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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00334/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 910/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 118 - ricorrente - CO ntro 3ULIET S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale delle Milizie, n. 9 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3387/2018, pubblicata in data 21 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. A seguito di istanza di conversione del pignoramento depositata dal debitore [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa in suo danno, il Giudice dell'esecuzione, dando atto delle rinunce depositate da alcuni creditori e dell'assenza di titolo esecutivo con riguardo all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] laniero, determinò le somme da versare con riferimento al credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA].

La laniero propose opposizione avverso l'ordinanza di conversione, lamentando l'esclusione del proprio credito e chiedendo l'integrazione del provvedimento di conversione, e il Giudice dell'esecuzione, all'udienza del 20 aprile 2015, dando atto che la opponente non era comparsa, dichiarò l'estinzione della procedura, ritenendo l'istanza abbandonata.

2. Rigettato dal Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 24 novembre 2015, il reclamo proposto avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, la laniero ha interposto gravame avverso tale ordinanza, lamentando la violazione degli artt.617, 495 e 630 cod. proc. civ.

La Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame.

Dando atto che l'appellante lamentava di non avere partecipato all'udienza del 20 aprile 2015, perché mai comunicata, la Corte ha ricostruito i fatti che emergevano dagli atti processuali, rilevando che: il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2014, aveva fissato l'udienza del 23 aprile 2015, ma a seguito dell'istanza di conversione, depositata in data 1° dicembre 2014, aveva anticipato l'udienza già fissata al 29 gennaio 2015; con successivo provvedimento depositato il 5 febbraio 2015, aveva fissato l'udienza del 20 aprile 2015 «per la comparizione del debitore e di laniero [OSCURATO:PERSONA], creditore intervenuto privo di titolo esecutivo».

Ha, quindi, ritenuto non giustificata l'assenza della creditrice all'udienza del 20 aprile 2015, perché non riconducibile ad un differimento e ad una successiva anticipazione dell'udienza.

Ha, inoltre, ritenuto inammissibile la doglianza di mancata fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., perché la questione, concernendo un diverso procedimento, era estranea al petitum.

3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] laniero ricorre, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di c:onsiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

In data 27 ottobre 2022, [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei diritti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato atto di intervento in sostituzione ex art.111 cod. proc. civ. e memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

In data 31 ottobre 2022 anche la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 82 disp. att, cod. proc. civ.» e censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il primo motivo di appello, rimarcando che il Giudice dell'esecuzione aveva fissato al 20 aprile 2015 l'udienza di verifica del pagamento delle rate relative alla istanza di conversione del pignoramento e che la Cancelleria aveva annotato sul fascicolo informatico il differimento dell'udienza al 23 aprile 2015, ai sensi dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., udienza che solo qualche giorno prima era stata aggiornata a data anteriore, senza dare preavviso ai difensori.

2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 630, 617 e 618 cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui dichiara il secondo motivo di appello estraneo al petitum del giudizio.

Evidenzia che all'udienza del 29 gennaio 2015 il giudice dell'esecuzione si era riservato in ordine alla istanza di conversione proposta dal debitore - istanza che avrebbe dovuto essere rigettata poiché la somma depositata era insufficiente in relazione alla somma degli interventi nella procedura esecutiva - e aveva poi emesso provvedimento con il quale aveva escluso il suo credito, benché non contestato dal debitore, ed ammesso la conversione per il credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]., fissando l'udienza per la verifica della conversione al 20 aprile 2015; il ricorso di opposizione agli atti esecutivi non era stato esaminato dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva fissato udienza ai sensi dell'art. 499 cod. proc. civ., nel corso della quale, accertato il versamento della somma determinata, aveva estinto la procedura, ignorando la pendenza del ricorso ex art.617 cod. proc. civ.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto.

La impugnata sentenza è stata, infatti, pubblicata il 21 maggio 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 20 dicembre 2018, ben oltre il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, con applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, come nella specie, e non applicandosi, per la natura della controversia, la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (Cass., sez. 6-3, 22/10/2014, n. 22484; Cass., sez. 3, 09/04/2015, n. 7072; Cass., sez. 6-3, 07/04/2016, n. 6808; Cass., sez. 6-3, 10/02/2017, n. 3670).

Al riguardo, si rende necessario rammentare che questa Corte, con sentenza del 17 marzo 2005, n. 5789, ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale il rimedio avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo è costituito dal reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che è stato proposto nel caso in esame e deciso con sentenza appellabile.

Con le sentenze del 3 febbraio 2003, n. 1531 e dell'Il febbraio 2005, n. 2847 si è poi affermato che al giudizio di reclamo non si applica la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Ciò in ragione di quanl:o previsto, in via di eccezione, dagli artt. 3 della legge 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario a proposito dei giudizi di opposizione all'esecuzione, con norma che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è applicabile a tutti gli incidenti di esecuzione cui danno luogo le questioni insorte nell'ambito dell'esecuzione forzata e per le quali è prevista la decisione con sentenza (in senso conforme, Cass., sez. 3, 13/01/2009, n. 484).

Il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza è scaduto irrimediabilmente il 20 novembre 2019, sicché il ricorso, notificato in data 20 dicembre 2019, è tardivo.

