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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02916/2024

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icario Episcopale della Diocesi di Padova il 21 settembre 2022, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Venezia, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Giuseppe CarraroAventi, entrambi con studio in Padova, ove elettivamente domiciliato, e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] (PD), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2022, n. 164, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Grosseto, ove elettivamente domiciliato, e comunque presso la Cancelleria della Corte [OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONE2 Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 settembre 2022, n. 27242; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 gennaio 2024 dal Do tt. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il “[OSCURATO:PERSONA] di Padova” ha proposto ricorso per la revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 settembre 2022, n. 27242, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2008, nella misura di € 246.284,27, oltre ad € 397.441,00 per interessi moratori e sanzioni amministrative, aveva accolto il primo motivo ed il terzo motivo – con assorbimento del secondo motivo - del ricorso proposto in via principale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PD) ed aveva rigettato il ricorso proposto in via incidentale dal “ [OSCURATO:PERSONA] di Padova ” , cassando la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia l’1 febbraio 2017, n. 164/11/2017, e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso originario;

2. il giudice di legittimità ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ed ha deciso nel merito il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente sul presupposto che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non potesse essere riconosciuta per la cessata utilizzazione del fabbricato per la formazione del clero;3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PD) ha resistito con controricorso;

4. le parti hanno depositato memorie illustrative;

5. il ricorrente ha altresì depositato note aggiuntive, invocando la sopravvenienza medio tempore della norma interpretativa dell’art. 1, comma 71, lett. b., della legge 31 dicembre 2023, n. 213, per ribadire l’ inidoneità del la stipulazione di un contratto preliminare a far venir meno l’utilizzazione strumentale dell’immobile per l’attività di formazione del clero; [OSCURATO:PERSONA]:

1. il ricorso per revocazione è affidato a quattro motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 391- bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di legittimità di rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della sussistenza di un’ipotesi di c.d.

“doppia conforme” ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., essendo fatto decisivo ed incontroverso la destinazione urbanistica (F/3) della zona interessata secondo il vigente P.R.G.; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di legittimità di rilevare l’esistenza di una condizione di legittimo affidamento e buona fede oggettiva, per l’erronea supposizione di un colpevole silenzio del contribuente su fatti decisivi in ordine all’esenzione, con particolare riguardo all’instaurazione di trattative di vendita a terzi, trattandosi, in realtà, di circostanza nota alle parti sin dall’anno 2003; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 391- bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato ignorato e travisato dal giudice di legittimità il contenuto fattuale di un proprio precedente (segnatamente: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445) circa il valore dell’inutilizzabilità e dell’inutilizzazione del fabbricato ai fini dell’esenzione, tenendo conto che la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita (con l’immissione del promissario acquirente nella detenzione dell’immobile) non comportava la cessazione in concreto della destinazione originaria; 1.4 con il quarto motivo, in subordine, si denuncia violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., per essere stata decisa la causa nel merito dal giudice di legittimità – all’esito dell’accoglimento del ricorso per cassazione - senza tener conto delle questioni dedotte dal contribuente nell’appello incidentale ed assorbite nella pronunzia del la sentenza impugnata, che non erano state investite dal ricorso per cassazione dell’ente impositore;

2. va premesso che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802); 2.1 è , quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez.

Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22193);

3. ciò posto, il primo motivo è infondato; 3.1 invero, nell’ipotesi della c.d.

“doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 3^, 28 febbraio 2023, n. 5947); 3.2 nella specie, però, al di là della testuale rubricazione, il primo motivo del ricorso principale per cassazione non era sussumibile nella previsione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; 3.3 difatti, secondo la sintesi della sentenza impugnata, la lagnanza riguardava «la violazione dell'art. 7, co. 1 lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 e degli artt. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto applicabile il diritto all'esenzione dell'ICI, nonostante il mancato utilizzo, nell'anno impositivo 2008, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Padova del bene immobile per scopi meritevoli di tutela e cioè per una delle attività in detta disposizione contemplate, assumendo - di contro - la difesa dell'istante che l'esenzione non può operare quando il bene sia solo astrattamente destinato ad un'attività tutelata, ma non concretamente utilizzato per l'esercizio della stessa»; 3.4 ciò posto, il giudice di legittimità ha ritenuto la fondatezza della censura proprio in base all’incontrovertibile accertamento in fatto del giudice di merito «che il bene immobile oggetto di tassazione, costituito da un complesso immobiliare ab origine destinato alla formazione del clero diocesano, «non è (ndr. stato) più utilizzato a decorrere sin dal Settembre 2002 e che negli anni successivi è stato oggetto di trattative per la sua cessione, concretizzate anche in contratti preliminari di vendita» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata).

L'oggetto del contendere coinvolto nel primo motivo di ricorso sta, dunque, nello stabilire se nella delineata situazione di inutilizzabilità del bene competa o meno la menzionata esenzione, venendo così in gioco la verifica della sussistenza o meno del requisito oggettivo per godere del beneficio»; 3.5 da qui, la corretta perimetrazione del thema decidendum nella valutazione de iure (e non de facto ) se l’accertata situazione di inutilizzabilità potesse escludere o meno il godimento dell’esenzione, nel senso che : « L'oggetto del contendere coinvolto nel primo motivo di ricorso sta, dunque, nello stabilire se nella delineata situazione di inutilizzabilità del bene competa o meno la menzionata esenzione, venendo così in gioco la verifica della sussistenza o meno del requisito oggettivo per godere del beneficio»; 3.6 per cui, movendo dal postulato che l’esegesi è orientata «nel senso di riconoscere l'irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell'immobile rispetto alle attività cui era destinato», il giudice di legittimità ne ha desunto, per un verso, che «nessun rilievo può assumere la dedotta immanente destinazione religiosa dei beni del Seminario, siccome funzionali all'esecuzione del programma istituzionale della Chiesa cattolica, giacchétale assunto riposa su di una statica idea funzionale del bene, laddove l'esenzione in oggetto opera laddove la destinazione all'attività tutelata sia effettiva e concreta, circostanza questa da escludere nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze processuali sopra ricordate» e, per altro verso, che «la rivendicata, ma non decifrabile in termini concreti, «latente continuità funzionale del bene alla destinazione istituzionale» (v. sempre pagina n. 12 della memoria ex art. 378 c.p.c.) e la mera destinazione potenziale del bene all'attività di formazione del clero ritenuta dal Giudice dell'appello si pongono in contrasto con la previsione dell'art. 7, co. 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992, nei termini interpretati da questa Corte»; 3.7 se ne è concluso che: «[OSCURATO:PERSONA] regionale(...) ha riconosciuto il beneficio, nonostante che l'originaria destinazione dell'immobile di cui è causa avesse assunto una connotazione astratta, ipotetica, virtuale, come tale incompatibile con quel carattere di concretezza, effettività ed attualità richiestidalla norma di esenzione, la quale postula che «il soggetto che ha l'utilizzo dell'immobile deve altresì effettivamente e concretamente "destinarlo" all'attività ritenuta dal legislatore meritevole di usufruire del regime di favore in materia di ICI» (così Cass. n. 10289/2019), come del resto si desume dal secondo comma dell'art. 7 del d.lgs. 504/1992, secondo cui «l'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioniprescritte»»; 3.8 pertanto, nessun errore revocatorio è delineabile nella fattispecie sul piano dell’omessa pronuncia circa la presunta inammissibilità del mezzo per l’ostatività della c.d.

“doppia conforme”;

4. il secondo motivo è infondato; 4.1 la doglianza attinge la decisione del giudice di legittimità sul terzo motivo del ricorso principale per cassazione (con il conseguente riflesso sull’unico motivo del ricorso incidentale condizionato per cassazione), il cui tenore è stato sintetizzato dalla sentenza impugnata nel senso che l’ente impositore aveva denunciato «la falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000, ritenendo che detta disposizione sia applicabile solo quando la buona fede del contribuente sia sorta a seguito di un'espressa presa di posizione dell'ente impositore o dopo l'interpello previsto dall'art. 11 della medesima disposizione, mentre l'affidamento non può essere desunto da contegni impliciti e non univoci, ferma restando, in ogni caso, il dovere di versare l'imposta, potendo al più venir meno, ove riscontrata la buone fede del contribuente, solo l'obbligo di pagamento delle sanzioni, dell'aggio e degli interessi»; 4.2 quindi, il ricorrente in revocazione assume di non aver taciuto alla controparte «fatti decisivi in ordine al diritto all’esenzione ed in particolare che l’immobile oggetto del contenzioso fosse stato riguardato da trattative di vendita, nel mentre si trattava di circostanza ben nota alle parti e inconcussa in atti a far data quanto meno dal 2003 (e in ogni caso ben prima del 2008), come si ricava inequivocabilmente dalla documentazione versata in atti»; 4.3ora premesso, in punto di fatto, che: «Ora, nella fattispecie in rassegna, va osservato che in data 25 luglio 2008 il Comune comunicò l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per la verifica dell'assoggettabilità ad ICI del compendio seminariale, chiedendo al Seminario di chiarire le ragioni del mancato pagamento dell'imposta alla luce della situazione di inutilizzo del bene.

L'ente ecclesiastico, con nota del 13 ottobre 2008, riferì che i fabbricati «facenti parte del complesso del [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 inutilizzati ed al momento a disposizione, non hanno avuto a tutt'oggi alcun altro utilizzo atteso anche che il P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale di Selvazzano con deliberazione n. 56 del 18/11/2003 ha ricondotto la proprietà in zona F3 precisandone l'utilizzo ad attività religiosa con espressa esclusione sia di ogni forma di residenzialità che dell'attività socio-assistenziale e quindi esenti ICI ex art. 7, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92» (così a pagina n. 4 del controricorso).

Risulta pure pacifico che il Comune ha usufruito anche per l'anno d'imposta in oggetto (2008) il contributo statale di cui all'art. 2, co. 2, L. 206/2003 in ragione del mancato introito dell'imposta.

Allo stesso modo, va considerato quale dato di fatto acquisito al processo la circostanza che l'immobile «negli anni successivi (ndr. al 2002) è stato oggetto di trattative per la sua cessione concretizzate anche in contratti preliminari di vendita» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata).

In data 7 gennaio 2014 il Comune ha poi notificato l'avviso di accertamento impugnato»; il giudice di legittimità ha osservato che «il mero silenzio, serbato su di una interlocuzione, avviata dal Comune con la richiesta di chiarimenti, con il contribuente, che aveva sostenuto la non debenza (per esenzione) del tributo, non risulta idoneo a giustificare un legittimo affidamento, non assumendo carattere univoco»;per cui: «Non è pertinente, al riguardo, il riferimento all'art. 2 della legge n. 241/1990 circa il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un dato termine, giacché la citata disposizione non si applica al procedimento tributario (cfr. Cass., 27 Proc. n. 20817/2017 ric. gen. sentenza Pagina 14 di 19 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - maggio 2021, n. 14733), valendo semmai l'omessa adozione del provvedimento a rafforzare il carattere neutro del silenzio sotto il profilo dell'invocato affidamento.

Piuttosto, ad escludere, secondo i principi innanzi ricordati, la sussistenza di un affidamento legittimo è la considerazione che il debitore-contribuente era tenuto a dichiarare ogni circostanza utile ai fini della valutazione della ricorrenza dell'esenzione e che la risposta del Seminario aveva omesso di rappresentare una circostanza di significativo rilievo per le valutazioni del Comune, rappresentata non solo dal fatto «che il complesso non è più utilizzato per la formazione del clero sin dal Settembre 2002, ma anche che «negli anni successivi è stato oggetto di trattative per la sua cessione, concretizzate anche in contratti preliminari di compravendita» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata e sul punto non oggetto di contestazione), elemento questo che, indubbiamente, integra l'indice sintomatico della recisione di quel rapporto di strumentalità con l'attività tutelata, posta a base dell'esenzione.

In tali termini, va riconosciuto che il Giudice regionale ha omesso di considerare che la condotta del Seminario non si era uniformata ai canoni di buona fede oggettiva «anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'amministrazione, connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo» (cfr. Cass. n. 17576/2002 e la giurisprudenza sopra citata, da ultimo, Cass. n. 12372/2021), come richiesto dalla riflessione di questa Corte, il che induce a ritenere, con valore assorbente rispetto ad ogni valutazione sul punto, sussistente la dedotta violazione di legge»; 4.4 dunque, la sentenza impugnata ha tenuto conto della circostanza delle trattative correnti per la compravendita del fabbricato, valutandone la sintomaticità della cessata strumentalità all’attività svolta dal contribuente;4.5 per cui, nessun errore revocatorio è ascrivibile al giudice di legittimitàin relazione al profilo dedotto;

5. il terzo motivo è inammissibile; 5.1 a ben vedere, la censura si risolve nella mera critica dell’interpretazione data dal giudice di legittimità per l’adattamento al caso in disamina del principio enunciato in precedenti arresti in ordine alla spettanza dell’esenzione exart. 7, comma 1, lett. i,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche con riferimento agli immobili temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali, qualora, a fronte del mancato effettivo utilizzo, permanga la destinazione potenziale e la strumentalità dei beni all'esercizio delle attività protette; 5.2 per cui, è evidente che la contestazione esula ictu oculi dalla stessa prospettazione in astratto di un errore percettivo che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa;

6. da ultimo, il quarto motivo è fondato; 6.1 il ricorrente ha chie sto la revocazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito ed ha omesso di rinviare ad altro giudice per nuovo esame sulle altre questioni proposte nel giudizio di merito e rimaste assorbite, rimarcando, al riguardo, che ilgiudice d i appello si era limitatoa vagliare e decidere sulla question e relativa alla sussistenza del presupposto oggettivo per l’esenzione, senza minimamente valutare le altre eccezioni di merito formulatein prime cure; di conseguenza, l'ente impositore, proponendo il ricorso per cassazione, aveva rivolto le sue censure alle sole questioni decise dalgiudice di secondo grado, senza affrontare le altre questioni di merito da questi ritenute assorbite;in tale situazione, secondo il ricorrente, il giudice di legittimità non avrebbe dovuto decidere il merito, ma limitarsi all'annullamento con rinvio, cosicché la decisione della causa nel merito, sul presupposto che non ricorresse la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, appare frutto di una falsa percezione della realtà processuale, ossia di una svista, obiettivamente rilevabile, che ha portato a supporre (erroneamente) l'insussistenza di circostanze impeditive di una pronuncia c.d.

