CassazionedecretoSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 47833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE DI APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso e annullare senza rinvio la sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro, la quale ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (commessi il 9 luglio 2013), alla pena di mesi dieci di reclusione nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 159 cod. pen., 129 cod. proc. pen. e 111 Cost.Rappresenta che la Corte di appello non ha ritenuto estinti i reati perché ha calcolato le seguenti sospensioni del corso del termine di presc:rizione: giorni 195, essendo stato il processo rinviato su accordo delle parti; giorni 266, essendo stato il processo rinviato su concorde richiesta delle parti; 64 giorni ex art. 83, comma 4, decreto-legge n. 18 del 2020. Il ricorrente sostiene che andava calcolata solo la seconda delle indicate sospensioni. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso e di annullare senza rinvio la sentenza per essersi i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. L'unico motivo di ricorso è fondato. Il termine di prescrizione, infatti, andava sospeso, come sostenuto dal ricorrente, solo per 266 giorni (per rinvio del processo su concorde richiesta delle parti). Non andava, invece, applicata la sospensione per 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, decreto-legge n. 18 del 2020, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, atteso che non era prevista alcuna udienza del processo nel periodo previsto compreso tra il 9 marzo e 1'11 maggio 2020 né era prevista, nel predetto periodo, la decorrenza di un termine processuale. Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale» (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Senna, Rv. 280432). Non andava calcolata neppure l'ulteriore sospensione per 195 giorni. La Corte di appello collega tale sospensione al rinvio del processo che, all'udienza del 24 settembre 2014, aveva disposto il giudice di primo grado. Dal verbale di udienza, tuttavia, emerge che il rinvio era stato disposto per assenza dei testi. Quanto all'accordo delle parti (riportato nella parte prestampata del verbale), esso appare riferito alla data del rinvio e non alla causa di questo, come confermato anche dalla circostanza che il giudice di primo grado non dichiarava la sospensione del corso della prescrizione. Ebbene, tenuto conto della sola sospensione di 266 giorni e del termine massimo di sette anni e sei mesi, i reati risultano estinti per prescrizione il 2 ottobre 2021, prima della sentenza di appello, che è del 26 gennaio 2022. La sentenza impugnata, pertanto, ai soli effetti penali (dal momento che il ricorso pone esclusivamente la questione della prescrizione, ossia della causa estintiva del reato per decorso del tempo), deve essere annullata senza rinvio, per prescrizione dei reati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, ai soli effetti penali, per essere i reati est