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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19383/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona d [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Sa!erno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 13 dicembre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed curo 3.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni uno, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs, 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza ;n conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato ; mediante strumenti previsti dal codice della Strada, pari a 2,91 g/I, con l'aggravante di avere 1provocato un incidente stradale, consistito nell'essere entrato in coilisione con altra autovettura. [OSCURATO:PERSONA], il 3 ottobre 2020.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispos::o dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, co. 11 lett. c), cod.proc.pen. per la mancata trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, depositate in cancelleria in vsta dell'udienza in camera di consiglio dinanzi alla Corte d'appello.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 20885 del 28 aprile 2021) secondo la quale il mancato adempimento determina l'impossibilità per il difensore di replicare alle conclusioni del P.G. che risultavano rassegnate ai sensi dell'art. 598, comma 1, cod.proc.pen.

La disposizione che prevede la comunicazione in via teiernatica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato è stata ritenuta riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c).

Con la seconda doglianza, il ricorrente ha lamentato carenza di m3tivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, stante la iontananza nel tempo dei precedenti penali ed al mancato riconoscimento delle (.- roostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ed alla conseguente mancata riduzione di pena.

Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello nellra‘Jergli negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, in virtù del riferimento ad una sua presunta proclività a delinquere invero non dimostrata, oltre che illogica e contrastante con le acquisite risultanze processuali, posto che l'imputato si era mostrato collaborativo e non poteva portare a diverso convincimento l'episodio di ubriachezza oggetto di contestazione.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui la chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

3. In via preliminare, va osservato che la fattispecie in esame, con specifico riferimento alla presentazione delle conclusioni scritte del'e parti e alla 2instaurazione del giudizio d'appello, rientra nell'ambito di appiicaz one della disciplina introdotta dalla riforma cd.

Cartabia.

4. L'art. 34, comma 1, lett. c) del d.

Igs. 10 ottobre 2C22, n. 150 ha introdotto, con riferimento al giudizio di appello, l'art. 598 bis, coi proc: pen., a mente del quale, per quanto qui d'interesse, «...Fino a quindki giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e. tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica».

A norma dell'art. 94, comma 2, stesso d.

Igs. n. 15 .0/2G22, come modificato dall'art. 11, comma 7, d.

I. 30 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, 23 bis, cernmi 1, 2, 3, 4, e 7, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

A norma del citato art. 23 bis, *.:A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi d¦ rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una dee parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 1 ,5, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificaz'oni„ dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per ia telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, o. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla canc ler:a de!ia Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto

5. Pertanto, la previsione della comunicazione "immediata" delle conclusioni della parte pubblica, riconducibile alla più volte prorogata discip!ina "paidemica", deve considerarsi non più applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal giorno 1 luglio 2024, rispetto alle quali vale, pertanto, il principio seco-do cui le richieste della parte pubblica sono a disposizione delle altre par-tl che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al 3deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più un obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 -- 01).

6. Nel caso all'esame, l'appello avverso la sentenza del 13 dicembre 2024 del Tribunale di Salerno è stato proposto il 4 aprile 2025, pertanto dopo il prirno luglio 2024, data dell'effettiva entrata in vigore del richiamato art. 598 bis, cod. proc. pen., cosicché è questa la disciplina da applicare alla fattispecie all'esame, contrariamente all'assunto difensivo che richiama giurisprudenza non pertinente in quanto riferita alla disciplina "pandemica" sopra richiamata.

In tal senso si è espressa di recente anche Sez. 6, Sentenza n. 41543 del 2025, .:3ffermando che, nel rito cartolare novellato dalla riforma c.d.

Cartabia la • ,cornunicazione immediata», a cura della cancelleria, della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è prevista per il procedimento di appello, in quanto 'art. 598- bis cod. proc. pen. stabilisce esclusivamente che «fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni !)rinia ; memorie di replica».

Se l'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176, prevedeva che le conclusioni del procuratore generale dovessero essere tempestivamente comunicate alle altre parti ad opera della cancelleria della corte di appello, nella disciplina attuale., stante il silenzio consapevolmente serbato dal legislatore sul punto, le richeste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono rchiederne copia alla cancelleria.

La giurisprudenza di legittimità, sulla base del mutato dettato norrnaUvo, ha, dunque, statuito che nel procedimento cartolare novellato da'la ed. riforma Cartabia, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il orevgente rito cartolare "pandemico", non è più dovuta; le richieste avanzate dalia parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia nila cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.

7. Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha !amentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appeki ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a consentirne il relativo riconoscrtient La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escludere la concessione di tale beneficio in ragione della proclività dell'imputato alla coninnone ci reati, 4anche se non della stessa indole, e della particolare pericolosità sociale dimostrata provocando un incidente in ragione della guida in stato di notevo:e ubriachezza.

Trattasi di argomentazioni che ben rappresentano e giustificano le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logic e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419 - 01).

D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dzila L. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giuffice si limitj a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valuta'c.o e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infadi„ posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di constire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanziope prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta. sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contraric, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata rri..e.tevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di appcsite:ì rnntivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stE.,t1 rd-.enuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra !e tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381 - 01).

In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifTha la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non arane la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Rv. 245241 - 01).

8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato Hammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione .1leha causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente ver..si la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della cassa care ammende. 5 P.Q.MDEPOSIWp ed CA oggi, 9 I Funzionark$iudiziario Dr. [OSCURATO:PERSONA] 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona d [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 novembre 2025, la Corte di appello di Sa!erno ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 13 dicembre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed curo 3.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per anni uno, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), D.Lgs, 30 aprile 1992, n. 285, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza ;n conseguenza dell'assunzione di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato ; mediante strumenti previsti dal codice della Strada, pari a 2,91 g/I, con l'aggravante di avere 1provocato un incidente stradale, consistito nell'essere entrato in coilisione con altra autovettura. [OSCURATO:PERSONA], il 3 ottobre 2020. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispos::o dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo, viene dedotta la nullità della sentenza impugnata ex art. 178, co. 11 lett. c), cod.proc.pen. per la mancata trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, depositate in cancelleria in vsta dell'udienza in camera di consiglio dinanzi alla Corte d'appello. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 20885 del 28 aprile 2021) secondo la quale il mancato adempimento determina l'impossibilità per il difensore di replicare alle conclusioni del P.G. che risultavano rassegnate ai sensi dell'art. 598, comma 1, cod.proc.pen. La disposizione che prevede la comunicazione in via teiernatica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato è stata ritenuta riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c). Con la seconda doglianza, il ricorrente ha lamentato carenza di m3tivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, stante la iontananza nel tempo dei precedenti penali ed al mancato riconoscimento delle (.- roostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ed alla conseguente mancata riduzione di pena. Avrebbe, in particolare, errato la Corte di appello nellra‘Jergli negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi, in virtù del riferimento ad una sua presunta proclività a delinquere invero non dimostrata, oltre che illogica e contrastante con le acquisite risultanze processuali, posto che l'imputato si era mostrato collaborativo e non poteva portare a diverso convincimento l'episodio di ubriachezza oggetto di contestazione. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui la chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3. In via preliminare, va osservato che la fattispecie in esame, con specifico riferimento alla presentazione delle conclusioni scritte del'e parti e alla 2instaurazione del giudizio d'appello, rientra nell'ambito di appiicaz one della disciplina introdotta dalla riforma cd. Cartabia. 4. L'art. 34, comma 1, lett. c) del d. Igs. 10 ottobre 2C22, n. 150 ha introdotto, con riferimento al giudizio di appello, l'art. 598 bis, coi proc: pen., a mente del quale, per quanto qui d'interesse, «...Fino a quindki giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e. tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica». A norma dell'art. 94, comma 2, stesso d. Igs. n. 15 .0/2G22, come modificato dall'art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni di agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, 23 bis, cernmi 1, 2, 3, 4, e 7, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. A norma del citato art. 23 bis, *.:A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi d¦ rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una dee parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. 2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della Corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 1 ,5, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificaz'oni„ dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per ia telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, o. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla canc ler:a de!ia Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto 5. Pertanto, la previsione della comunicazione "immediata" delle conclusioni della parte pubblica, riconducibile alla più volte prorogata discip!ina "paidemica", deve considerarsi non più applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal giorno 1 luglio 2024, rispetto alle quali vale, pertanto, il principio seco-do cui le richieste della parte pubblica sono a disposizione delle altre par-tl che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al 3deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più un obbligo al riguardo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 -- 01). 6. Nel caso all'esame, l'appello avverso la sentenza del 13 dicembre 2024 del Tribunale di Salerno è stato proposto il 4 aprile 2025, pertanto dopo il prirno luglio 2024, data dell'effettiva entrata in vigore del richiamato art. 598 bis, cod. proc. pen., cosicché è questa la disciplina da applicare alla fattispecie all'esame, contrariamente all'assunto difensivo che richiama giurisprudenza non pertinente in quanto riferita alla disciplina "pandemica" sopra richiamata. In tal senso si è espressa di recente anche Sez. 6, Sentenza n. 41543 del 2025, .:3ffermando che, nel rito cartolare novellato dalla riforma c.d. Cartabia la • ,cornunicazione immediata», a cura della cancelleria, della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è prevista per il procedimento di appello, in quanto 'art. 598- bis cod. proc. pen. stabilisce esclusivamente che «fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni !)rinia ; memorie di replica». Se l'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2020, n. 176, prevedeva che le conclusioni del procuratore generale dovessero essere tempestivamente comunicate alle altre parti ad opera della cancelleria della corte di appello, nella disciplina attuale., stante il silenzio consapevolmente serbato dal legislatore sul punto, le richeste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono rchiederne copia alla cancelleria. La giurisprudenza di legittimità, sulla base del mutato dettato norrnaUvo, ha, dunque, statuito che nel procedimento cartolare novellato da'la ed. riforma Cartabia, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il orevgente rito cartolare "pandemico", non è più dovuta; le richieste avanzate dalia parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia nila cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo. 7. Del tutto priva di pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha !amentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata e logica la motivazione con cui la Corte di appeki ha ritenuto l'insussistenza di elementi idonei a consentirne il relativo riconoscrtient La Corte di merito, in particolare, ha ritenuto di escludere la concessione di tale beneficio in ragione della proclività dell'imputato alla coninnone ci reati, 4anche se non della stessa indole, e della particolare pericolosità sociale dimostrata provocando un incidente in ragione della guida in stato di notevo:e ubriachezza. Trattasi di argomentazioni che ben rappresentano e giustificano le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza palesare vizi logic e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419 - 01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dzila L. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giuffice si limitj a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valuta'c.o e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infadi„ posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di constire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanziope prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta. sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contraric, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata rri..e.tevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di appcsite:ì rnntivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stE.,t1 rd-.enuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra !e tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381 - 01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifTha la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non arane la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Rv. 245241 - 01). 8. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato Hammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione .1leha causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente ver..si la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della cassa care ammende. 5 P.Q.MDEPOSIWp ed CA oggi, 9 I Funzionark$iudiziario Dr. [OSCURATO:PERSONA] 6
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