuto alcun diritto di immigrazione.
II - Fatti e procedimento
11. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1949, la signora [OSCURATO:PERSONA] era cittadina del [OSCURATO:PERSONA] e delle colonie, conformemente alla legge del 1948. Dopo l'entrata in vigore della legge del 1981, essa acquisiva lo status di cittadina britannica d'oltremare. In questa qualità, essa non aveva, in forza del diritto nazionale, il diritto di entrare né di soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA].
12. Dopo numerosi soggiorni temporanei nel territorio britannico e mentre si trovava di nuovo nel [OSCURATO:PERSONA], il 4 settembre 1996 la signora [OSCURATO:PERSONA] reiterava la domanda per il permesso di soggiorno che aveva già presentata più volte dal 1990, data del suo primo ingresso nel territorio britannico.
13. Il 20 marzo 1997, la signora [OSCURATO:PERSONA] faceva appello dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice avverso la decisione 22 gennaio 1997 del [OSCURATO:PERSONA] of State for the [OSCURATO:PERSONA], con la quale quest'ultimo le negava il diritto di soggiornare nel territorio britannico.
14. In tale occasione, essa chiedeva di poter restare e di ottenere un lavoro nel [OSCURATO:PERSONA] nonché di poter viaggiare periodicamente in altri [OSCURATO:PERSONA] membri per acquistarvi beni e servizi e, eventualmente, lavorarvi.
15. Ritenendo che la soluzione della controversia ad essa sottoposta dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, la [OSCURATO:PERSONA] of Justice, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Ove si debba decidere se la ricorrente, in qualità di cittadina britannica d'oltremare non avente titolo (ai sensi della legge britannica) per entrare o rimanere nel [OSCURATO:PERSONA], sia una persona avente "la cittadinanza di uno Stato membro" e sia quindi un "cittadino dell'Unione" ai sensi dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA] CE:
a) quale sia l'effetto (se un effetto vi è), ai fini del diritto comunitario:
i) della dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] del 1972 sulla definizione del termine "cittadini", adottata all'epoca dell'adesione alle Comunità europee e allegata all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di adesione, e
ii) della dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] del 1982 "sul significato di cittadino britannico", e
iii) della dichiarazione n. 2 allegata al [OSCURATO:PERSONA] sull'Unione europea, sottoscritto il 7 febbraio 1992, in base alla quale la cittadinanza deve essere determinata soltanto in riferimento alla legge nazionale dello Stato membro interessato, con facoltà per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di precisare, a titolo di informazione, quali sono le persone che devono essere considerate propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità.
b) Se e nei limiti in cui il [OSCURATO:PERSONA], dal punto di vista del diritto comunitario, non può richiamarsi alle dichiarazioni menzionate al precedente punto a), quali siano i criteri rilevanti per stabilire se una persona ha la cittadinanza di uno Stato membro ai sensi dell'art. 8, nel caso in cui la legge di uno Stato membro preveda varie categorie di cittadinanza, ma soltanto alcune di tali categorie conferiscano il diritto di entrare e trattenersi in quello Stato membro.
c) In tale contesto, quale effetto abbia il principio del rispetto dei diritti fondamentali della persona umana nel diritto comunitario invocato dalla ricorrente, in particolare laddove la stessa si richiama all'art. 3, n. 2, del quarto protocollo della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, ai sensi del quale nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato del quale ha la cittadinanza, che non è stato ratificato dal [OSCURATO:PERSONA].
2) Se, nelle circostanze del caso di specie, l'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE:
a) conferisca a un cittadino dell'Unione il diritto di entrare e rimanere nel territorio dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, anche se tale diritto gli viene altrimenti negato dalla legge nazionale;
b) conferisca diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal [OSCURATO:PERSONA] CE prima delle modifiche apportate allo stesso dal [OSCURATO:PERSONA] sull'Unione europea;
c) dia origine a diritti direttamente efficaci che i cittadini dell'Unione possono invocare dinanzi ai giudici nazionali;
d) si applichi a fattispecie che sono completamente interne allo Stato membro».
III - Sulla seconda questione pregiudiziale, lett. d), relativa all'applicabilità dell'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]
16. Occorre trattare in primo luogo tale questione in quanto la necessità di esaminare le altre questioni dipende dalla soluzione che le sarà data.
17. Il giudice a quo chiede se l'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] si applichi ad una situazione come quella della fattispecie, in cui una persona che, in forza del diritto nazionale, possiede la cittadinanza di uno Stato membro senza beneficiare di un diritto d'ingresso e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro, invoca l'art. 8 A per ottenere il diritto di soggiornare in detto territorio.
18. Se dovessimo dare una soluzione negativa, la prima questione pregiudiziale, con cui si chiede se la ricorrente sia o no una persona avente «la cittadinanza di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe più ragion d'essere.
Infatti, se l'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e i diritti connessi alla nozione di «cittadinanza dell'Unione» che vi figurano dovessero essere considerati estranei ad una situazione come quella della fattispecie, diverrebbe superfluo pronunciarsi sulla cittadinanza della signora [OSCURATO:PERSONA], da cui dipende appunto la qualità di «cittadino dell'Unione». Lo stesso ragionamento vale per le altre questioni incluse sotto la seconda questione pregiudiziale, in quanto queste ultime sono utili soltanto nel caso in cui la controversia rientri nell'ambito del diritto comunitario.
19. I governi italiano, danese e del [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione sostengono che la questione sollevata esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 5 giugno 1997, Uecker e Jacquet .
20. La signora [OSCURATO:PERSONA] osserva che, al contrario, la sua situazione non è riconducibile a tale giurisprudenza e deve essere assoggettata al diritto comunitario. Essa afferma che il diritto di soggiornare nel territorio dell'Unione europea, di cui è stata privata, è un diritto inerente alla nozione di cittadinanza dell'Unione. A suo parere, uno Stato membro non può, senza violare il diritto comunitario, adottare provvedimenti aventi l'effetto di impedire ad uno dei suoi cittadini l'esercizio dei diritti che gli sono conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario. Essa deve essere autorizzata ad entrare nel territorio dell'Unione per poter esercitare tutti i diritti che derivano dalla sua qualità di cittadino dell'Unione.
21. La sentenza Uecker e Jacquet, citata, è una delle ultime sentenze pronunciate dalla Corte conformemente alla sua giurisprudenza costante secondo cui determinate disposizioni del diritto comunitario non possono essere applicate ad attività che non abbiano alcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario e i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro .
22. Tale giurisprudenza si è sviluppata in occasione di controversie attinenti al principio di non discriminazione in base alla cittadinanza enunciato dall'art. 6, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE) nonché agli articoli che ne garantiscono l'applicazione in settori particolari come la libera circolazione delle persone o dei servizi .
23. I principi del diritto comunitario connessi alla libera circolazione delle persone e dei servizi mirano effettivamente a garantire che uno Stato membro non possa trarre pretesto dalla cittadinanza di un cittadino di un altro Stato membro o dalla circostanza che uno dei suoi cittadini ha acquisito una formazione in un altro Stato membro per ostacolare la sua libertà di movimento sul suo proprio territorio. La cittadinanza dell'Unione, che riunisce questi principi, deve assicurare la libera circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne, come prevede l'art. 7 A, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 14, n. 2, CE).
24. La posizione della Corte nei confronti delle situazioni interne è giustificata dall'intento di riservare l'applicazione delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] o delle regole di diritto derivato che ne discendono alle situazioni che comportano determinati fattori di estraneità, in particolare quelli contraddistinti dall'esistenza di elementi transfrontalieri.
25. Qualora tali elementi vengano meno, il diritto comunitario non può più applicarsi a situazioni che, in questo caso, rientrano nell'ambito della competenza dei soli [OSCURATO:PERSONA] membri. La presente causa deve essere esaminata alla luce di tale giurisprudenza.
26. La signora [OSCURATO:PERSONA] si avvale dello status di persona avente «la cittadinanza di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA], e di «cittadino dell'Unione», ai sensi dell'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], per sostenere la sua domanda ad ottenere il diritto di soggiorno nel territorio britannico. Essa propone un'interpretazione della nozione di persona avente «la cittadinanza di uno Stato membro» che limita il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di fissare i criteri di attribuzione e il contenuto di tale cittadinanza .
27. La «cittadinanza dell'Unione», nozione recente del diritto comunitario, è lungi dall'essere stata del tutto esplorata dalla Corte e costituisce ancora oggetto di dibattito su taluni dei suoi aspetti . Resta il fatto che l'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] enuncia in maniera inequivocabile, ai fini della presente controversia, il diritto per ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri , il che esprime l'idea della libera circolazione dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri da uno Stato membro all'altro.
La Corte ha già distinto, a proposito della libera circolazione dei lavoratori e del diritto di stabilimento, l'ingresso e il soggiorno di un cittadino di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, che rientrano nell'ambito del diritto comunitario, dall'ingresso e dal soggiorno di tale cittadino sul suo proprio territorio, fondati sui diritti inerenti alla sua cittadinanza . Tale frontiera è stata mantenuta, a mio parere, dal testo aggiunto all'art. 8, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam. Precisando che «La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima», il legislatore comunitario ha riaffermato l'idea di una ripartizione delle competenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Comunità nei settori che riguardano i diritti e i doveri che possono essere attribuiti a un individuo in base alla sua cittadinanza. Le relazioni che un cittadino mantiene con il suo Stato di origine circa il diritto d'ingresso e di soggiorno devono quindi, in via di principio, restare di competenza di tale Stato. Ne risulta che la «cittadinanza dell'Unione» è rilevante nella fattispecie solo in una prospettiva di libera circolazione tra [OSCURATO:PERSONA] membri .
28. Ora, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, le regole in materia di libera circolazione delle persone «si applicano unicamente ai cittadini di uno Stato membro della Comunità che intendano stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro oppure ai cittadini di questo stesso Stato che si trovino in una situazione avente elementi di collegamento con una qualunque delle situazioni previste dal diritto comunitario» .
29. Occorre osservare che, da un punto di vista rigorosamente giuridico, la richiesta formulata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] non è volta a farle riconoscere il diritto di libera circolazione nel territorio comunitario ma è diretta all'ottenimento del diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede, secondo il diritto nazionale, una forma di cittadinanza.
30. In tal senso, la ricorrente non rientra in nessuno dei casi previsti dalla giurisprudenza della Corte poiché, da un lato, il procedimento a quo non ha come oggetto quello di attribuire il diritto di stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro e, dall'altro, la sua situazione non ha elementi di collegamento con una qualunque delle situazioni previste dal diritto comunitario.
31. Come risulta dai fatti stabiliti dal giudice nazionale, pur non essendo «cittadina britannica», ai sensi del diritto nazionale, la signora [OSCURATO:PERSONA] possiede tuttavia la qualità di «cittadino britannico d'oltremare».
32. Pertanto due possibilità sono da tener presente.
33. Ammettiamo, in primo luogo, che spetti al diritto comunitario determinare se lo status di «cittadino britannico d'oltremare», conferendo la cittadinanza britannica alla signora [OSCURATO:PERSONA], le conceda di conseguenza la «cittadinanza di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 8 del [OSCURATO:PERSONA]. Un'interpretazione di tale norma che conducesse a constatare che la signora [OSCURATO:PERSONA] possiede la cittadinanza britannica dimostrerebbe che l'elemento transfrontaliero necessario all'applicazione del diritto comunitario manca. Risulterebbe allora che la ricorrente non cerca di stabilirsi nel territorio di un altro Stato membro e che, in ogni caso, la situazione non ha nessun elemento di collegamento con una qualunque delle situazioni previste dal diritto comunitario.
La signora [OSCURATO:PERSONA] fa valere infatti la libertà di circolazione delle persone all'interno della Comunità - o, come stabilisce l'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri - per ottenere il diritto di soggiornare nel territorio britannico. Ora, la ricorrente, che per ipotesi è cittadina britannica, si trova fisicamente in tale territorio senza che risulti provenire da un altro Stato membro. Il diniego opposto dalle autorità britanniche di lasciarla soggiornare nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] non pregiudica quindi affatto la libertà di circolazione nel territorio comunitario. Il solo elemento transfrontaliero è costituito dalla circostanza che la signora [OSCURATO:PERSONA] proviene da uno Stato terzo, sicché, ad eccezione di questo elemento extracomunitario, gli elementi della causa si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.
34. Tale constatazione non può essere inficiata dal fatto che la ricorrente rivendica il diritto di viaggiare in [OSCURATO:PERSONA] ed esercitarvi i diritti di un cittadino dell'Unione . Una prospettiva puramente ipotetica di viaggio nel territorio della Comunità europea non presenta un nesso sufficiente con il diritto comunitario tale da giustificare l'applicazione dell'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] . Aggiungo che l'oggetto del procedimento a quo è circoscritto alla contestazione di una decisione di diniego di soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA], il che conferma che la questione principale a cui si trova confrontato il giudice a quo è, in mancanza di altri elementi probatori che implichino la libertà di circolazione delle persone, limitata ad una problematica puramente nazionale .
35. In secondo luogo, se, come asserisce il governo del [OSCURATO:PERSONA], la signora [OSCURATO:PERSONA] non possiede la cittadinanza britannica ai fini dell'applicazione del [OSCURATO:PERSONA], è pacifico che essa non ha, a maggior ragione, la cittadinanza di un altro Stato membro. Di conseguenza, essa deve essere considerata, in diritto comunitario, cittadina di uno Stato terzo.
36. Ora, il principio di libera circolazione delle persone non si applica in una situazione in cui, senza possedere la cittadinanza di uno Stato membro, la persona che se ne avvale cerchi di entrare o di soggiornare nel territorio di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità.
37. La Corte a tale titolo ha chiaramente ricordato che un cittadino di un paese terzo «non può legittimamente far valere le norme in materia di libera circolazione delle persone (...)» .
38. Di conseguenza, che la signora [OSCURATO:PERSONA] possieda o no la cittadinanza britannica, il diritto comunitario - e in particolare la libertà di circolazione delle persone connessa alla cittadinanza dell'Unione - risulta manifestamente inapplicabile ad una situazione come quella della fattispecie.
39. Tenuto conto di tale conclusione, non si devono, come ho già osservato, risolvere le altre questioni.
Conclusione
40. Alla luce di tali considerazioni, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nel seguente modo:
«L'art. 8 A, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 18, n. 1, CE), non si applica in una situazione in cui:
- una persona che possiede la cittadinanza di uno Stato membro e che non si trova nel territorio di un altro Stato membro contesta il diniego opposto dal primo Stato membro di concederle un diritto di soggiorno nel suo territorio;
- una persona che possiede la cittadinanza di uno Stato terzo contesta il diniego opposto da uno Stato membro di concederle un diritto di soggiorno nel suo territorio».