4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 910/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 118 - ricorrente - CO ntro 3ULIET S.P.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c., dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale delle Milizie, n. 9 - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3387/2018, pubblicata in data 21 maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. A seguito di istanza di conversione del pignoramento depositata dal debitore [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa in suo danno, il Giudice dell'esecuzione, dando atto delle rinunce depositate da alcuni creditori e dell'assenza di titolo esecutivo con riguardo all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] laniero, determinò le somme da versare con riferimento al credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. La laniero propose opposizione avverso l'ordinanza di conversione, lamentando l'esclusione del proprio credito e chiedendo l'integrazione del provvedimento di conversione, e il Giudice dell'esecuzione, all'udienza del 20 aprile 2015, dando atto che la opponente non era comparsa, dichiarò l'estinzione della procedura, ritenendo l'istanza abbandonata. 2. Rigettato dal Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 24 novembre 2015, il reclamo proposto avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva, la laniero ha interposto gravame avverso tale ordinanza, lamentando la violazione degli artt.617, 495 e 630 cod. proc. civ. La Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame. Dando atto che l'appellante lamentava di non avere partecipato all'udienza del 20 aprile 2015, perché mai comunicata, la Corte ha ricostruito i fatti che emergevano dagli atti processuali, rilevando che: il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 6 novembre 2014, aveva fissato l'udienza del 23 aprile 2015, ma a seguito dell'istanza di conversione, depositata in data 1° dicembre 2014, aveva anticipato l'udienza già fissata al 29 gennaio 2015; con successivo provvedimento depositato il 5 febbraio 2015, aveva fissato l'udienza del 20 aprile 2015 «per la comparizione del debitore e di laniero [OSCURATO:PERSONA], creditore intervenuto privo di titolo esecutivo». Ha, quindi, ritenuto non giustificata l'assenza della creditrice all'udienza del 20 aprile 2015, perché non riconducibile ad un differimento e ad una successiva anticipazione dell'udienza. Ha, inoltre, ritenuto inammissibile la doglianza di mancata fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso ex art. 617 cod. proc. civ., perché la questione, concernendo un diverso procedimento, era estranea al petitum. 3. Contro la suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] laniero ricorre, con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di c:onsiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In data 27 ottobre 2022, [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei diritti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha depositato atto di intervento in sostituzione ex art.111 cod. proc. civ. e memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. In data 31 ottobre 2022 anche la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 82 disp. att, cod. proc. civ.» e censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il primo motivo di appello, rimarcando che il Giudice dell'esecuzione aveva fissato al 20 aprile 2015 l'udienza di verifica del pagamento delle rate relative alla istanza di conversione del pignoramento e che la Cancelleria aveva annotato sul fascicolo informatico il differimento dell'udienza al 23 aprile 2015, ai sensi dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., udienza che solo qualche giorno prima era stata aggiornata a data anteriore, senza dare preavviso ai difensori. 2. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 630, 617 e 618 cod. proc. civ., la ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui dichiara il secondo motivo di appello estraneo al petitum del giudizio. Evidenzia che all'udienza del 29 gennaio 2015 il giudice dell'esecuzione si era riservato in ordine alla istanza di conversione proposta dal debitore - istanza che avrebbe dovuto essere rigettata poiché la somma depositata era insufficiente in relazione alla somma degli interventi nella procedura esecutiva - e aveva poi emesso provvedimento con il quale aveva escluso il suo credito, benché non contestato dal debitore, ed ammesso la conversione per il credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]., fissando l'udienza per la verifica della conversione al 20 aprile 2015; il ricorso di opposizione agli atti esecutivi non era stato esaminato dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva fissato udienza ai sensi dell'art. 499 cod. proc. civ., nel corso della quale, accertato il versamento della somma determinata, aveva estinto la procedura, ignorando la pendenza del ricorso ex art.617 cod. proc. civ. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto. La impugnata sentenza è stata, infatti, pubblicata il 21 maggio 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato consegnato per la notifica il 20 dicembre 2018, ben oltre il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, con applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, come nella specie, e non applicandosi, per la natura della controversia, la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (Cass., sez. 6-3, 22/10/2014, n. 22484; Cass., sez. 3, 09/04/2015, n. 7072; Cass., sez. 6-3, 07/04/2016, n. 6808; Cass., sez. 6-3, 10/02/2017, n. 3670). Al riguardo, si rende necessario rammentare che questa Corte, con sentenza del 17 marzo 2005, n. 5789, ha enunciato il principio di diritto, secondo il quale il rimedio avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo è costituito dal reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che è stato proposto nel caso in esame e deciso con sentenza appellabile. Con le sentenze del 3 febbraio 2003, n. 1531 e dell'Il febbraio 2005, n. 2847 si è poi affermato che al giudizio di reclamo non si applica la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Ciò in ragione di quanl:o previsto, in via di eccezione, dagli artt. 3 della legge 742 del 1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario a proposito dei giudizi di opposizione all'esecuzione, con norma che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è applicabile a tutti gli incidenti di esecuzione cui danno luogo le questioni insorte nell'ambito dell'esecuzione forzata e per le quali è prevista la decisione con sentenza (in senso conforme, Cass., sez. 3, 13/01/2009, n. 484). Il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza è scaduto irrimediabilmente il 20 novembre 2019, sicché il ricorso, notificato in data 20 dicembre 2019, è tardivo. 4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma
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