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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37074/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen. e 12 commi 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter lett. a) e b) d.

Igs. n. 286 del 1998, per aver concorso, in più episodi esecutivi di un medesimo disegno criminoso, nell'organizzazione e nello svolgimento del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato italiano e nel procurare a costoro illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, anche avvalendosi di dilaganti fenomeni corruttivi riscontrati presso le frontiere attraversate e in particolare presso la dogana ungherese.

In particolare, l'organizzazione e lo svolgimento dei viaggi era effettuato dalla società denominata "Lorance", esercente l'attività di trasporto merce e servizi di spedizione, di cui legale rappresentante e gestore è [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato.

I fatti sono aggravati perché l'ingresso e la permanenza illegale ha riguardato più di cinque persone, perché sono stati commessi da più di tre persone e con utilizzazione di documenti illegalmente ottenuti e al fine di reclutare persone da destinare allo sfruttamento lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, in S. [OSCURATO:PERSONA], dal luglio 2018 con condotta perdurante almeno al gennaio 2020.

2. Dall'istruttoria è emerso che con cadenza settimanale cittadini moldavi, destinati ad essere occupati in lavoro a nero, giungevano in Italia in violazione della normativa in materia di ingresso e permanenza sul territorio dello Stato.

I fratelli Ciorba svolgevano l'attività di trasporto in violazione della normativa italiana sull'immigrazione, in modo stabile, organizzato e non occasionale.

L'imputato svolgeva le mansioni di autista e, come è emerso dalle intercettazioni, non era all'oscuro del programma criminoso.

Si è poi ricavato che i fratelli Ciorba avevano stabili rapporti con alcune donne che in Moldavia reclutavano i concittadini da mandare in Italia e che il ricorrente era ben consapevole delle condizioni di sfruttamento in cui lavoravano gran parte dei cittadini moldavi trasportati e dello stato di bisogno che li induceva ad accettare le condizioni di sfruttamento.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

La Corte di appello avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui al comma 3, lett. d) dell'art. 12 d.

Igs. n. 286 del 1998 anche in ragione degli elementi emersi nel corso del i processo, in particolare le condizioni di trasporto confortevoli, il prezzo del trasporto, l'utilità, i rapporti umani.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 3-bis dell'art. 12 d.

Igs. n. 286 del 1998.

Tale aggravante, infatti, viene automaticamente meno non appena si escluda quella di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 12 citato.

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione per assenza di elementi a sostegno della tesi di accusa.

Il ricorrente si è limitato al mero trasporto di persone e oggetti, nella qualità di autista di una società specializzata in tale settore, amministrata dal fratello.

La mera attività di autista di pullman non può essere paragonata ad una attività di intermediazione illecita.

Il ricorrente poi non può avere agevolato dinamiche corruttive presso le dogane.

È stato accertato che i cittadini extracomunitari non erano vessati, maltrattati o trasportati in condizioni disumane e umilianti.

E inoltre non versavano somme di denaro esorbitanti alla società fornitrice del servizio di trasporto.

Anzi si è trattato di somme quasi irrisorie che, come tali, escludono la minima forma di abuso o di prevaricazione.

L'estraneità del ricorrente a fantomatiche vicende corruttive è desumibile dal fatto che non risulta agli atti neanche un minimo contatto tra lui e i doganieri.

Il dato risultante dalle intercettazioni è stato a tal proposito male interpretato perché le espressioni pronunciate dal ricorrente si sostanziarono nel suggerimento che, attraverso il pagamento della multa alla dogana, le presunte irregolarità in cui versavano alcuni trasportati, sarebbero state sanate.

D'altronde, nel corso della perquisizione domiciliare non furono rinvenute documenti o materiali utilizzati per la realizzazione di presunti doppi passaporti utili per agevolare il transito transfrontaliero.

Il ricorrente partecipò al trasporto di extracomunitari soltanto in tre occasioni in un breve periodo, nei mesi di agosto e settembre 2019, e, ciò nonostante, il giudice di primo grado ha desunto che l'attività di traporto irregolare fosse stata stabile e continuativa.

E non ha mai indicato ad alcuno soggetti che avrebbero potuto falsificare passaporti e non si è mai adoperato per procurare passaporti falsi né per corrompere i doganieri.

Egli non ha tratto alcun profitto ingiusto nelle vicende ricostruite in sentenza, percependo dalla società uno stipendio fisso senza alcuna oscillazione dispendente dallo status ei soggetti traportati, se regolari o irregolari.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Preliminarmente va dichiarqbil non luogo a provvedere sulla richiesta ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. della difesa del ricorrente, presentata il 18 maggio 2023, di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di restrizione domiciliare per esigenze di lavoro.

È appena il caso di rammentare che, secondo quanto disposto dall'art. 279 cod. proc. pen. e dall'art. 91 disp. att. cod. proc. pen., durante la pendenza del ricorso per cassazione, la competenza a provvedere sull'applicazione, sulla revoca e sulle modalità esecutive delle misure cautelari spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, e non certo alla Corte di cassazione.

3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati.

La Corte di appello ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, con cui è stata dichiarata l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d.

Igs. n. 286 del 1998, nella parte della previsione, quale circostanza aggravante, dell'utilizzo di servizi internazionali si trasporto ovvero di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti.

Ha però opportunamente precisato che, nella vicenda in esame, l'aggravante di cui alla citata disposizione non è travolta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dal momento che si compone anche di una seconda previsione, che in concreto ricorre, ossia del numero di persone che hanno concorso alla commissione del reato in impugnazione, esseno state in numero superiore a tre.

Non si comprende poi, secondo quando dedotto in ricorso, come possa ritenersi che l'aggravante, che ha riguardo al numero dei concorrenti nel reato, debba essere esclusa in considerazione di dati a tal fine eccentrici, quali le condizioni di trasporto asseritamente confortevoli, il prezzo del trasporto, i non meglio definiti rapporti umani.

3.1. L'aggravante di cui al comma 3-bis dell'art. 12 d.

Igs. n. 286 del 1998 è stata quindi correttamente riconosciuta, attesa la ricorrenza della disposizione aggravatrice, per il numero dei concorrenti, di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) e della disposizione di cui alla lettera a) dello stesso comma, perché i cittadini extracomunitari il cui illegale ingresso fu favorito furono più di cinque.7k*

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ben descritto il meccanismo posto in essere degli imputati per consentire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini moldavi, per mezzo dell'espediente di un doppio passaporto e di due successivi ingressi, il secondo dei quali effettuato prima del decorso del termine di tre mesi di permanenza obbligatoria nel Paese di origine e dietro il pagamento di un'ulteriore somma di denaro alla frontiera, pari a circa euro 100,00; per poi, trascorso un periodo di almeno tre mesi in Italia con il secondo passaporto, fare rientro in Moldavia, lì recuperare il primo passaporto e con esso rientrare liberamente in area Schengen dato che erano ormaH trascorsi i tre mesi di permanenza obbligatoria del Paese di origine.

Ha quindi descritto il ruolo svolto nelle illecite attività dall'imputato, che era impiegato nene mansioni di autista presso la società di trasporto gestita dal fratello, ma con piena consapevolezza - come i giudici di merito hanno tratto dai risultati delle operazioni di intercettazione - degli illeciti espedienti elusivi posti in essere per assicurare l'illegale ingresso in Italia delle persone trasportate, oltre che delle condizioni di sfruttamento in cui lavoravano gran parte dei cittadini moldavi trasportati e dello stato di bisogno che li induceva ad accettare quelle condizioni di sfruttamento.

Il rilievo di ricorso in ordine ad una erronea interpretazione del materiale risultante dalle intercettaziorìi, sulla cui base è stata fondata la ricostruzione della vicenda non coglie nel segno, dato che è principio non controverso che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -.

Per il resto il ricorrente, senza riuscire a porre in evidenza pretesi difetti della motivazione, ha svolto argomentazioni dirette a sovrapporre alla ricostruzione accolta in sentenza, compiutamente e logicamente motivata, una altra versione dei fatti, accreditandola come quella più fedele alla realtà.

In tal modo ha sollecitato al giudice di legittimità, in modo inammissibile, una diversa valutazione dei dati di prova.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, cod. pen. e 12 commi 3, lett. a) e d), 3-bis, 3-ter lett. a) e b) d. Igs. n. 286 del 1998, per aver concorso, in più episodi esecutivi di un medesimo disegno criminoso, nell'organizzazione e nello svolgimento del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato italiano e nel procurare a costoro illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, anche avvalendosi di dilaganti fenomeni corruttivi riscontrati presso le frontiere attraversate e in particolare presso la dogana ungherese. In particolare, l'organizzazione e lo svolgimento dei viaggi era effettuato dalla società denominata "Lorance", esercente l'attività di trasporto merce e servizi di spedizione, di cui legale rappresentante e gestore è [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputato. I fatti sono aggravati perché l'ingresso e la permanenza illegale ha riguardato più di cinque persone, perché sono stati commessi da più di tre persone e con utilizzazione di documenti illegalmente ottenuti e al fine di reclutare persone da destinare allo sfruttamento lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] o, in subordine, in S. [OSCURATO:PERSONA], dal luglio 2018 con condotta perdurante almeno al gennaio 2020. 2. Dall'istruttoria è emerso che con cadenza settimanale cittadini moldavi, destinati ad essere occupati in lavoro a nero, giungevano in Italia in violazione della normativa in materia di ingresso e permanenza sul territorio dello Stato. I fratelli Ciorba svolgevano l'attività di trasporto in violazione della normativa italiana sull'immigrazione, in modo stabile, organizzato e non occasionale. L'imputato svolgeva le mansioni di autista e, come è emerso dalle intercettazioni, non era all'oscuro del programma criminoso. Si è poi ricavato che i fratelli Ciorba avevano stabili rapporti con alcune donne che in Moldavia reclutavano i concittadini da mandare in Italia e che il ricorrente era ben consapevole delle condizioni di sfruttamento in cui lavoravano gran parte dei cittadini moldavi trasportati e dello stato di bisogno che li induceva ad accettare le condizioni di sfruttamento. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui al comma 3, lett. d) dell'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998 anche in ragione degli elementi emersi nel corso del i processo, in particolare le condizioni di trasporto confortevoli, il prezzo del trasporto, l'utilità, i rapporti umani. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 3-bis dell'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998. Tale aggravante, infatti, viene automaticamente meno non appena si escluda quella di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 12 citato. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione per assenza di elementi a sostegno della tesi di accusa. Il ricorrente si è limitato al mero trasporto di persone e oggetti, nella qualità di autista di una società specializzata in tale settore, amministrata dal fratello. La mera attività di autista di pullman non può essere paragonata ad una attività di intermediazione illecita. Il ricorrente poi non può avere agevolato dinamiche corruttive presso le dogane. È stato accertato che i cittadini extracomunitari non erano vessati, maltrattati o trasportati in condizioni disumane e umilianti. E inoltre non versavano somme di denaro esorbitanti alla società fornitrice del servizio di trasporto. Anzi si è trattato di somme quasi irrisorie che, come tali, escludono la minima forma di abuso o di prevaricazione. L'estraneità del ricorrente a fantomatiche vicende corruttive è desumibile dal fatto che non risulta agli atti neanche un minimo contatto tra lui e i doganieri. Il dato risultante dalle intercettazioni è stato a tal proposito male interpretato perché le espressioni pronunciate dal ricorrente si sostanziarono nel suggerimento che, attraverso il pagamento della multa alla dogana, le presunte irregolarità in cui versavano alcuni trasportati, sarebbero state sanate. D'altronde, nel corso della perquisizione domiciliare non furono rinvenute documenti o materiali utilizzati per la realizzazione di presunti doppi passaporti utili per agevolare il transito transfrontaliero. Il ricorrente partecipò al trasporto di extracomunitari soltanto in tre occasioni in un breve periodo, nei mesi di agosto e settembre 2019, e, ciò nonostante, il giudice di primo grado ha desunto che l'attività di traporto irregolare fosse stata stabile e continuativa. E non ha mai indicato ad alcuno soggetti che avrebbero potuto falsificare passaporti e non si è mai adoperato per procurare passaporti falsi né per corrompere i doganieri. Egli non ha tratto alcun profitto ingiusto nelle vicende ricostruite in sentenza, percependo dalla società uno stipendio fisso senza alcuna oscillazione dispendente dallo status ei soggetti traportati, se regolari o irregolari. 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Preliminarmente va dichiarqbil non luogo a provvedere sulla richiesta ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. della difesa del ricorrente, presentata il 18 maggio 2023, di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di restrizione domiciliare per esigenze di lavoro. È appena il caso di rammentare che, secondo quanto disposto dall'art. 279 cod. proc. pen. e dall'art. 91 disp. att. cod. proc. pen., durante la pendenza del ricorso per cassazione, la competenza a provvedere sull'applicazione, sulla revoca e sulle modalità esecutive delle misure cautelari spetta al giudice che ha emesso il provvedimento, e non certo alla Corte di cassazione. 3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, con cui è stata dichiarata l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 12, comma 3, lett. d), d. Igs. n. 286 del 1998, nella parte della previsione, quale circostanza aggravante, dell'utilizzo di servizi internazionali si trasporto ovvero di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente detenuti. Ha però opportunamente precisato che, nella vicenda in esame, l'aggravante di cui alla citata disposizione non è travolta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dal momento che si compone anche di una seconda previsione, che in concreto ricorre, ossia del numero di persone che hanno concorso alla commissione del reato in impugnazione, esseno state in numero superiore a tre. Non si comprende poi, secondo quando dedotto in ricorso, come possa ritenersi che l'aggravante, che ha riguardo al numero dei concorrenti nel reato, debba essere esclusa in considerazione di dati a tal fine eccentrici, quali le condizioni di trasporto asseritamente confortevoli, il prezzo del trasporto, i non meglio definiti rapporti umani. 3.1. L'aggravante di cui al comma 3-bis dell'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998 è stata quindi correttamente riconosciuta, attesa la ricorrenza della disposizione aggravatrice, per il numero dei concorrenti, di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) e della disposizione di cui alla lettera a) dello stesso comma, perché i cittadini extracomunitari il cui illegale ingresso fu favorito furono più di cinque.7k* 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ben descritto il meccanismo posto in essere degli imputati per consentire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini moldavi, per mezzo dell'espediente di un doppio passaporto e di due successivi ingressi, il secondo dei quali effettuato prima del decorso del termine di tre mesi di permanenza obbligatoria nel Paese di origine e dietro il pagamento di un'ulteriore somma di denaro alla frontiera, pari a circa euro 100,00; per poi, trascorso un periodo di almeno tre mesi in Italia con il secondo passaporto, fare rientro in Moldavia, lì recuperare il primo passaporto e con esso rientrare liberamente in area Schengen dato che erano ormaH trascorsi i tre mesi di permanenza obbligatoria del Paese di origine. Ha quindi descritto il ruolo svolto nelle illecite attività dall'imputato, che era impiegato nene mansioni di autista presso la società di trasporto gestita dal fratello, ma con piena consapevolezza - come i giudici di merito hanno tratto dai risultati delle operazioni di intercettazione - degli illeciti espedienti elusivi posti in essere per assicurare l'illegale ingresso in Italia delle persone trasportate, oltre che delle condizioni di sfruttamento in cui lavoravano gran parte dei cittadini moldavi trasportati e dello stato di bisogno che li induceva ad accettare quelle condizioni di sfruttamento. Il rilievo di ricorso in ordine ad una erronea interpretazione del materiale risultante dalle intercettaziorìi, sulla cui base è stata fondata la ricostruzione della vicenda non coglie nel segno, dato che è principio non controverso che "in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -. Per il resto il ricorrente, senza riuscire a porre in evidenza pretesi difetti della motivazione, ha svolto argomentazioni dirette a sovrapporre alla ricostruzione accolta in sentenza, compiutamente e logicamente motivata, una altra versione dei fatti, accreditandola come quella più fedele alla realtà. In tal modo ha sollecitato al giudice di legittimità, in modo inammissibile, una diversa valutazione dei dati di prova. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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