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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15176/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 14497/2021, depositata il 26.05.2021 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 05.05.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18893/2021 Numero sezionale 4723/2022 rilevato che il Comune di Belluno ha proposto ricorso per Numero di raccolta generale 15176/2022Data pubblicazione 12/05/2022 correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 14497/2021, depositata il 26.05.2021, nella parte in cui rinvia la causa al Tribunale di Vicenza anziché di Belluno; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; considerato che trattasi di mero errore materiale, dovendo, il giudice della riassunzione, essere considerato il Tribunale di Belluno, stante il rinvio «ad altro magistrato», che indica inequivocabilmente la volontà di questa Corte di rinviare la causa ad altro giudice del medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della suddetta ordinanza, sostituendo il rinvio al Tribunale di Vicenza con il rinvio al Tribunale di Belluno; visto l’art. 391-bis cpc; P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 14497/2021, depositata il 26.05.2021, venga corretta nella motivazione e nel dispositivo, nel senso che in luogo di “Tribunale di Vicenza” deve intendersi “Tribunale di Belluno”.

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nel procedimento di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 14497/2021, depositata il 26.05.2021 nel giudizio tra [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 05.05.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18893/2021 Numero sezionale 4723/2022 rilevato che il Comune di Belluno ha proposto ricorso per Numero di raccolta generale 15176/2022Data pubblicazione 12/05/2022 correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 14497/2021, depositata il 26.05.2021, nella parte in cui rinvia la causa al Tribunale di Vicenza anziché di Belluno; rilevato che il relatore ha depositato proposta favorevole alla correzione dell’errore materiale; considerato che trattasi di mero errore materiale, dovendo, il giudice della riassunzione, essere considerato il Tribunale di Belluno, stante il rinvio «ad altro magistrato», che indica inequivocabilmente la volontà di questa Corte di rinviare la causa ad altro giudice del medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento; ritenuto che, pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della suddetta ordinanza, sostituendo il rinvio al Tribunale di Vicenza con il rinvio al Tribunale di Belluno; visto l’art. 391-bis cpc; P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 14497/2021, depositata il 26.05.2021, venga corretta nella motivazione e nel dispositivo, nel senso che in luogo di “Tribunale di Vicenza” deve intendersi “Tribunale di Belluno”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così decis
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