CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03409/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Messina, provvedendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento da parte del giudice di legittimità dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Messina, in data 20/10/2022, aveva rigettato l'opposizione, presentata ai sensi dell'art.263 comma 5 cod.proc.pen. avverso il provvedimento con il quale il PM aveva disatteso la richies1:a di CASTORINO Giuseppe di restituzione di somma di denaro, sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito di procedimento per i reati di cui agli art.73 e 74 d.P.R. 309/90, rigettava la istanza di restituzione. 2. Precisava che nel frattempo era stata pronunciata sentenza di condanna del CASTORINO per i titoli di reato sopra indicati e che la somma di denaro, ritenuta corpo del reato in quanto profitto dello stesso, era stata sottoposta a confisca e che pertanto non era suscettibile di restituzione. La difesa del ricorrente lamenta violazione di legge r difetto di motivazione in ragione di un provvedimento che non solo non si era conformato al dictum della sentenza di annullamento, omettendo di evidenziare, sia pure sommariamente, le finalità probatorie del sequestro, come richiesto nella sentenza di annullamento, ma aveva anche fatto riferimento alla sopravvenuta confisca della somma di denaro sottoposta a sequestro, circostanza questa che non avrebbe dovuto condizionare l'onere motivazionale richiesto, trattandosi di pronuncia non definitiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che/ in tema di misure cautelari reali, nel caso di confisca di un bene sottoposto a sequestro disposta da pronunzia di merito non irrevocabile, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento dispositivo del sequestro, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene e che pertanto nella specie, a fronte di pronuncia annullatoria da parte del giudice di legittimità, i giudice di rinvio era tenuto ad evidenziare, anche facendo riferimento sommario alle emergenze processuali, kt/re ragioni che giustificavano il mantenimento del sequestro, a fini probatori, già disposto dall'ufficio del PM sulla somma di denaro in sequestro, laddove il titolo abilitativo alla conservazione del vincolo era pur sempre rappresentato dal provvedimento di sequestro a fini probatori (ez.1, n.3031 del 20/09/2022, Giordano, Rv.283946) e pertanto risulta del tutto irrilevante, a tali fini, che il giudice della cognizione abbia disposto la confisca del denaro. 2. Le censure risultano pertanto fondate in quanto il giudice del rinvio ha del tutto omesso di evidenziare, e quindi di giustificarei le finalità probatorie che erano sottese al mantenimento del sequestro penale, laddove l'argomento della mera pertinenzialità del denaro sequestrato con il fatto reato, di poi specificato nell'essere la somma di denaro in sequestro il corpo del reato, in quanto ne costituisce il prodotto o il profitto, omette del tutto di indicare, seppure sommariamente il contenuto delle finalità probatorie, che il provvedimento di sequestro intendeva perseguire. 2.1 Sul punto pacifico è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di sequestro - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato - deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (sez.U, 19.4.2018, PM in proc.Botticelli e altri, Rv.273548; sez.6, n.56733 del qzinc 12/09/2018, PMT/Macis, Rv.Rv274781). D'Atil canto era stato il giudice dell'annullamento ad evidenziare che l'originario provvedimento di sequestro conteneva una indicazione meramente apparente delle esigenze probatorie, neppure compiutamente espresse nel provvedimento di rigetto, in cui si dà atto del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato contestato e della qualifica di corpo del reato della somma di denaro", ma ancora una volta si omette ogni valutazione sulla necessità di apporre il vincolo probatorio, argomento motivazionale che appare attagliarsi perfettamente anche alla nuova ordinanza pronunciata dal Tribunale di Messina, la quale, al contrario, avrebbe dovuto conformarsi, in punto di dirittoi alla decisione rescindente. 3. Il provvedimento impugnato deve pertanto trovare annullamento, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Messina. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo giudizio al Tribunale di Messina. Così deciso in Roma il 7 Novem