Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21969/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Diego [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con tre sentenze emesse da: 1) Corte d'appello di Napoli, in data 15 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2021, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; 2) Corte d'appello di Napoli, in data 18 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013, per i reati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di arma; 3) Corte d'appello di Napoli, in data 1 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018, per i reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione. 2.Avverso l'ordinanza indicata, Diego [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente censura l'errata valutazione del giudice dell'esecuzione il quale avrebbe escluso il vincolo della continuazione, omettendo di considerare gli elementi addotti dall'istante, quali risultanti dall'analisi delle sentenze di cui alla richiesta.

2.1. Con riferimento alle sentenze di cui ai punti 1) e 2), evidenzia il ricorrente come univoci fossero gli elementi per ravvisare l'unicità del disegno criminoso, e precisamente: il tempo del commesso reato essendo il primo reato permanente, il secondo commesso nel 2011; il luogo del commesso reato; le modalità dell'azione; l'interesse sotteso alla commissione illecita in quanto l'episodio di estorsione di cui alla sentenza n. 2) rientrava appieno nel e attività assunte dal ricorrente nell'interesse del sodalizio mafioso per cui era intervenuta la sentenza sub 1).

2.2. Quanto alla sentenza sub 3), osserva il ricorrente come la detenzione di un'arma clandestina sia connaturale ad un contesto di criminalità organizzata, trattandosi peraltro del medesimo titolo di reato contestato anche nella sentenza sub 2): l'unicità del disegno criminoso in questo caso si desumeva anche dal fatto che il rinvenimento dell'arma clandestina di cui alla sentenza sub 3) era conseguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice per le indagini preliminari di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui alla sentenza sub 1).

2.3. Secondo la difesa ricorrente, dall'analisi delle sentenze oggetto dell'istanza si desume come, sin dall'origine e con condotta perdurante negli anni successivi e quantomeno fino al 2016, lo [OSCURATO:PERSONA] si fosse dedicato alla commissione di reati in violazione dell'ordine pubblico e della persona, senza soluzione di continuità e in attuazione di un medesimo disegno criminoso; peraltro, osserva il ricorrente, la deliberazione a commettere il reato associativo trascina con sé, implicandola necessariamente, anche la volontà anticipata di realizzare quella tipologia di reati per cui l'associazione stessa generalmente opera.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. È opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Esula quindi dai poteri della Corte di cassazione - nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato - la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito; il giudizio di legittimità può infatti riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice e l'accertamento che quest'ultimo abbia o meno dato conto, in maniera adeguata ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

2.1. Questa Corte ha poi costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

La continuazione tra il reato associativo di stampo mafioso e i singoli reati è ipotizzabile, a patto però che I giudice verifichi i modo puntuale che questi ultimi siano stati oggetto di programmazione sin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque Frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Nella concreta fattispecie la Corte d'appello di Napoli - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità - ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno portata a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di cui alle sentenze oggetto dell'istanza.

Ha in particolare evidenziato come la sentenza Corte d'appello di Napoli del 15 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2021, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. avesse acc:ertato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di stampo mafioso della famiglia Ferro, la cui operatività è terminata nel 2014; quanto alla sentenza Corte d'appello di Napoli del 18 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013, i giudici della cognizione avevano escluso la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della cosca mafiosa, mentre avevano ritenuto sussistente l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso: secondo quanto osservato dal giudice dell'esecuzione nell'impugnata ordinanza, si trattava di una tentata estorsione isolata commessa nel 2011, senza che fosse enucleabile alcun elemento a sostegno dell'unicità del disegno criminoso con i fatti già giudicati inerenti la partecipazione all'associazione per delinquere, di cui sopra.

Infine, l'ultima sentenza oggetto dell'istanza, emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 1 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018, era relativa a reati di armi e ricettazione commessi nel 2016, quando l'operatività della cosca mafiosa era cessata da tempo: anche in questo caso il Giudice dell'esecuzione, motivando in modo puntuale, ha escluso di poter ravvisare l'unicità del disegno criminoso con la condanna per violazione dell'art. 416-bis cod. pen.

Trattasi anche in tal caso di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede.

Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi ?attuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata.

Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di Diego [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con tre sentenze emesse da: 1) Corte d'appello di Napoli, in data 15 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2021, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; 2) Corte d'appello di Napoli, in data 18 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013, per i reati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione di arma; 3) Corte d'appello di Napoli, in data 1 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018, per i reati di detenzione di armi clandestine e ricettazione. 2.Avverso l'ordinanza indicata, Diego [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente censura l'errata valutazione del giudice dell'esecuzione il quale avrebbe escluso il vincolo della continuazione, omettendo di considerare gli elementi addotti dall'istante, quali risultanti dall'analisi delle sentenze di cui alla richiesta. 2.1. Con riferimento alle sentenze di cui ai punti 1) e 2), evidenzia il ricorrente come univoci fossero gli elementi per ravvisare l'unicità del disegno criminoso, e precisamente: il tempo del commesso reato essendo il primo reato permanente, il secondo commesso nel 2011; il luogo del commesso reato; le modalità dell'azione; l'interesse sotteso alla commissione illecita in quanto l'episodio di estorsione di cui alla sentenza n. 2) rientrava appieno nel e attività assunte dal ricorrente nell'interesse del sodalizio mafioso per cui era intervenuta la sentenza sub 1). 2.2. Quanto alla sentenza sub 3), osserva il ricorrente come la detenzione di un'arma clandestina sia connaturale ad un contesto di criminalità organizzata, trattandosi peraltro del medesimo titolo di reato contestato anche nella sentenza sub 2): l'unicità del disegno criminoso in questo caso si desumeva anche dal fatto che il rinvenimento dell'arma clandestina di cui alla sentenza sub 3) era conseguito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal giudice per le indagini preliminari di Napoli in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di cui alla sentenza sub 1). 2.3. Secondo la difesa ricorrente, dall'analisi delle sentenze oggetto dell'istanza si desume come, sin dall'origine e con condotta perdurante negli anni successivi e quantomeno fino al 2016, lo [OSCURATO:PERSONA] si fosse dedicato alla commissione di reati in violazione dell'ordine pubblico e della persona, senza soluzione di continuità e in attuazione di un medesimo disegno criminoso; peraltro, osserva il ricorrente, la deliberazione a commettere il reato associativo trascina con sé, implicandola necessariamente, anche la volontà anticipata di realizzare quella tipologia di reati per cui l'associazione stessa generalmente opera. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È opportuno premettere come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Esula quindi dai poteri della Corte di cassazione - nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato - la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito; il giudizio di legittimità può infatti riguardare solo la verifica dell'iter argomentativo seguito da tale giudice e l'accertamento che quest'ultimo abbia o meno dato conto, in maniera adeguata ed esaustiva, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 2.1. Questa Corte ha poi costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). La continuazione tra il reato associativo di stampo mafioso e i singoli reati è ipotizzabile, a patto però che I giudice verifichi i modo puntuale che questi ultimi siano stati oggetto di programmazione sin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque Frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Nella concreta fattispecie la Corte d'appello di Napoli - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure in sede di legittimità - ha dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno portata a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di cui alle sentenze oggetto dell'istanza. Ha in particolare evidenziato come la sentenza Corte d'appello di Napoli del 15 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2021, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. avesse acc:ertato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione di stampo mafioso della famiglia Ferro, la cui operatività è terminata nel 2014; quanto alla sentenza Corte d'appello di Napoli del 18 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 19 dicembre 2013, i giudici della cognizione avevano escluso la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione della cosca mafiosa, mentre avevano ritenuto sussistente l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso: secondo quanto osservato dal giudice dell'esecuzione nell'impugnata ordinanza, si trattava di una tentata estorsione isolata commessa nel 2011, senza che fosse enucleabile alcun elemento a sostegno dell'unicità del disegno criminoso con i fatti già giudicati inerenti la partecipazione all'associazione per delinquere, di cui sopra. Infine, l'ultima sentenza oggetto dell'istanza, emessa dalla Corte d'appello di Napoli in data 1 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 3 maggio 2018, era relativa a reati di armi e ricettazione commessi nel 2016, quando l'operatività della cosca mafiosa era cessata da tempo: anche in questo caso il Giudice dell'esecuzione, motivando in modo puntuale, ha escluso di poter ravvisare l'unicità del disegno criminoso con la condanna per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. Trattasi anche in tal caso di una valutazione sul fatto, non rivedibile in questa sede. Basterà infatti rammentare come - in tema di giudizio di cassazione - restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi ?attuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essere rigettata. Il rigetto del ricorso postula la condanna al pagamento delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 21969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris