CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 02117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 17/06/2021 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5inoNE \p E A lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di applicazione pena del 17 giugno 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Pavia ha applicato nei confronti del predetto la pena concordata e ordinato -tra l'altro - la confisca del denaro in sequestro, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2.L'imputato deduce i seguenti motivi: 2.1. Erronea qualificazione giuridica del fatto, rientrando la condotta in contestazione nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, essendo stata disposta la confisca della somma di denaro in sequestro (pari a 5.775 euro) in assenza di prova certa della provenienza delittuosa della medesima. 3. La sentenza deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di denaro, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 3.1. Il primo morivo è inammissibile, posto che i fatti contestati al ricorrente sono stati correttamente qualificati (ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90), in conformità alla richiesta del difensore. 3.2. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso relativo alla confisca del denaro. 3.2.1.Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art.240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è, dunque, necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). 3.2.2.Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013 - dep. 2014, Gannbacorta, Rv. 258546). 3.2.3. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso, sia totalmente privo di corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto e, per tale motivo la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pavia, Ufficio G.i.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e stensore Il P