CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 47206/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1971 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 gennaio 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la reiezione del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 marzo 2014 il Tribunale di Roma ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni alla stessa ascritte - la partecipazione all'associazione ex art 74 D.P.R. n. 309 del 1990 ( da qui, TUS) di cui al capo a) della rubrica e il concorso nella condotta sanzionata ai sensi dell'art 73, comma 1, TUS descritta al capo c)- per la ritenuta non sussistenza dei fatti. 2.Interposto appello da parte della Procura della Repubblica competente, la Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere relativamente al reato di cui al capo c), ricondotto all'ipotesi di cui al comma 4 del citato art. 73 TUS, perchè estinto per prescrizione; ribaltando l'assoluzione resa in primo grado, ha ritenuto la responsabilità della ricorrente per il capo a); ha determinato la pena da irrogare all'imputata in complessivi anni 12 di reclusione di cui dieci per l'associazione giudicata e due per la continuazione esterna con la condanna comminata all'imputata con sentenza definitiva della Corte di appello di Roma del 2/12/2013; ha applicato all'imputata la misura di sicurezza di cui all'ad 228 cod. pen. 3.Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia e adduce otto diversi motivi a sostegno dell'impugnazione. 3.1.Con i primi due motivi si ribadiscono le ragioni di eccepita inammissibilità del gravame proposto dalla Procura, prospettate alla Corte territoriale e non ritenute fondate. In particolare, si rimarca la genericità dei motivi prospettati in relazione al capo sub a) della rubrica, in linea del resto con le considerazioni spese nella sentenza impugnata avuto riguardo alla ritenuta inammissibilità della medesima impugnazione in relazione alle posizioni degli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure convolti dal relativo gravame. Avuto riguardo al capo c), si evidenzia come ad avviso del PM Il Tribunale avrebbe trascurato di considerare il portato di talune intercettazioni, riportate nell'atto di appello tramite la parziale trascrizione dell'ordinanza di custodia cautelare, mai acquisita agli atti del dibattimento, che a sua volta conteneva i brogliacci accompagnati da integrazioni esplicative della Pg, anche queste rimaste estranee al dibattimento. L'appello in coerenza si fondava su elementi probatori non presenti all'interno del fascicolo dibattimentale, non utilizzabili ai fini della decisione. 3.2. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt.234 e 526 cod. proc. pen. con riguardo alla puntuale individuazione degli interlocutori dei colloqui intercettati posti a fondamento della ritenuta responsabilità ( fl da 13 a 21 della sentenza impugnata). In particolare, le singole conversazioni indizianti sarebbero state attribuite alla ricorrente in modo apodittico o comunque facendo leva su un dato probatorio inadeguato o inutilizzabile. 3.3. Con il quarto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione dell'ad 192 cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta dimostrazione, ricavata dal materiale probatorio acquisito, degli elementi in fatto, ritenuti costituitivi della partecipazione associativa. 3.4. Con il quinto motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione dell'art 603, comma 3, cod. proc. pen.. La Corte territoriale, senza procedere alla necessaria complessiva rinnovazione istruttoria e dunque provvedendo ad una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio, con una motivazione inadeguata, perché priva di quella stringente rigorosità che l'argomentare sotteso alla condanna deve possedere in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria resa in primo grado, è pervenuta al giudizio di responsabilità fondando la relativa valutazione su un travisamento probatorio realizzato tramite l'utilizzazione di una informazione inesistente ( quella relativa ai viaggi che l'imputata avrebbe effettato sulle medesime tratte oggetto del trasporto illecito contestato al capo c), oltre che attraverso un ragionamento probatorio viziato (dando rilievo al silenzio prestato dalla ricorrente sulle causali di tali trasferimenti). 3.5. Con il sesto motivo si contesta il giudizio speso in relazione alle generiche, reso in violazione del disposto di cui all'art 62 bis cod. pen. 3.6. Con il settimo motivo si lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla misura dell'aumento apportato per la continuazione esterna, non adeguatamente motivato per quanto prossimo alla pena autonomamente applicata nel diverso giudizio e distonico rispetto alla misura degli aumenti disposti a carico degli altri sodali, peraltro con ruoli di maggior rilievo, per gli altri reati fine. 3.7. Con l'ultimo motivo si lamenta violazione dell'alt 31 della legge 663 del 1996: la libertà vigilata, nel caso non applicata ai sodali con il ruolo di organizzatore dell'associazione, è stata disposta senza un previo accertamento del requisito della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Merita l'accoglimento il primo motivo di ricorso, volto a denunziare l'inammissibilità dell'appello interposto dalla parte pubblica avverso la sentenza di assoluzione resa in primo grado con riguardo all'imputazione associativa mossa alla ricorrente. Alla fondatezza del rilievo consegue l'annullamento della condanna resa in appello per l'imputazione di cui al capo a) della rubrica, con conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori motivi di ricorso diversi dal secondo; doglianza, quest'ultima, che pur conservando attualità, si è comunque rilevata infondata. 2. La vicenda a giudizio si incunea all'interno di una più ampia indagine dalla quale è emersa la sussistenza di un sodalizio criminale (descritto al capo a della rubrica) finalizzato all'acquisto, all'importazione dall'estero, alla detenzione e alla cessione a terzi di svariati quantitativi di stupefacente (ecstasy, ketamina, cocaina); condotte, queste, sostanziatesi nella pluralità di episodi contestati quali reati fine, tutti consumati fra il 2011 e il 2012. In particolare, con la sentenza impugnata è stato definito il merito della tranche processuale trattata a seguito di giudizio immediato, regolando alcune delle posizioni a giudizio, tra le quali quella della odierna ricorrente. Altri imputati e tra questi in particolare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati come organizzatori del sodalizio (perchè pianificavano i trasporti, decidevano gli acquisti, trovavano la provvista per affrontare i costi), sono stati giudicati con il rito abbreviato e condannati sia in relazione alla partecipazione <( . associativa, sia per i singoli isai fine, con sentenza ormai definitiva perchè confermata anche in sede di legittimità. 2.1. La ricorrente, che secondo l'accusa avrebbe rivestito il ruolo di corriere nell'interesse del gruppo, è stata assolta in primo grado, per la ritenuta insussistenza dei fatti, sia per l'imputazione associativa, sia per il singolo reato fine alla stessa ascritto: segnatamente il capo c) della rubrica, relativo al trasporto dall'Olanda alla Spagna, passando per l'Italia, di sostanza stupefacente non altrimenti individuata, reso in concorso con il [OSCURATO:PERSONA] e l'Armuzzi oltre che con [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Interposto appello dalla parte pubblica, la Corte del merito ha ricondotto il capo c) della rubrica all'ipotesi di reato di cui al comma 4 dell'ad 73 TUS (non essendo emersa la prova della natura della sostanza trasportata). In coerenza, è stata accertata l'estinzione del relativo reato per l'intervenuta prescrizione. Al contempo, facendo comunque leva sulle emergenze afferenti tale condotta, la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, condannando l'imputata per la partecipazione associativa di cui al capo a). 3. Tanto premesso, la difesa, con il primo motivo di ricorso, ha nuovamente posto il tema della inammissibilità del gravame di merito interposto dalla parte pubblica per la genericità dei rilievi mossi con specifico riguardo all'assoluzione resa per l'imputazione assolutoria, prospettati in immediato contrasto con il disposto di cui all'ad. 581, lettere a) e d) in relazione all'ad 591, lettera c), cod. proc. pen. Tema, questo, esaminato e superato dalla Corte territoriale in ragione della ritenuta ampia articolazione " in fatto e diritto" delle argomentazione spese nell'impugnazione in relazione ai capi di imputazione che riguardavano la Vesce "anche con specifico riferimento alla motivazione assolutoria"; ciò peraltro dopo aver dichiarato inammissibile il gravame interposto sempre dalla parte pubblica nei confronti di altri imputati analogamente assolti in primo grado, sottolineando » l'assoluta assenza di motivazione per alcune posizioni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e l'aspecificità dell'appello rispetto all'intero portato delle valutazioni rese in primo grado a sostegno dell'assoluzione per altre ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 4. In disparte l'assoluta laconicità della motivazione adottata in relazione alla specifica posizione della odierna ricorrente, la sinergica lettura degli atti lascia emergere con evidenza che nel valutare la ammissibilità dell'appello proposto con riguardo all'assoluzione della odierna ricorrente, limitatamente all'imputazione associativa, la Corte del merito non si è attenuta alla stessa regola di giudizio correttamente indicata e puntualmente applicata in relazione alle altre posizioni degli imputati parimenti assolti in primo grado e altrettanto attinti dal gravame della parte pubblica. 