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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 giugno 1964

Cassazione n. 38382/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1964 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli lamentando la violazione del diritto di difesa dell'imputato, il quale aveva tempestivamente comunicato il proprio legittimo impedimento per l'udienza del 25/10/2022: comunicazione avvenuta attraverso tramite posta elettronica certificata con cui si chiedeva il differimento dell'udienza poiché, l'Alfano, come risulta dalla documentazione medica allegata all'istanza di rinvio (allegata anche al presente ricorso), era ricoverato presso il reparto di pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

Evidenzia come non sia stato possibile all'imputato e al suo difensore entrare in possesso tempestivamente di tutta la documentazione necessaria perché essa venne rilasciata dall'ospedale solo all'atto della dimissione del paziente, avvenute solo in data 31/10/2022, e non in corso di degenza.

2. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Come ha correttamente osservato la Corte territoriale (p. 2) l'istanza di differimento era priva di documentazione attestante il dedotto impedimento dell'imputato (il cui ricovero poteva e doveva essere certificato a mezzo di documentazione rilasciata dall'ospedale), altresì rilevando come fosse certamente possibile l'acquisizione della procura speciale per addivenire al concordato di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. a fronte di un decreto di citazione in appello emesso il 06/09/22, circa un mese e mezzo prima della udienza di appello.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1964 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli lamentando la violazione del diritto di difesa dell'imputato, il quale aveva tempestivamente comunicato il proprio legittimo impedimento per l'udienza del 25/10/2022: comunicazione avvenuta attraverso tramite posta elettronica certificata con cui si chiedeva il differimento dell'udienza poiché, l'Alfano, come risulta dalla documentazione medica allegata all'istanza di rinvio (allegata anche al presente ricorso), era ricoverato presso il reparto di pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Evidenzia come non sia stato possibile all'imputato e al suo difensore entrare in possesso tempestivamente di tutta la documentazione necessaria perché essa venne rilasciata dall'ospedale solo all'atto della dimissione del paziente, avvenute solo in data 31/10/2022, e non in corso di degenza. 2. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Come ha correttamente osservato la Corte territoriale (p. 2) l'istanza di differimento era priva di documentazione attestante il dedotto impedimento dell'imputato (il cui ricovero poteva e doveva essere certificato a mezzo di documentazione rilasciata dall'ospedale), altresì rilevando come fosse certamente possibile l'acquisizione della procura speciale per addivenire al concordato di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. a fronte di un decreto di citazione in appello emesso il 06/09/22, circa un mese e mezzo prima della udienza di appello. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 38382/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris