CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2021
Cassazione n. 36482/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2020 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 26361 del 2020 la Quinta sezione penale di questa Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione 29 marzo 2019 della Corte di appello di Napoli, che aveva .confermato la declaratoria di penale responsabilità in ordine al reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza resa in sede di legittimità il difensore di fiducia di Cicatiello, avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., affidato a due motivi. Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che la Quinta Sezione penale - nel dichiarare inammissibile, per falsità del presupposto rispetto alle risultanze del giudizio di primo grado, il primo motivo del ricorso ordinario, in tema di denunciata erronea dichiarazione di assenza, in luogo della dovuta dichiarazione di contumacia, e di conseguente mancata notificazione dell'estratto contumaciale - ne avrebbe frainteso la portata, in quanto il vizio lamentato non si riferiva al giudizio di primo grado anzidetto, ma a quello di appello, definito dalla sentenza in Cassazione impugnata. Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene che la Quinta Sezione penale - nel giudicare sul secondo motivo di ricorso ordinario, in tema di negato accesso al rito abbreviato a seguito di modifica dell'imputazione, e nel dichiararlo inammissibile perché non preceduto da conforme motivo di appello - avrebbe frainteso la portata di quest'ultimo, che invocava la riduzione della pena proprio in applicazione del 442 cod. proc. pen. e in rapporto alla invocata illegittimità della decisione di diniego. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi del ricorso straordinario sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, risulta dagli atti che la Quinta sezione abbia in realtà affrontato, tra le altre, la questione, effettivamente posta dall'originario ricorso, relativa alla mancata notificazione all'imputato dell'avvenuto deposito della sentenza di appello, dipendente dall'erronea mancata dichiarazione di contumacia in tale grado. La Quinta Sezione ebbe per l'effetto a disporre, anteriormente alla trattazione del ricorso, che la cancelleria della Corte di appello provvedesse, con t efficacia sanante (v., da ultimo, Sez. 2, n. 36441 del 21/07/2015, Strano, Rv. 264832-01), all'adempimento omesso. Ciò essendo ritualmente avvenuto, nulla può l'interessato utilmente e ulteriormente lamentare in questa sede. Quanto al secondo motivo, la Quinta Sezione ha sì giudicato nuovo il secondo motivo del ricorso ordinario, ma lo ha comunque esaminato nel merito, ritenendo che non vi fosse stata, nel giudizio di merito, modifica effettiva dell'imputazione, tale da legittimare la tardiva richiesta di accesso al rito abbreviato. Il denunciato errore percettivo, inerente il tenore del corrispondente motivo di appello, non sarebbe così in alcun caso determinante (come necessario ai fini dell'accoglimento del ricorso straordinario: da ultimo, Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020, Brandimarte, Rv. 279004-01), perché la decisione di legittimità si fonda anche su altro e distinto presupposto, non censurato e comunque non rivedibile in questa sede. 2. Alla conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte tost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/05/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]