4.1. La verifica della ammissibilità del gravame non può che prendere le mosse dal portato della sentenza di primo grado, il cui contenuto funge da parametro di riferimento essenziale nel valutare la puntualità dell'impugnazione che la contrasta. Sinteticamente, per quel che qui interessa, va messo in evidenza che il Tribunale, peraltro argomentando con riferimento a tutti gli imputati e non solo alla odierna ricorrente, ebbe a escludere il reato associativo in primo luogo in considerazione della indimostrata acquisizione della prova relativa ai fatti indicati a sostegno dei diversi reati fine variamente contestati ai sodali; quindi, e ancor più in radice, mettendo in evidenza l'assenza di elementi utili a comprovare la sussistenza di una valida struttura organizzativa a sostegno di una programmazione generale diretta a estendersi oltre la singola occasione delittuosa. Sotto quest'ultimo versante, in particolare, il Tribunale ebbe a sostenere che il traffico internazionale di stupefacenti, se condotto a livello internazionale, per l'alta remuneratività che lo connota, ben potrebbe legittimare anche investimenti non indifferenti (nel caso relativamente al costo di acquisizione e di modifica di automezzi appositamente adattati) per la realizzazione di singole iniziative delittuose, non necessariamente correlate a un più ampio programma destinato a perdurare nel tempo. 4.2 Venendo al secondo polo della verifica pregiudiziale che occupa, giova premettere che il ricorso all'epoca proposto dalla parte pubblica risultava sostanzialmente dedicato al contrasto delle valutazioni probatorie spese in primo grado dal Tribunale nell'escludere la responsabilità dei diversi imputati coinvolti in ciascun reato fine all'uopo contestato. Più nel dettaglio, il gravame risultava essenzialmente incentrato sulle valutazioni spese nella sentenza di primo grado in relazione alla assoluzione della odierna ricorrente per le condotte di cui al capo c) della rubrica, segnalando il dato probatorio assertivamente pretermesso dal Tribunale; si confrontava, poi, seppur con minor dovizia di approfondimento, anche con le considerazioni rese dal Tribunale in relazione ad altri imputati ([OSCURATO:PERSONA], coinvolto nelle medesime imputazioni ascritte alla Vesce, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solo quest'ultimo coinvolto anche nell'imputazione associativa) mentre trascurava integralmente di argomentare le ragioni di appello volte a contestare le assoluzioni delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( cui risultavano ascritti solo singoli episodi delittuosi). 4.3. Quanto alla imputazione associativa, l'appello della parte pubblica prendeva posizione esplicita e immediata solo in relazione alla Vesce. In parte qua non pare superfluo riportare pedissequamente il tenore del gravame, atteso che alla asserita partecipazione della odierna ricorrente risultano dedicate le seguenti frasi: "[Q]uesto PM analogamente per quanto attiene all'assoluzione per l'art. 74 I. stup. ritiene di non poter condividere le motivazioni del Tribunale che assolvendo per il reato fine la Vesce, basandosi su erronee valutazioni in ordine al materiale probatorio acquisito, traeva spunto da tale assoluzione per depotenziare gli elementi accusatori acquisiti a carico della stessa Vesce anche per l'ipotesi di cui all'art. 74 L. Stup. E' chiaro quindi come da un primo errore si sia arrivati ad una motivazione di riferimento anch'essa priva di fondamento in relazione all'art. 74 dalchè si deduce che la Corte di appello una volta riconosciuta la responsabilità per il reato fine, non potrà non estendere la responsabilità della stessa anche per l'ipotesi di cui all'art 74 L. STUP., per la quale il tribunale ha operato un sillogismo privo di fondamento". 5. Il tenore letterale dell'impugnazione sopra riferita non lascia margini di dubbio quanto alla inammissibilità della stessa alla luce della stessa regola di giudizio correttamente individuata e applicata dalla Corte del merito nel ritenere inammissibile l'appello interposto nei confronti degli appellati Roberti e Franci. In particolare, lo scrutinio delle posizioni di quefultimi appellati venne preceduta dalla corretta affermazione in diritto in forza della quale l'impugnazione, per superare il vaglio pregiudiziale di ammissibilità, pur non richiedendo "una formale articolazione per capi e punti" deve comunque censurare "il percorso logico e motivazionale seguito dal primo giudice, prospettando specifici elementi di critica in relazione a ciascuno dei profili affrontati ( o dei quali è stato omesso l'esame) nella sentenza impugnata, quantomeno nei termini necessari per ottenere il ribaltamento della decisione. Applicando alla posizione della Vesce tali indicazioni di principio non poteva che pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del gravame, in termini non diversi da quanto già rilevato per gli altri appellati sopra citati. 5.1. Va evidenziato che la ricorrente è stata assolta con la formula il fatto non sussiste da entrambe le imputazioni; e, in linea con tale formula, va anche considerato cheiin tesi, l'associazione in contestazione avrebbe potuto configurarsi anche nel caso di mancata dimostrazione dei reati fine per la cui commissione la stessa è stata costituita. In questa cornice, le ulteriori argomentazioni spese nella sentenza di primo grado avuto riguardo alla imputazione associativa, estranee al rilievo logico da ascrivere al singolo fatto di reato quale possibile sintomo della partecipazione associativa ma dirette a negare in sé l'esistenza dell'associazione, hanno assunto un rilievo autonomo e decisivo nella definizione dell'odierna regiudicanda. L'eventuale dimostrazione degli estremi della responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo c), ottenuta superando le valutazioni di segno contrario rese in primo grado, non esonerava comunque l'appellante dall'onere di confrontarsi con le argomentazioni attraverso le quali il Tribunale ebbe a negare forza dimostrativa inequivoca ai profili strutturali addotti dall'accusa a sostegno della ipotesi associativa. Il portato assorbente di tali indicazioni, dirette ad escludere in radice l'esistenza stessa dell'associazione alla quale avrebbe dovuto raccordarsi il fatto di cui al capo c), rappresentava infatti un ostacolo da superare imprescindibilmente, sul piano logico giuridico, per poi affrontare l'ulteriore e successivo profilo della singola partecipazione riferibile alla odierna ricorrente. E su tale profilo pregiudiziale il ricorso in appello taceva integralmente. 5.2. Non va poi trascurata la stessa genericità dell'assunto, sul quale inadeguatamente riposava il ricorso, della rilevanza probatoria da ascrivere, nell'ottica della partecipazione associativa, al coinvolgimento dell'imputata nelle condotte di cui al capo c) della rubrica. In parte qua va rimarcato che se è vero che la mancata dimostrazione dei reati fine assume, sul piano quantomeno probatorio, una valenza logica dotata di una certa pregnanza quanto alla possibilità di ritenere dimostrata l'associazione, non è parimenti vero il contrario, ancor più se si estende la relativa verifica al tema della partecipazione associativa: la dimostrazione del reato fine non solo non da conto di per sé dell'ipotesi associativa cui lo stesso andrebbe ricondotto ma non è neppure in grado di collocare con altrettanto autoevidenza l'autore dello stesso all'interno di una ipotetica struttura associativa. In ragione. di tali considerazioni, avuto riguardo al reato espressamente ascritto alla Vesce, il ricorso avrebbe dovuto valorizzare, con la dovuta specificità, gli elementi in fatto tratti dalla relativa condotta, utili a comprovare la relativa specifica partecipazione associativa. Ciò ancor più considerando che la ricorrente non era coinvolta in altre condotte specifiche riferibili al medesimo consorzio criminale descritto al capo a); e che la presunta condotta partecipativa nel caso avrebbe avuto uno sviluppo temporale limitato a pochi giorni. Su tali punti il ricorso in appello taceva integralmente, facendo leva su una autoevidenza del reato fine nell'ottica della prova del reato associativo, per le ragioni sopra indicate, tutt'altro che immediatamente emergente, così da rimettere tanto esclusivamente quanto inammissibilmente alle capacità di approfondimento e argomentazione del giudice del gravame il compito di valorizzarne il portato anche in relazione all'imputazione di cui al capo a). 6. E' invece infondata la doglianza espressa con il secondo motivo di ricorso, diretta ad ottenere l'inammissibilità anche dell'appello della parte pubblica proposto in relazione al capo c), così da giustificare l'annullamento della decisione impugnata pure con riferimento a tale ultima imputazione ( atteso che la inammissibilità, dichiarata ora per allora, finirebbe per travolgere l'estinzione per prescrizione del relativo reato dichiarata in appello). Vero è che l'appello si fondava, riportandone ampi tratti, sul portato della ordinanza di custodia cautelare emessa ( anche) ai danni della ricorrente, i qualiitog a loro volta, riproducevano i brogliacci delle intercettazioni e le annotazioni della PG che curava le indagini. E' tuttavia incontestato - il ricorso rileva l'apoditticità della affermazione contenuta in sentenza in termini senza tuttavia offrire elementi per smentirne l'assunto- che quantomeno con riguardo al contenuto delle intercettazioni riportate, il relativo dato ebbe a entrare in dibattimento grazie alla trascrizioni contenute nella perizia all'uopo disposta dal Tribunale. L'essenza probatoria sulla quale risultava fondata la contestazione mossa in relazione al capo c) non si legava, dunque, ad ambiti probatori mai entrati nel processo e non utilizzabili, come sostenuto dalla difesa, così da rendere il gravame insensibile all'ulteriore eccezione pregiudiziale prospettata dalla ricorrente. P.Q.M. Ann