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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16890/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17132/2022 - Rel.

Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha riformato la pronunzia di primo grado, ritenendo gli imputati responsabili dei reati di minacce aggravate e lesioni personali volontarie aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto ed essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeg uatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 17132/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha riformato la pronunzia di primo grado, ritenendo gli imputati responsabili dei reati di minacce aggravate e lesioni personali volontarie aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto ed essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeg uatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2
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