“sostitutiva”; 6.2 invero, nella esposizione degli antefatti processuali, la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale aveva dato atto che il contribuente aveva riproposto «i motivi di ricorso che erano rimasti assorbiti: ovvero l’illegittimità dell’accertamento senza un previo PVC ed ancora la contraddittorietà e l’illogicità del comportamento del Comune nell’emettere l’accertamento ed ancora la non applicabilità delle sanzioni», nonché «i motivi di ricorso esplicitamente respinti dai primi giudici: difetto di sottoscrizione e difetto di motivazione dell’accertamento»; 6.3 a tal proposito, è il caso di precisare che, pur senza riprodurre la formulazione testuale dei motivi assorbiti, il mezzo soddisfa i parametri fissati per l’autosufficienza dalla più recente giurisprudenza di legittimità, essendone stata indicata la precisa ubicazione nel corpo delle controdeduzioni in sede di appello, che sono state prodotte anche in questa sede; 6.4 come è noto, infatti, il tradizionale rigore di tale canone è stato rivisitato da questa Corte, anche alla luce di un doveroso coordinamento con i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (ed in particolare col principio del “diritto all’equo processo” di cui all’art. 6, par. 1); in tale prospettiva, si è affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza depositata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 -Succi e altri c.

Italia) - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in particolare: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6769; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., Sez.

Un., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., Sez. 3^, 6 giugno 2023, n. 15846); 6.5 si è altresì precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2022, n. 12481);6.6 secondo la costante esegesi di questa Corte, in tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione diquestioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente,assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, cod.proc. c iv ., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità dellaquestione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia fondato su unaquestione preliminare e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che quest'ultimo aveva riproposto in appello motivi di ricorso che erano statiassorbiti, come già in primo grado) (in termini: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2018, n. 23502 – in senso analogo: Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2022, n. 1897; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1897;Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2023, n. 16250); 6.7 né ai fini della decisività dell'errore percettivo rileva l'eventuale riproposizione in sede di legittimità dellequestion i assorbita, sullequali non si forma giudicato implicito, potendo essere ripropostee decise in sede di rinvio senza necessità di essere dapprima coltivata nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2023, n. 14813; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2023, n. 16250); infatti, sulle questioni sollevate nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimità perché ritenute (espressamente o implicitamente) assorbite dai giudici di secondo grado non si forma giudicato implicito, non potendo le questioni dichiarate assorbite essere proposte nel giudizio di cassazione neppure mediante ricorso incidentale condizionato, in difetto di una (anche implicita) statuizione sfavorevole in ordine alle medesime (Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2018, n. 23502; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4386; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, n. 21025). 6.8 ilricorrente, nel caso in esame, afferma che questa Corte, con la sentenza impugnata, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., sarebbe incorsa in un errore percettivo, rientrante nella previsione dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto, dopo avere complessivamente accolto due dei tre motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rigettato i l ricorso introduttivo, omettendo di rilevare che il contribuente aveva, sin dal primo grado, sollevato varie altre questioni attinenti al merito, che non erano state esaminate ed erano state ritenute assorbite dal giudice di appello; 6.9 alla luce dei principi sopra esposti, dunque, l'esistenza di questioni non esaminat e dal giudice d i a ppello (per assorbimento esplicito nella decisione adottata: «Quanto stabilito assorbe e rende superfluo l’esame di ogni altra eccezione e motivo di appello, inclusi quelli dell’appello incidentale») integra un fatto processuale, la cui affermata inesistenza, contrariamente all'evidenza, costituisce errore di fatto percettivo idoneo a condurre alla revocazione, trattandosi all'evidenza di errore decisivo, posto che, ove la Corte si fosse avveduta dell'esistenza dei motivi rimasti assorbiti nei precedenti gradi di merito, una volta accolto il ricorsodell’ente impositore, avrebbe dovuto cassare la sentenza con rinvio al giudice a quo, al fine di decidere sulle residue questioni non risolte (in senso conforme:Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16798).

7. pertanto, a chiusura della fase rescindente, la sentenza impugnata meritadi essere revocata nella parte in cui, dopo aver cassato la sentenza di appello, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, senza tener contodegli ulteriori motivi di merito, formulati sin dal ricorso introduttivo;

8. indi, all'esito del giudizio, rinnovando la decisione in fase rescissoria, il ricorso principale per cassazione può trovare accoglimento nei medesimi termini e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, per l'esame delle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo del ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 settembre 2022, n. 27242; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo e dichiara l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso per revocazione; accoglie il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso principale per cassazione; dichiara l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale per cassazione; rigetta il ricorso incidentale per cassazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinvia la causa alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icario Episcopale della Diocesi di Padova il 21 settembre 2022, rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Venezia, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Giuseppe CarraroAventi, entrambi con studio in Padova, ove elettivamente domiciliato, e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] (PD), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 26 ottobre 2022, n. 164, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Grosseto, ove elettivamente domiciliato, e comunque presso la Cancelleria della Corte [OSCURATO:PERSONA] REVOCAZIONE2 Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 settembre 2022, n. 27242; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 gennaio 2024 dal Do tt. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1.il “[OSCURATO:PERSONA] di Padova” ha proposto ricorso per la revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 settembre 2022, n. 27242, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2008, nella misura di € 246.284,27, oltre ad € 397.441,00 per interessi moratori e sanzioni amministrative, aveva accolto il primo motivo ed il terzo motivo – con assorbimento del secondo motivo - del ricorso proposto in via principale dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PD) ed aveva rigettato il ricorso proposto in via incidentale dal “ [OSCURATO:PERSONA] di Padova ” , cassando la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale di Venezia l’1 febbraio 2017, n. 164/11/2017, e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso originario; 2. il giudice di legittimità ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ed ha deciso nel merito il rigetto del ricorso proposto dalla contribuente sul presupposto che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non potesse essere riconosciuta per la cessata utilizzazione del fabbricato per la formazione del clero;3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PD) ha resistito con controricorso; 4. le parti hanno depositato memorie illustrative; 5. il ricorrente ha altresì depositato note aggiuntive, invocando la sopravvenienza medio tempore della norma interpretativa dell’art. 1, comma 71, lett. b., della legge 31 dicembre 2023, n. 213, per ribadire l’ inidoneità del la stipulazione di un contratto preliminare a far venir meno l’utilizzazione strumentale dell’immobile per l’attività di formazione del clero; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso per revocazione è affidato a quattro motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 391- bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di legittimità di rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della sussistenza di un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., essendo fatto decisivo ed incontroverso la destinazione urbanistica (F/3) della zona interessata secondo il vigente P.R.G.; 1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di legittimità di rilevare l’esistenza di una condizione di legittimo affidamento e buona fede oggettiva, per l’erronea supposizione di un colpevole silenzio del contribuente su fatti decisivi in ordine all’esenzione, con particolare riguardo all’instaurazione di trattative di vendita a terzi, trattandosi, in realtà, di circostanza nota alle parti sin dall’anno 2003; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 391- bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato ignorato e travisato dal giudice di legittimità il contenuto fattuale di un proprio precedente (segnatamente: Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3445) circa il valore dell’inutilizzabilità e dell’inutilizzazione del fabbricato ai fini dell’esenzione, tenendo conto che la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita (con l’immissione del promissario acquirente nella detenzione dell’immobile) non comportava la cessazione in concreto della destinazione originaria; 1.4 con il quarto motivo, in subordine, si denuncia violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., per essere stata decisa la causa nel merito dal giudice di legittimità – all’esito dell’accoglimento del ricorso per cassazione - senza tener conto delle questioni dedotte dal contribuente nell’appello incidentale ed assorbite nella pronunzia del la sentenza impugnata, che non erano state investite dal ricorso per cassazione dell’ente impositore; 2. va premesso che l'istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato; l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5^, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2021, n. 29042; Cass., Sez. 6^-5, 20 6 dicembre 2021, n. 40870; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2022, n. 5387; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802); 2.1 è , quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al "capo" della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass. Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n.6731; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13989; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2023, n. 22193); 3. ciò posto, il primo motivo è infondato; 3.1 invero, nell’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 3^, 28 febbraio 2023, n. 5947); 3.2 nella specie, però, al di là della testuale rubricazione, il primo motivo del ricorso principale per cassazione non era sussumibile nella previsione dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.; 3.3 difatti, secondo la sintesi della sentenza impugnata, la lagnanza riguardava «la violazione dell'art. 7, co. 1 lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 e degli artt. 12 e 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto applicabile il diritto all'esenzione dell'ICI, nonostante il mancato utilizzo, nell'anno impositivo 2008, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di Padova del bene immobile per scopi meritevoli di tutela e cioè per una delle attività in detta disposizione contemplate, assumendo - di contro - la difesa dell'istante che l'esenzione non può operare quando il bene sia solo astrattamente destinato ad un'attività tutelata, ma non concretamente utilizzato per l'esercizio della stessa»; 3.4 ciò posto, il giudice di legittimità ha ritenuto la fondatezza della censura proprio in base all’incontrovertibile accertamento in fatto del giudice di merito «che il bene immobile oggetto di tassazione, costituito da un complesso immobiliare ab origine destinato alla formazione del clero diocesano, «non è (ndr. stato) più utilizzato a decorrere sin dal Settembre 2002 e che negli anni successivi è stato oggetto di trattative per la sua cessione, concretizzate anche in contratti preliminari di vendita» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata). L'oggetto del contendere coinvolto nel primo motivo di ricorso sta, dunque, nello stabilire se nella delineata situazione di inutilizzabilità del bene competa o meno la menzionata esenzione, venendo così in gioco la verifica della sussistenza o meno del requisito oggettivo per godere del beneficio»; 3.5 da qui, la corretta perimetrazione del thema decidendum nella valutazione de iure (e non de facto ) se l’accertata situazione di inutilizzabilità potesse escludere o meno il godimento dell’esenzione, nel senso che : « L'oggetto del contendere coinvolto nel primo motivo di ricorso sta, dunque, nello stabilire se nella delineata situazione di inutilizzabilità del bene competa o meno la menzionata esenzione, venendo così in gioco la verifica della sussistenza o meno del requisito oggettivo per godere del beneficio»; 3.6 per cui, movendo dal postulato che l’esegesi è orientata «nel senso di riconoscere l'irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell'immobile rispetto alle attività cui era destinato», il giudice di legittimità ne ha desunto, per un verso, che «nessun rilievo può assumere la dedotta immanente destinazione religiosa dei beni del Seminario, siccome funzionali all'esecuzione del programma istituzionale della Chiesa cattolica, giacchétale assunto riposa su di una statica idea funzionale del bene, laddove l'esenzione in oggetto opera laddove la destinazione all'attività tutelata sia effettiva e concreta, circostanza questa da escludere nella fattispecie in esame, alla luce delle risultanze processuali sopra ricordate» e, per altro verso, che «la rivendicata, ma non decifrabile in termini concreti, «latente continuità funzionale del bene alla destinazione istituzionale» (v. sempre pagina n. 12 della memoria ex art. 378 c.p.c.) e la mera destinazione potenziale del bene all'attività di formazione del clero ritenuta dal Giudice dell'appello si pongono in contrasto con la previsione dell'art. 7, co. 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992, nei termini interpretati da questa Corte»; 3.7 se ne è concluso che: «[OSCURATO:PERSONA] regionale(...) ha riconosciuto il beneficio, nonostante che l'originaria destinazione dell'immobile di cui è causa avesse assunto una connotazione astratta, ipotetica, virtuale, come tale incompatibile con quel carattere di concretezza, effettività ed attualità richiestidalla norma di esenzione, la quale postula che «il soggetto che ha l'utilizzo dell'immobile deve altresì effettivamente e concretamente "destinarlo" all'attività ritenuta dal legislatore meritevole di usufruire del regime di favore in materia di ICI» (così Cass. n. 10289/2019), come del resto si desume dal secondo comma dell'art. 7 del d.lgs. 504/1992, secondo cui «l'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioniprescritte»»; 3.8 pertanto, nessun errore revocatorio è delineabile nella fattispecie sul piano dell’omessa pronuncia circa la presunta inammissibilità del mezzo per l’ostatività della c.d. “doppia conforme”; 4. il secondo motivo è infondato; 4.1 la doglianza attinge la decisione del giudice di legittimità sul terzo motivo del ricorso principale per cassazione (con il conseguente riflesso sull’unico motivo del ricorso incidentale condizionato per cassazione), il cui tenore è stato sintetizzato dalla sentenza impugnata nel senso che l’ente impositore aveva denunciato «la falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000, ritenendo che detta disposizione sia applicabile solo quando la buona fede del contribuente sia sorta a seguito di un'espressa presa di posizione dell'ente impositore o dopo l'interpello previsto dall'art. 11 della medesima disposizione, mentre l'affidamento non può essere desunto da contegni impliciti e non univoci, ferma restando, in ogni caso, il dovere di versare l'imposta, potendo al più venir meno, ove riscontrata la buone fede del contribuente, solo l'obbligo di pagamento delle sanzioni, dell'aggio e degli interessi»; 4.2 quindi, il ricorrente in revocazione assume di non aver taciuto alla controparte «fatti decisivi in ordine al diritto all’esenzione ed in particolare che l’immobile oggetto del contenzioso fosse stato riguardato da trattative di vendita, nel mentre si trattava di circostanza ben nota alle parti e inconcussa in atti a far data quanto meno dal 2003 (e in ogni caso ben prima del 2008), come si ricava inequivocabilmente dalla documentazione versata in atti»; 4.3ora premesso, in punto di fatto, che: «Ora, nella fattispecie in rassegna, va osservato che in data 25 luglio 2008 il Comune comunicò l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per la verifica dell'assoggettabilità ad ICI del compendio seminariale, chiedendo al Seminario di chiarire le ragioni del mancato pagamento dell'imposta alla luce della situazione di inutilizzo del bene. L'ente ecclesiastico, con nota del 13 ottobre 2008, riferì