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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37582/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della sussistenza del reato e della destinazione alla cessione dello stupefacente detenuto ha valorizzato le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato che non aveva dimostrato la recente dipendenza da eroina essendo la documentazione prodotta risalente nel tempo; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e diniego di applicazione della pena sospesa a fronte di un precedente specifico che, secondo le logiche argomentazioni del giudice di merito, ne conferma il collegamento perdurante con il circuito di spaccio, ostativo a formulare un giudizio prognostico favorevole; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, ai fini della sussistenza del reato e della destinazione alla cessione dello stupefacente detenuto ha valorizzato le modalità di conservazione dello stupefacente, le circostanze di fatto e le condizioni personali dell'imputato che non aveva dimostrato la recente dipendenza da eroina essendo la documentazione prodotta risalente nel tempo; che ad analogo esito si presta il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e diniego di applicazione della pena sospesa a fronte di un precedente specifico che, secondo le logiche argomentazioni del giudice di merito, ne conferma il collegamento perdurante con il circuito di spaccio, ostativo a formulare un giudizio prognostico favorevole; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37582/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris