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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24894/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto, datata 18.10.2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione al reato di furto di alcuni assegni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], poi incassati, per il quale lavorava come badante, così riqualificata l'iniziale contestazione per il reato di ricettazione.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato due motivi distinti.

2.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di violazione di legge processuale in relazione alla valutazione degli indizi a carico della ricorrente e avuto riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della vittima del reato.

La tesi difensiva è che tra l'imputata e la vittima vi fosse una relazione sentimentale e che, pertanto, ella avesse incassato gli assegni - pare di capire con il consenso della persona offesa.

La relazione sentimentale sarebbe provata dalle testimonianze "neutre" di un conoscente della persona offesa - che è colui il quale li ha messi in contatto„ poiché Gily gli aveva detto di essere in cerca di una donna che gli facesse compagnia - nonché di un amico della ricorrente, che ha riferito di aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] per circa un anno a casa dell'anziano e che ella rimaneva a dormire da lui.

Viceversa, si è conferito acriticamente valore alle dichiarazioni della vittima del reato, volte a smentire l'esistenza di una relazione sentimentale con l'imputata, che sarebbe stata solo richiesta di accudirlo, lavorando per lui come badante, non tenendo conto delle manifeste incongruenze del racconto della persona offesa, reso in due giorni diversi alla polizia giudiziaria, quanto alla negoziazione degli assegni con firma apocrifa ed alla collocazione temporale del furto di alcuni di essi, come risultante dalle sue prime dichiarazioni.

Del resto, la buona fede dell'imputata, che prova ccme ella non ritenesse di star commettendo un illecito, è attestata dal fatto che sia stata proprio lei a mettere all'incasso molti degli assegni oggetto della denuncia di furto.

2.2. La seconda ragione difensiva deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., che la Corte d'Appello ha ritenuto in astratto inapplicabile a casi di convivenza "more uxorio", dimenticando che l'evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite n. 10381 del 2021, sta volgendo nel senso di riconoscere sempre maggiore valenza al vincolo familiare di fatto.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Entrambi i motivi di ricorso sono in fatto, inammissibili perché proposti sulla base di argomenti formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché manifestamente infondati, tenuto conto della ricostruzione probatoria attraverso la quale i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di colpevolezza della ricorrente.

In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice, del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

La ricorrente deduce, in estrema sintesi, l'insussistenza del reato per esserle gli assegni stati elargiti come dono dalla parte offesa, con cui ella avrebbe avuto un rapporto di convivenza e sentimentale, rapporto da cui desume apoditticamente che derivi anche l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649, comma secondo, ccd. pen.

Le contestazioni mosse in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sono anche generiche, poiché ripropongono, sostanzialmente, le medesime doglianze sollevate nelle sedi di merito e non si confrontano con le ragioni spese nella decisione impugnata per determinarsi alla conferma della responsabilità della ricorrente per il delitto contestatole.

Si dimentica, in particolare, che la sentenza d'appello ha fatto leva su una complessa struttura probatoria, che valorizza, sì, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa, ma all'esito di un adeguato esame della sua attendibilità, ponendo la stessa al centro di un grafico d'insieme che la collega al narrato degli altri testi.

E solo in una visione iperdifensiva ed a senso unico è possibile arguire, come fa il ricorrente, dalle dichiarazioni in atti, l'esistenza della prova di una relazione sentimentale con la persona offesa, che ricomporrebbe gli elementi di fatto in un esito a lui favorevole.

Viceversa, la Corte d'Appello ha logicamente dimostrato la non credibilità di tale ricostruzione del tessuto probatorio, non soltanto dichiarativo, valorizzando anche la prova documentale costituita da una perizia grafica, dalla quale è risultato che le scritture presenti sui titoli di credito non fossero appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], il che gioca in senso decisamente contrario alla tesi difensiva della dazione volontaria di essi da parte della vittima del reato.

Quanto alla questione relativa all'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 649 cod. pen., che in linea generale avrebbe potuto porsi (cfr. Sez. 5, n 37873 del 23/5/2019, Maurini, Rv. 277757), il Collegio ne rileva l'inammissibilità poiché necessariamente collegata — in via preliminare ed insuperabile - all'accertamento di fatto dell'esistenza di un rapporto di convivenza more uxorio tra vittima e imputata, circostanza smentita dagli approdi dei giudici di merito e, in ogni caso, come si è anticipato, sottratta al sindacato di legittimità, là dove agganciata ad una contestazione dell'esito dibattimentale priva di ragioni di manifesta illogicità delle argomentazioni alla base del provvedimento decisorio impugnato.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Vasto, datata 18.10.2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione al reato di furto di alcuni assegni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], poi incassati, per il quale lavorava come badante, così riqualificata l'iniziale contestazione per il reato di ricettazione. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha formulato due motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di violazione di legge processuale in relazione alla valutazione degli indizi a carico della ricorrente e avuto riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni della vittima del reato. La tesi difensiva è che tra l'imputata e la vittima vi fosse una relazione sentimentale e che, pertanto, ella avesse incassato gli assegni - pare di capire con il consenso della persona offesa. La relazione sentimentale sarebbe provata dalle testimonianze "neutre" di un conoscente della persona offesa - che è colui il quale li ha messi in contatto„ poiché Gily gli aveva detto di essere in cerca di una donna che gli facesse compagnia - nonché di un amico della ricorrente, che ha riferito di aver accompagnato [OSCURATO:PERSONA] per circa un anno a casa dell'anziano e che ella rimaneva a dormire da lui. Viceversa, si è conferito acriticamente valore alle dichiarazioni della vittima del reato, volte a smentire l'esistenza di una relazione sentimentale con l'imputata, che sarebbe stata solo richiesta di accudirlo, lavorando per lui come badante, non tenendo conto delle manifeste incongruenze del racconto della persona offesa, reso in due giorni diversi alla polizia giudiziaria, quanto alla negoziazione degli assegni con firma apocrifa ed alla collocazione temporale del furto di alcuni di essi, come risultante dalle sue prime dichiarazioni. Del resto, la buona fede dell'imputata, che prova ccme ella non ritenesse di star commettendo un illecito, è attestata dal fatto che sia stata proprio lei a mettere all'incasso molti degli assegni oggetto della denuncia di furto. 2.2. La seconda ragione difensiva deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., che la Corte d'Appello ha ritenuto in astratto inapplicabile a casi di convivenza "more uxorio", dimenticando che l'evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con la sentenza delle Sezioni Unite n. 10381 del 2021, sta volgendo nel senso di riconoscere sempre maggiore valenza al vincolo familiare di fatto. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi di ricorso sono in fatto, inammissibili perché proposti sulla base di argomenti formulati secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché manifestamente infondati, tenuto conto della ricostruzione probatoria attraverso la quale i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di colpevolezza della ricorrente. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice, del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La ricorrente deduce, in estrema sintesi, l'insussistenza del reato per esserle gli assegni stati elargiti come dono dalla parte offesa, con cui ella avrebbe avuto un rapporto di convivenza e sentimentale, rapporto da cui desume apoditticamente che derivi anche l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 649, comma secondo, ccd. pen. Le contestazioni mosse in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sono anche generiche, poiché ripropongono, sostanzialmente, le medesime doglianze sollevate nelle sedi di merito e non si confrontano con le ragioni spese nella decisione impugnata per determinarsi alla conferma della responsabilità della ricorrente per il delitto contestatole. Si dimentica, in particolare, che la sentenza d'appello ha fatto leva su una complessa struttura probatoria, che valorizza, sì, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa, ma all'esito di un adeguato esame della sua attendibilità, ponendo la stessa al centro di un grafico d'insieme che la collega al narrato degli altri testi. E solo in una visione iperdifensiva ed a senso unico è possibile arguire, come fa il ricorrente, dalle dichiarazioni in atti, l'esistenza della prova di una relazione sentimentale con la persona offesa, che ricomporrebbe gli elementi di fatto in un esito a lui favorevole. Viceversa, la Corte d'Appello ha logicamente dimostrato la non credibilità di tale ricostruzione del tessuto probatorio, non soltanto dichiarativo, valorizzando anche la prova documentale costituita da una perizia grafica, dalla quale è risultato che le scritture presenti sui titoli di credito non fossero appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], il che gioca in senso decisamente contrario alla tesi difensiva della dazione volontaria di essi da parte della vittima del reato. Quanto alla questione relativa all'applicabilità della scriminante prevista dall'art. 649 cod. pen., che in linea generale avrebbe potuto porsi (cfr. Sez. 5, n 37873 del 23/5/2019, Maurini, Rv. 277757), il Collegio ne rileva l'inammissibilità poiché necessariamente collegata — in via preliminare ed insuperabile - all'accertamento di fatto dell'esistenza di un rapporto di convivenza more uxorio tra vittima e imputata, circostanza smentita dagli approdi dei giudici di merito e, in ogni caso, come si è anticipato, sottratta al sindacato di legittimità, là dove agganciata ad una contestazione dell'esito dibattimentale priva di ragioni di manifesta illogicità delle argomentazioni alla base del provvedimento decisorio impugnato. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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