che i fabbricati «facenti parte del complesso del [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 21 inutilizzati ed al momento a disposizione, non hanno avuto a tutt'oggi alcun altro utilizzo atteso anche che il P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale di Selvazzano con deliberazione n. 56 del 18/11/2003 ha ricondotto la proprietà in zona F3 precisandone l'utilizzo ad attività religiosa con espressa esclusione sia di ogni forma di residenzialità che dell'attività socio-assistenziale e quindi esenti ICI ex art. 7, lett. i) del D.Lgs. n. 504/92» (così a pagina n. 4 del controricorso). Risulta pure pacifico che il Comune ha usufruito anche per l'anno d'imposta in oggetto (2008) il contributo statale di cui all'art. 2, co. 2, L. 206/2003 in ragione del mancato introito dell'imposta. Allo stesso modo, va considerato quale dato di fatto acquisito al processo la circostanza che l'immobile «negli anni successivi (ndr. al 2002) è stato oggetto di trattative per la sua cessione concretizzate anche in contratti preliminari di vendita» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata). In data 7 gennaio 2014 il Comune ha poi notificato l'avviso di accertamento impugnato»; il giudice di legittimità ha osservato che «il mero silenzio, serbato su di una interlocuzione, avviata dal Comune con la richiesta di chiarimenti, con il contribuente, che aveva sostenuto la non debenza (per esenzione) del tributo, non risulta idoneo a giustificare un legittimo affidamento, non assumendo carattere univoco»;per cui: «Non è pertinente, al riguardo, il riferimento all'art. 2 della legge n. 241/1990 circa il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un dato termine, giacché la citata disposizione non si applica al procedimento tributario (cfr. Cass., 27 Proc. n. 20817/2017 ric. gen. sentenza Pagina 14 di 19 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - maggio 2021, n. 14733), valendo semmai l'omessa adozione del provvedimento a rafforzare il carattere neutro del silenzio sotto il profilo dell'invocato affidamento. Piuttosto, ad escludere, secondo i principi innanzi ricordati, la sussistenza di un affidamento legittimo è la considerazione che il debitore-contribuente era tenuto a dichiarare ogni circostanza utile ai fini della valutazione della ricorrenza dell'esenzione e che la risposta del Seminario aveva omesso di rappresentare una circostanza di significativo rilievo per le valutazioni del Comune, rappresentata non solo dal fatto «che il complesso non è più utilizzato per la formazione del clero sin dal Settembre 2002, ma anche che «negli anni successivi è stato oggetto di trattative per la sua cessione, concretizzate anche in contratti preliminari di compravendita» (v. pagina n. 2 della sentenza impugnata e sul punto non oggetto di contestazione), elemento questo che, indubbiamente, integra l'indice sintomatico della recisione di quel rapporto di strumentalità con l'attività tutelata, posta a base dell'esenzione. In tali termini, va riconosciuto che il Giudice regionale ha omesso di considerare che la condotta del Seminario non si era uniformata ai canoni di buona fede oggettiva «anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'amministrazione, connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo» (cfr. Cass. n. 17576/2002 e la giurisprudenza sopra citata, da ultimo, Cass. n. 12372/2021), come richiesto dalla riflessione di questa Corte, il che induce a ritenere, con valore assorbente rispetto ad ogni valutazione sul punto, sussistente la dedotta violazione di legge»; 4.4 dunque, la sentenza impugnata ha tenuto conto della circostanza delle trattative correnti per la compravendita del fabbricato, valutandone la sintomaticità della cessata strumentalità all’attività svolta dal contribuente;4.5 per cui, nessun errore revocatorio è ascrivibile al giudice di legittimitàin relazione al profilo dedotto; 5. il terzo motivo è inammissibile; 5.1 a ben vedere, la censura si risolve nella mera critica dell’interpretazione data dal giudice di legittimità per l’adattamento al caso in disamina del principio enunciato in precedenti arresti in ordine alla spettanza dell’esenzione exart. 7, comma 1, lett. i,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche con riferimento agli immobili temporaneamente non utilizzati per fini istituzionali, qualora, a fronte del mancato effettivo utilizzo, permanga la destinazione potenziale e la strumentalità dei beni all'esercizio delle attività protette; 5.2 per cui, è evidente che la contestazione esula ictu oculi dalla stessa prospettazione in astratto di un errore percettivo che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa; 6. da ultimo, il quarto motivo è fondato; 6.1 il ricorrente ha chie sto la revocazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha deciso la causa nel merito ed ha omesso di rinviare ad altro giudice per nuovo esame sulle altre questioni proposte nel giudizio di merito e rimaste assorbite, rimarcando, al riguardo, che ilgiudice d i appello si era limitatoa vagliare e decidere sulla question e relativa alla sussistenza del presupposto oggettivo per l’esenzione, senza minimamente valutare le altre eccezioni di merito formulatein prime cure; di conseguenza, l'ente impositore, proponendo il ricorso per cassazione, aveva rivolto le sue censure alle sole questioni decise dalgiudice di secondo grado, senza affrontare le altre questioni di merito da questi ritenute assorbite;in tale situazione, secondo il ricorrente, il giudice di legittimità non avrebbe dovuto decidere il merito, ma limitarsi all'annullamento con rinvio, cosicché la decisione della causa nel merito, sul presupposto che non ricorresse la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, appare frutto di una falsa percezione della realtà processuale, ossia di una svista, obiettivamente rilevabile, che ha portato a supporre (erroneamente) l'insussistenza di circostanze impeditive di una pronuncia c.d. “sostitutiva”; 6.2 invero, nella esposizione degli antefatti processuali, la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale aveva dato atto che il contribuente aveva riproposto «i motivi di ricorso che erano rimasti assorbiti: ovvero l’illegittimità dell’accertamento senza un previo PVC ed ancora la contraddittorietà e l’illogicità del comportamento del Comune nell’emettere l’accertamento ed ancora la non applicabilità delle sanzioni», nonché «i motivi di ricorso esplicitamente respinti dai primi giudici: difetto di sottoscrizione e difetto di motivazione dell’accertamento»; 6.3 a tal proposito, è il caso di precisare che, pur senza riprodurre la formulazione testuale dei motivi assorbiti, il mezzo soddisfa i parametri fissati per l’autosufficienza dalla più recente giurisprudenza di legittimità, essendone stata indicata la precisa ubicazione nel corpo delle controdeduzioni in sede di appello, che sono state prodotte anche in questa sede; 6.4 come è noto, infatti, il tradizionale rigore di tale canone è stato rivisitato da questa Corte, anche alla luce di un doveroso coordinamento con i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (ed in particolare col principio del “diritto all’equo processo” di cui all’art. 6, par. 1); in tale prospettiva, si è affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza depositata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 -Succi e altri c. Italia) - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in particolare: Cass., Sez. 1^, 1 marzo 2022, n. 6769; Cass., Sez. 3^, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., Sez. 3^, 6 giugno 2023, n. 15846); 6.5 si è altresì precisato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Cass., Sez. 1^, 19 aprile 2022, n. 12481);6.6 secondo la costante esegesi di questa Corte, in tema direvocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione diquestioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente,assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, cod.proc. c iv ., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità dellaquestione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia fondato su unaquestione preliminare e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che quest'ultimo aveva riproposto in appello motivi di ricorso che erano statiassorbiti, come già in primo grado) (in termini: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2018, n. 23502 – in senso analogo: Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2022, n. 1897; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1897;Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2023, n. 16250); 6.7 né ai fini della decisività dell'errore percettivo rileva l'eventuale riproposizione in sede di legittimità dellequestion i assorbita, sullequali non si forma giudicato implicito, potendo essere ripropostee decise in sede di rinvio senza necessità di essere dapprima coltivata nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2023, n. 14813; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2023, n. 16250); infatti, sulle questioni sollevate nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimità perché ritenute (espressamente o implicitamente) assorbite dai giudici di secondo grado non si forma giudicato implicito, non potendo le questioni dichiarate assorbite essere proposte nel giudizio di cassazione neppure mediante ricorso incidentale condizionato, in difetto di una (anche implicita) statuizione sfavorevole in ordine alle medesime (Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2018, n. 23502; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2019, n. 4386; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2023, n. 21025). 6.8 ilricorrente, nel caso in esame, afferma che questa Corte, con la sentenza impugnata, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., sarebbe incorsa in un errore percettivo, rientrante nella previsione dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto, dopo avere complessivamente accolto due dei tre motivi di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rigettato i l ricorso introduttivo, omettendo di rilevare che il contribuente aveva, sin dal primo grado, sollevato varie altre questioni attinenti al merito, che non erano state esaminate ed erano state ritenute assorbite dal giudice di appello; 6.9 alla luce dei principi sopra esposti, dunque, l'esistenza di questioni non esaminat e dal giudice d i a ppello (per assorbimento esplicito nella decisione adottata: «Quanto stabilito assorbe e rende superfluo l’esame di ogni altra eccezione e motivo di appello, inclusi quelli dell’appello incidentale») integra un fatto processuale, la cui affermata inesistenza, contrariamente all'evidenza, costituisce errore di fatto percettivo idoneo a condurre alla revocazione, trattandosi all'evidenza di errore decisivo, posto che, ove la Corte si fosse avveduta dell'esistenza dei motivi rimasti assorbiti nei precedenti gradi di merito, una volta accolto il ricorsodell’ente impositore, avrebbe dovuto cassare la sentenza con rinvio al giudice a quo, al fine di decidere sulle residue questioni non risolte (in senso conforme:Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2016, n. 16798). 7. pertanto, a chiusura della fase rescindente, la sentenza impugnata meritadi essere revocata nella parte in cui, dopo aver cassato la sentenza di appello, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, senza tener contodegli ulteriori motivi di merito, formulati sin dal ricorso introduttivo; 8. indi, all'esito del giudizio, rinnovando la decisione in fase rescissoria, il ricorso principale per cassazione può trovare accoglimento nei medesimi termini e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, per l'esame delle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo del ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca la sentenza depositata dalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 15 settembre 2022, n. 27242; rigetta il primo motivo ed il secondo motivo e dichiara l’inammissibilità del terzo motivo del ricorso per revocazione; accoglie il primo motivo ed il terzo motivo del ricorso principale per cassazione; dichiara l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale per cassazione; rigetta il ricorso incidentale per cassazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e rinvia la causa alla C
Sentenza Cassazione n. 02916/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris