CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01364/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTO il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. in relazione alle pene inflitte per i reati giudicati con sentenze irrevocabili emesse il 26/02/2021 e il 13/02/2023; RILEVATO che il ricorso, denunziando violazione di legge, muove rilievi che non possiedono alcuna idoneità a smentire la correttezza e la logicità delle puntuali valutazioni di merito, rapportate al perimetro normativo delle continuazione e ai definitivi accertamenti intervenuti nella sede di cognizione; infatti, le critiche, affidandosi a discorsivi rilievi riferibili in definitiva alla medesinnezza del titolo dei reati concernenti le violazioni della disciplina sugli stupefacenti separatamente giudicate, oltre al dato temporale, trascurano del tutto di considerare gli elementi contrari all'individuazione del medesimo disegno criminoso desunti in motivazione da tratti distintivi dei fatti, riconducibili a due associazioni operanti in modo e con soggetti diversi; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore de[la cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre