CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso;lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 1° luglio 2026 daldifensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali, anche inreplica alle conclusioni del P.g., si insiste per l’annullamento della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha integralmente confermato lasentenza emessa (all’esito del rito abbreviato eletto dall’imputato) il 18 aprile 2024dal Tribunale di Torino, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, oltre al pagamento delle speseprocessuali per i due delitti di usura contestati (capi 7 e 11), propone ricorso percassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi dellaimpugnazione gli argomenti in appresso sinteticamente enunciati, ai sensi diquanto prevede l’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dellalegge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art. 644cod. pen.), inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, cod.proc. pen., in relazione agli artt. 522 e 597 cod. proc. pen. e all'art. 111 Cost.),nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) permancanza, censurando la ritenuta configurabilità del delitto di usura e laqualificazione giuridica (art. 644, primo comma, cod. proc. pen.) della condottadell’art. 644 cod. pen.). In particolare, il ricorrente assume che la Corte territorialeavrebbe erroneamente ricondotto la vicenda nell'alveo dell'usura diretta previstadal primo comma dell'art. 644 cod. pen., sebbene la ricostruzione dei fatti operatadalla stessa sentenza impugnata descriva, al più, un'attività di intermediazionenell'erogazione del credito, riconducibile alla diversa fattispecie prevista dalsecondo comma della medesima disposizione.Il difensore sostiene, in proposito, che, con riguardo all'episodio di cui al capo7 dell'imputazione, la provvista di euro 20.000,00 fosse stata messa a disposizionedal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (deceduto prima della celebrazione del processo) e che ilricorrente ha percepito esclusivamente un compenso per l'attività diintermediazione svolta, senza assumere la qualità di mutuante, né percepire uncompenso per la mediazione qualificabile come usurario, atteso anche che non puòritenersi dimostrata la condizione di sofferenza finanziaria della vittima.Analogamente, con riferimento al capo 11, deduce l'insussistenza del concorsonell'attività usuraria, rilevando che la provvista proveniva da un soggetto terzo(coimputata [OSCURATO:PERSONA], assolta per non aver commesso il fatto), erroneamenteindicato quale concorrente nella erogazione del finanziamento.Il ricorrente lamenta, altresì, la violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza, deducendo che la decisione impugnata avrebbesostanzialmente trasformato l'originaria contestazione di usura diretta in unadiversa ipotesi di mediazione usuraria, con conseguente lesione del diritto didifesa, non essendogli stata contestata tale differente fattispecie. Sotto altroprofilo, denuncia la carenza della motivazione, assumendo che la Corte di appelloha omesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto compatibili e sovrapponibilidue fattispecie incriminatrici che la giurisprudenza di legittimità consideraontologicamente distinte.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazionedella legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., in relazione all'art.644 cod. pen.), nonché vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen.), contestando l’affermazione della responsabilità e la ricostruzione deirapporti economici intercorsi tra le parti. In particolare, il ricorrente mostra di noncondividere la qualificazione della vicenda di cui al capo 7, quale operazioneusuraria, osservando che l'accordo intercorso tra le parti aveva ad oggetto uncontratto preliminare di compravendita immobiliare, nell'ambito del quale lapersona offesa non aveva mai perduto la proprietà del bene e che il prezzopattuito, pari ad euro 120.000,00, risultava conforme ai valori di mercato.Evidenzia, inoltre, che il prestito di euro 20.000,00 era stato concesso senzaprevisione di interessi per il periodo di quattro mesi e che difetterebbero glielementi costitutivi della cosiddetta usura in concreto, non essendo stata fornitaalcuna prova, né dello stato di bisogno della persona offesa, né della sproporzionedella prestazione richiesta.Sotto diverso profilo, il ricorrente richiama un prospetto riepilogativotrasmesso mediante applicazione WhatsApp dalla persona offesa, sostenendo chetale documento dimostrerebbe come fosse egli stesso debitore nei confronti dellafinanziatrice per pregresse operazioni di finanziamento e che le somme valorizzatedalla Corte territoriale quali corrispettivi usurari costituissero, in realtà, restituzionidi prestiti precedentemente ricevuti.Con riferimento al capo 11 dell'imputazione, il ricorrente censura, inoltre, ilcalcolo del tasso usurario, assumendo che la Corte di appello avrebbe omesso diconsiderare taluni bonifici effettuati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore della persona offesae della figlia di quest'ultima; la Corte, inoltre, avrebbe erroneamente qualificato,quale corresponsione di interessi usurari, un versamento che costituiva, invece,mera restituzione della sorta capitale. Secondo la prospettazione difensiva, ilcorretto computo delle movimentazioni finanziarie avrebbe escluso il superamentodel tasso soglia previsto dalla legge. Infine, il ricorrente deduce la contraddittorietàdella motivazione, osservando che la Corte territoriale, pur avendo ritenutopienamente attendibili le dichiarazioni rese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della suaassoluzione, ne avrebbe immotivatamente disatteso il contenuto nella parte in cuiesse risultavano favorevoli alla posizione dell'odierno imputato. La difesa insistepertanto, anche con la memoria di replica trasmessa il 1° luglio u.s., chiedendo,per tali ragioni, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso proposti meritano trattazione unitaria, in ragione dellacomune struttura e sorte processuale e vanno dichiarati inammissibili, ai sensidell’art. 606, comma 3, 591, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581, comma1, lett. d) cod. proc. pen., per l’assoluto difetto di specificità e la natura ineditadelle inosservanze della legge processuale denunziate (condanna per fatti diversida quelli descritti in imputazione), avendo il ricorrente sviluppato argomenti, inparte nuovi ed in parte meramente reiterativi, che non si confrontano con l’orditomotivazionale della sentenza impugnata, che integra quella di primo grado, senzasostituirsi ad essa, svolgendo peraltro censure ad una valutazione di meritocongruamente argomentata.1.1. A fronte della doppia decisione conforme di condanna, fondata su congruoe non contraddittorio ordito motivazionale, inammissibili si rivelano le doglianzesvolte in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendioprobatorio ed al travisamento della prova, in quanto tutte si risolvono nellainammissibile richiesta di una rinnovata valutazione della capacità dimostrativadelle prove già scrutinate nel merito; operazione, questa, che è esclusa dalperimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice dilegittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto averificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, daargomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole dellalogica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabiliincongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioniin essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti delprocesso" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti asostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiatasotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516);segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazionediversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla suacontraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, oaffermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusionedel processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n.13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).1.2. Le censure svolte con i motivi proposti si risolvono viceversa nella merariproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nelmerito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionatoconfronto con le specifiche ‘ragioni’ spese in motivazione; senza cioè indicare leragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementivalutati, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisioneimpugnata, con cui il ricorrente evita di confrontarsi.Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi diricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultanointrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessariacorrelazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato»(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni ditale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazionerisiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni delprovvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425).1.3. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte dimerito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudicedi primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e lineare che nellacomplessiva valutazione di coerenza, continuità sostanziale e non contraddizionedel nucleo centrale del narrato, la persona offesa, addirittura (superfluamente)confermata nella descrizione del fatto storico dai dati documentali ed intercettivi,è risultata assolutamente veridica e, come tale, autosufficiente nel narrato ai finidel decidere. L’accertamento della responsabilità fonda quindi sulla perfettaautosufficienza dell’apporto narrativo offerto dalla persona offesa, senza che lecontraddizioni prospettate (dovute alla superfetazione di elementi di valutazionedocumentale estranei alla fattispecie) possano incrinare la complessiva edintegrata valutazione di attendibilità del narrato. In tema di generale attendibilitàdella persona offesa, sia la Corte territoriale che il Tribunale hanno correttamentedato conto in motivazione dei criteri adottati nella complessiva valutazione divalutazione di attendibilità del narrato proveniente dalla p.o., Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017,Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; più recentemente Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Rv. 275100, in motivazione). Le ragionidella inammissibilità dei motivi di ricorso involgono sia il profilo della materialitàdel fatto, che la consistenza dell’elemento psicologico di sostegno. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti spiegato, molto chiaramente, che le pattuizioni usurarie(camuffate sotto le vesti di trasferimenti immobiliari precari) intervennero in formespecifiche e precise, con un calcolo della misura dei frutti civili parametrato sulsistema così detto del “noleggio” della sorta capitale, che resta integra edindifferente rispetto al pagamento di interessi dovuti in ragione del periodo direstituzione della somma. Il che consente di ritenere coperto dal dolo genericol’accordo illecito.1.4. Quanto a corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto (art. 521cod. proc. pen., motivo inedito rispetto agli argomenti di gravame spesi nel meritoe, dunque, inammissibile ai sensi del disposto del comma 3 dell’art. 606, cod. proc.pen.), la Corte di merito ha certamente tenuto l’accertamento della responsabilitàdei fatti descritti ai capi 7 ed 11 nei binari segnati dalla imputazione, eargomentato efficacemente in ordine al coinvolgimento diretto del ricorrente nelfinanziamento usurario, anche quale parte della simulata alienazione immobiliare(capo 11). Del resto, è pacifico secondo la giurisprudenza della Corte che nonsussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso incui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessielementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto chel'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto dieterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera epropria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenzialidell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a unfatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez.2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427). Situazione che non ricorreallorquando, come nella presente fattispecie, la contestazione del fatto va ricercatanon soltanto nella imputazione, ma deve essere riferita ad ogni altra integrazionedi dettaglio dell'addebito, che intervenga nel corso della istruttoria e sulla qualel'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni (Sez. 6, n.21094/2004, cit.).1.5. Ancora, non sussiste alcun travisamento della prova, desumibile dal testodel provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicatidal ricorrente, che è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo adisarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione perla essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restandoil limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilitàdella valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050, del02/07/2019, S., Rv. 277758).1.6. Né la motivazione posta a sostegno della decisione impugnata puòritenersi viziata da intima contraddittorietà (vizio di motivazione deducibile), seritenuta inconciliabile con gli argomenti che hanno portato al proscioglimento (pernon aver commesso il fatto) di un concorrente in un diverso processo (Sez. 3, n.4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 - 01), atteso che il viziodi contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce inun'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa ocon atti indicati nel motivo di ricorso che siano compendiati nel medesimo processoe non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione,assunta in altra sede processuale, nei confronti di diverso soggetto.1.7. Quanto alla prospettata differente misura e calcolo del corrispettivopattuito ed erogato per i finanziamenti praticati, a fronte dei calcoli svolti daiconsulenti tecnici, il ricorrente indica differenti fattori e addendi senza allegare ildato conoscitivo ai motivi di ricorso, il che riverbera effetti esiziali in termini diautosufficienza dell’atto di impugnazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep.2021, Cossu, Rv. 280419).2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi,per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sommache, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 7 luglio 2026Il consigliere est. La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]