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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 36202/2023

Testo disponibile della fonte

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unale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la reazione svelta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni oel Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R.

Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica trasmessa il 18-04-2023 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Firenze rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 19 agosto 2022, che aveva disatteso la richiesta di dissequestro dei conti correnti bancari e delle quote della società Immobiliare G&T di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto i real:i di cui agli art. 3 e 11 dei d.

Igs. n. 74 del 2000, commessi tra il maggio e il luglio del 2017.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale toscano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, ;a difesa deduce il difetto e l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alle critiche dedotte nell'atto di appello, avendo il Tribunaie ritenuto sussistente il fumus commisi delicti, senza che alcuna doglianza sia stata mai sollevata al riguardo; inoltre, quanto al tema del mancato raggiungimento della soglia di valore da sottoporre a sequestro, il Tribunale non ha considerato che i relativi importi erano stati portati ad estinzione, mentre del tutto incomprensibile sarebbe il riferimento alla necessità di impugnare la decisione del primo giudice, sia perché si vedeva già in ambito di appello cautelare, sia perché la documentazione prodotta dalla difesa incorporava un accadimento posteriore all'impugnazione e di poco precedente all'udienza.

Parimenti incomprensibile sarebbe poi l'affermazione circa l'insussistenza di un sequestro sui conti correnti, di cui si stava chiedendo il dissequestro, che è stato inspiegabiimente negato, sebbene la difesa abbia precisato che l'istanza era diretta alla caducazione del vincolo sui rapporti bancari, posto che, in caso di accredito, le somme sarebbero state devolute al FUG.

Con il secondo motivo, infine, i ricorrenti, nel premettere che, con l'appello cautelare, avevano chiesto il dissequestro delle quote sociali previo versamento di una cauzione pari al valore nominale delle quote attribuito al momento del sequestro, contestano l'affermazione del Tribunale secondo cui la cauzione non può essere adoperata in relazione al sequestro preventivo, dovendosi al contrario ritenere legittima la sostituzione del bene oggetto di cautela reale con altro di valore equipollente.

2.1. Con memoria trasmessa il 18 aprile 2023, il difensore dei ricorrenti, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, con provvedimento del 19 agosto 2022, il G.I.P. del Tribunale di Firenze rigettava l'istanza del difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere il dissequestro dei conti correnti bancari e delle quote della società immobiliare G&T di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. oggetto di sequestro preventivo, richiamando la nota dela [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 2022, da cui era emerso, a seguito di espressa sollecitazione del G.I.P., che le operazioni di sequestro non avevano permesso il raggiungimento della soglia di euro 1.358.047,79, corrispondente all'importo del vincolo reale, residuando la somma di euro 290.016,85.

Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale del Riesame dai difensori degli indagati, i quali hanno prodotto documentazione da cui risultava il versamento di un'ulteriore somma corrisposta a saldo per estinzione anticipata del debito, ma, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto l'appello cautelare, osservando che tale documentazione non era stata sottoposta all'attenzione del G.I,P., il che inibiva la valutazione dei giudici dell'impugnazione cautelare„ cui è precluso l'esercizio di un potere istruttorio in tal senso, a ciò aggiungendosi che, :n ogni caso, come evidenziato dalla Guardia di Finanza, i rapporti di conto corrente di cui si chiede il dissequestro non sono mai stati attinti dal vincolo reale, essendo stati sequestrati i soli saldi attivi.

Con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, lamentando l'omessa disamina di un documento (quello estintivo degli importi sequestrati) che in realtà non è stato ignorato dal Tribunaie del Riesame, ma è stato invece correttamente ritenuto non esaminabiie dal giudice dell'impugnazione cautelare, la CIA valutazione è circoscritta all'esame del provvedimento appellato, senza che possano rilevare documenti non sottoposti dinanzi al giudice la cui decisione è stata impugnata.

Eventuali e nuove richieste di dissequestro fondate su pagamenti successivi andavano quindi formulate autonomamente dinanzi al giudice che procede, es.sende invece significativo n questa sede che non risulta contestata in maniera sufficientemente specifica (né nell'appello cautelare né nel ricorso per cassazione) la ratio decidendi della decisione del G.I.P., che aveva richiamato, al fine di giustificare il rigetto dell'istanza di dissequestro, la relazione della Guardia di Finanza del 19 agosto 2022, il cui contenuto, espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata, nen è stato confutato o smentito dalla difesa.

Il fatto poi che, pur in assenza di doglianze difensive, il Tribunale abbia operato un rapido cenno al fumus commisi delicti, richiamando la sentenza di primo grado con cui i ricorrenti erano condannati per i reati tributari a loro ascritti, con confisca ci: quanto in sequestro, non costituisce un fuor d'opera, ma al più una puntualizzazione utile a un più compiuto inquadramento della vicenda.Non vi è dunque spazio per l'accoglimento dei primo motivo, dovendosi ribadire il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez.

Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi ;nidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, situazione questa non ravvisabile nel caso di specie, avendo il Tribunale adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione.

2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.

Ed invero, riguardo alla richiesta di dissequestro delle quote della società immobiliare G&T di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., previo versamento di una cauzione pari a tremila euro, il Tribunale del Riesame ha evidenziato che, al di là di ogni valutazione in ordine alla ritenuta esiguità del predetto importo, il titolo in base al quale sono state vincolate le quote era costituito da un dec:reto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per cui non era consentita la restituzione del bene previo rilascio di idonea cauzione, impostazione questa immune da censure, in quanto coerente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, Rv. 281532 e Sez. 2, n. 5606 del 20/01/2009, Rv. 243284), secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non è consentita la restituzione del bene previo rilascio di idonea cauzione, non trovando applicazione né la disposizione di cui all'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che disciplina, in riferimento al sequestro probatorio, le modalità di restituzione della cosa previo pagamento di una cauzione a garanzia, né quella contenuta all'art. 319 cod. proc. pen. riguardante il sequestro conservativo, essendo evidente la diversità di funzione tra il sequestro conservativo e quello preventivo con finalità di confisca, ovvero di garanzia rispetto all'adempimento delle obbligazioni di pagamento verso l'Erario (art. 316, comma 1) o di quelle civili derivanti dal reato (art. 316, comma 2) per la prima ipotesi, sanzionatoria per la seconda, in quanto finalizzata in definitiva a privare l'autore del reato dei proventi della condotta illecita, per cui legittimamente la doglianza difensiva è stata disattesa, e ciò a prescindere da ogni approfondimento circa l'adeguatezza della somma offerta come cauzione.

3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la reazione svelta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni oel Pubblico Ministero, in persona del Sosl:ituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica trasmessa il 18-04-2023 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Firenze rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Firenze del 19 agosto 2022, che aveva disatteso la richiesta di dissequestro dei conti correnti bancari e delle quote della società Immobiliare G&T di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., beni sequestrati nell'ambito di un procedimento penale avente ad oggetto i real:i di cui agli art. 3 e 11 dei d. Igs. n. 74 del 2000, commessi tra il maggio e il luglio del 2017. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale toscano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite loro comune difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, ;a difesa deduce il difetto e l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto alle critiche dedotte nell'atto di appello, avendo il Tribunaie ritenuto sussistente il fumus commisi delicti, senza che alcuna doglianza sia stata mai sollevata al riguardo; inoltre, quanto al tema del mancato raggiungimento della soglia di valore da sottoporre a sequestro, il Tribunale non ha considerato che i relativi importi erano stati portati ad estinzione, mentre del tutto incomprensibile sarebbe il riferimento alla necessità di impugnare la decisione del primo giudice, sia perché si vedeva già in ambito di appello cautelare, sia perché la documentazione prodotta dalla difesa incorporava un accadimento posteriore all'impugnazione e di poco precedente all'udienza. Parimenti incomprensibile sarebbe poi l'affermazione circa l'insussistenza di un sequestro sui conti correnti, di cui si stava chiedendo il dissequestro, che è stato inspiegabiimente negato, sebbene la difesa abbia precisato che l'istanza era diretta alla caducazione del vincolo sui rapporti bancari, posto che, in caso di accredito, le somme sarebbero state devolute al FUG. Con il secondo motivo, infine, i ricorrenti, nel premettere che, con l'appello cautelare, avevano chiesto il dissequestro delle quote sociali previo versamento di una cauzione pari al valore nominale delle quote attribuito al momento del sequestro, contestano l'affermazione del Tribunale secondo cui la cauzione non può essere adoperata in relazione al sequestro preventivo, dovendosi al contrario ritenere legittima la sostituzione del bene oggetto di cautela reale con altro di valore equipollente. 2.1. Con memoria trasmessa il 18 aprile 2023, il difensore dei ricorrenti, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento dei ricorsi, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, con provvedimento del 19 agosto 2022, il G.I.P. del Tribunale di Firenze rigettava l'istanza del difensore degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere il dissequestro dei conti correnti bancari e delle quote della società immobiliare G&T di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. oggetto di sequestro preventivo, richiamando la nota dela [OSCURATO:PERSONA] del 19 agosto 2022, da cui era emerso, a seguito di espressa sollecitazione del G.I.P., che le operazioni di sequestro non avevano permesso il raggiungimento della soglia di euro 1.358.047,79, corrispondente all'importo del vincolo reale, residuando la somma di euro 290.016,85. Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Tribunale del Riesame dai difensori degli indagati, i quali hanno prodotto documentazione da cui risultava il versamento di un'ulteriore somma corrisposta a saldo per estinzione anticipata del debito, ma, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto l'appello cautelare, osservando che tale documentazione non era stata sottoposta all'attenzione del G.I,P., il che inibiva la valutazione dei giudici dell'impugnazione cautelare„ cui è precluso l'esercizio di un potere istruttorio in tal senso, a ciò aggiungendosi che, :n ogni caso, come evidenziato dalla Guardia di Finanza, i rapporti di conto corrente di cui si chiede il dissequestro non sono mai stati attinti dal vincolo reale, essendo stati sequestrati i soli saldi attivi. Con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, lamentando l'omessa disamina di un documento (quello estintivo degli importi sequestrati) che in realtà non è stato ignorato dal Tribunaie del Riesame, ma è stato invece correttamente ritenuto non esaminabiie dal giudice dell'impugnazione cautelare, la CIA valutazione è circoscritta all'esame del provvedimento appellato, senza che possano rilevare documenti non sottoposti dinanzi al giudice la cui decisione è stata impugnata. Eventuali e nuove richieste di dissequestro fondate su pagamenti successivi andavano quindi formulate autonomamente dinanzi al giudice che procede, es.sende invece significativo n questa sede che non risulta contestata in maniera sufficientemente specifica (né nell'appello cautelare né nel ricorso per cassazione) la ratio decidendi della decisione del G.I.P., che aveva richiamato, al fine di giustificare il rigetto dell'istanza di dissequestro, la relazione della Guardia di Finanza del 19 agosto 2022, il cui contenuto, espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata, nen è stato confutato o smentito dalla difesa. Il fatto poi che, pur in assenza di doglianze difensive, il Tribunale abbia operato un rapido cenno al fumus commisi delicti, richiamando la sentenza di primo grado con cui i ricorrenti erano condannati per i reati tributari a loro ascritti, con confisca ci: quanto in sequestro, non costituisce un fuor d'opera, ma al più una puntualizzazione utile a un più compiuto inquadramento della vicenda.Non vi è dunque spazio per l'accoglimento dei primo motivo, dovendosi ribadire il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi ;nidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, situazione questa non ravvisabile nel caso di specie, avendo il Tribunale adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. 2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento. Ed invero, riguardo alla richiesta di dissequestro delle quote della società immobiliare G&T di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., previo versamento di una cauzione pari a tremila euro, il Tribunale del Riesame ha evidenziato che, al di là di ogni valutazione in ordine alla ritenuta esiguità del predetto importo, il titolo in base al quale sono state vincolate le quote era costituito da un dec:reto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per cui non era consentita la restituzione del bene previo rilascio di idonea cauzione, impostazione questa immune da censure, in quanto coerente con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, Rv. 281532 e Sez. 2, n. 5606 del 20/01/2009, Rv. 243284), secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non è consentita la restituzione del bene previo rilascio di idonea cauzione, non trovando applicazione né la disposizione di cui all'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che disciplina, in riferimento al sequestro probatorio, le modalità di restituzione della cosa previo pagamento di una cauzione a garanzia, né quella contenuta all'art. 319 cod. proc. pen. riguardante il sequestro conservativo, essendo evidente la diversità di funzione tra il sequestro conservativo e quello preventivo con finalità di confisca, ovvero di garanzia rispetto all'adempimento delle obbligazioni di pagamento verso l'Erario (art. 316, comma 1) o di quelle civili derivanti dal reato (art. 316, comma 2) per la prima ipotesi, sanzionatoria per la seconda, in quanto finalizzata in definitiva a privare l'autore del reato dei proventi della condotta illecita, per cui legittimamente la doglianza difensiva è stata disattesa, e ciò a prescindere da ogni approfondimento circa l'adeguatezza della somma offerta come cauzione. 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze proposte, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M.
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