CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30464/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata in calce al ricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della farmacia [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tacito n. 10; - resistente - C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 30464/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 472 del 2021 depositata il 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] decidendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. volta ad ottenere il pagamento del residuo importo non percepito della rendita vitalizia per gli anni 2010 e 2011 determinata, secondo i criteri di calcolo indicati nella scrittura privata del 17 marzo 1994 (intercorsa tra la stessa Foresti e il precedente unico proprietario della [OSCURATO:PERSONA], dr. Turchetti), condannò la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di Euro 20.255,68, per la rendita vitalizia per l'anno 2010 e dell'importo di Euro 18.390,27 per l'anno 2011, oltre interessi legali. 2. La Corte di appello di Genova, in accoglimento del gravame della [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda della Foresti e dichiarando che nulla è più dovuto a quest'ultima, compensando integralmente le spese tra le parti e ponendo loro a carico, in solido e in parti eguali, le spese della CTU. 3. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della Farmacia farina s.n.c.; ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Hanno depositato memoria entrambe le parti. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la "violazione ed errata applicazione dell'art. 2908 c. c., e insussistenza di giudicato implicito, in relazione all'art.360 c.3 c.p.c.."; la ricorrente evidenzia che la scrittura privata 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 30464/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi di costituzione di rendita privata vitalizia del 17/03/1994, prodotta in atti, stabiliva che "la rendita sarà di ammontare corrispondente al 25% dell'utile netto della farmacia [...] determinato secondo le regole contabili e cioè tenendo conto di tutti i costi inerenti l'azienda oltre che di un compenso figurativo da attribuire al Dott. [OSCURATO:PERSONA], quale direttore e determinato in base al costo di un direttore di farmacia" e che tale chiara previsione, esclude interpretazioni diverse e giustifica la decisione del giudice di prime cure che aveva accertato il proprio diritto di percepire una rendita vitalizia annua pari al 25°/0 dell'utile netto dell'azienda secondo i criteri di calcolo indicati nella richiamata scrittura. 2. In via preliminare, il Collegio non ritiene vi siano elementi per disporre la riunione richiesta dalla parte ricorrente nella memoria rispetto a diverso procedimento pendente dinanzi a questa Corte tra le stesse parti. 3. Venendo al merito, l'unico motivo di ricorso va disatteso perché non fondato. 3.1. Parte ricorrente, sebbene denunci formalmente vizi di violazione di legge ed in particolare l'erronea applicazione dell'art. 2908 cod. civ. nonché l'insussistenza di un giudicato implicito, tuttavia propone, in sostanza, anche una rivalutazione dei fatti non consentita alla Corte di legittimità dalla quale tende a suscitare un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte di appello; nel censurare la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove compiute dalla Corte di appello, la ricorrente omette, per un verso, di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499); inoltre, la ricorrente denuncia in modo eccentrico la violazione dell'art. 2908 c.c. e non considera la ratio decidendi della decisione impugnata sicché le doglianze sono generiche e del tutto sganciate dalla motivazione della gravata decisione. 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 30464/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.2. Con motivazione chiara e esaustiva, la Corte d'appello ha osservato che la Foresti «ha adito precedentemente alla causa in esame, l'autorità giudiziaria anche per la liquidazione delle quote in relazione agli anni 2002- 2007 ed il procedimento è stato definito con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 12 del 2013» e che con tale sentenza, passata in giudicato, lo stesso Tribunale «ha ritenuto pienamente condivisibili i termini e modalità di calcolo sotto ogni aspetto elaborati dal CTU ed in particolare il profilo delle retribuzioni figurative dei due soci della farmacia [OSCURATO:SOCIETA]. Nella sentenza n. 12/13 a pag. 6 il Giudice, proprio ai fini della valutazione delle modalità di calcolo, riferisce quanto segue: "la consulenza di cui trattasi è stata attentamente esaminata consentendo al tribunale trarne, dal tenore della stessa, elementi univoci ai fini della pronuncia sia del d.i. sia del provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c." » (facciata 8 della sentenza impugnata). La Corte d'appello ha dato conto altresì che la Foresti ha richiesto un ulteriore accertamento tecnico preventivo per gli anni 2008-2009 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e che il Consulente di quel procedimento ha fatto riferimento a quanto già indicato nella precedente relazione di CTU, e a tale relazione peritale, si è riferita anche la sentenza del Tribunale di La spezia n.765 del 2013, anch'essa passata in giudicato, che ha concluso quel procedimento (facciata 9 sentenza impugnata). Richiamato il principio di diritto affermato da questa Corte, a mente del quale qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (così: Cass. Sez. U, 16/06/2006 n. 13916), il giudice d'appello ha correttamente statuito che anche nel giudizio in esame le 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 30464/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi modalità di calcolo da tenere in considerazione ai fini del decidere fossero le medesime (25% dell'utile netto della farmacia) e che, in virtù di tale calcolo, l'ammontare della rendita vitalizia spettante alla Foresti ammontasse a Euro 41.879,59 per l'esercizio del 2010 (a fronte di un utile di esercizio pari ad Euro 167.518,36) ed Euro 20.766,57 per l'esercizio del 2011 (a fronte di un utile di esercizio pari ad Euro 83.066,57); tanto richiamato, ha infine accertato che dette somme sono state interamente corrisposte dalla Farmacia alla Foresti, come emerso sia da quanto dichiarato dal proprio difensore in proposito (somme pari ad Euro 33.922,00 per l'anno 2010 e Euro 15.223,00 per l'anno 2011 trattenute dalla predetta) sia per quelle residue corrispostele con assegno come risulta dalla documentazione in atti non contestata (cfr. foglio 9 della sentenza impugnata). 3.3. Infondata, infine, la doglianza della parte ricorrente in ordine alla sentenza n. 195 del 2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e al contestato giudicato implicito. In proposito, parte resistente ha dedotto e allegato di aver impugnato in appello l'indicata sentenza esclusivamente in merito alla nullità della scrittura privata del 17 marzo 1994 (intercorsa tra la stessa Foresti e il precedente unico proprietario della [OSCURATO:PERSONA], dr. Turchetti) e non, invece, sulle modalità del calcolo. Modalità di calcolo, pertanto, su cui è sceso il giudicato come rilevato dalla Corte di merito nella pronuncia impugnata. Nello specifico, le pronunce citate espressamente dalla Corte d'appello come passate in giudicato sono relative alle pretese creditorie della Foresti relative ad altre annualità della rendita vitalizia sulla base delle stesse modalità di calcolo (pronunce nn. 12 del 2013 -anni 2002-2007- e 765 del 2013-anni 2008-2009-). Quanto alla sentenza n. 195 del 2009 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere alla Foresti l'importo di Euro 273.764,37 per le annualità 1997-2001, limitatamente ai medesimi criteri di calcolo indicati nella scrittura), si evidenzia che tale pronuncia 5 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 30464/2021 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi (espressamente richiamata nella sentenza impugnata in questa sede nell'illustrazione dei motivi di appello) risulta essere stata riformata in secondo grado dalla sentenza n. 1188 del 2021 della Corte di appello di Genova che, in accoglimento del gravame proposto dalla predetta [OSCURATO:PERSONA], ha statuito sulla nullità del contratto di rendita vitalizia (fondato sulla scrittura privata de qua) per insussistenza dell'alea e condannato la soccombente Foresti alla restituzione delle somme percepite (cfr. doc. allegati al controricorso sub nn. 2 e 7) ma non è dato sapere se tale ultima decisione sia o meno passata in giudicato. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così d