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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 15570/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 3171/2026 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affer-mazione di responsabilità lamentando che il solo ed unico indizio che ha tenuto in piedi tutto l'impianto accusatorio è stata la chiave rinvenuta nel mezzo che guidava al momento del fermo, ma che egli ha spiegato con dovizia di particolari che quella chiave si trovava già nell'auto che aveva preso a noleggio, evidentemente lascia-tavi da chi l'aveva precedentemente utilizzata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti-mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, concordemente con quanto già ritenuto dal tribunale, hanno dato atto che non risulta credibile la versione dei fatti proposta dall'imputato, ricorrendo, invero, numerosi elementi gravemente indizianti a carico del [OSCURATO:PERSONA], i quali, globalmente valutati, appaiono univocamente comprovare la penale responsabilità dell'imputato con riguardo alla detenzione dello stupefacente in parola.

È stato, in particolare, evidenziato doversi escludere che un precedente uti-lizzatore della vettura [OSCURATO:PERSONA], che da giorni risultava, peraltro, nella esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], potesse avere ivi dimenticato ovvero appositamente oc-cultato le chiavi del veicolo Lancia Y, all'interno del quale era custodito tale rile-vante quantitativo di cocaina, con ingiustificato ed elevato rischio collegato alla perdita di così rilevante carico di stupefacente.

Il veicolo Lancia Y risultava, peral-tro, a sua volta noleggiato dalla società [OSCURATO:PERSONA], il cui legale rappresen-tante, tale [OSCURATO:PERSONA], risultava irreperibile alle ricerche di p.g., come documen-tato in atti.

Ed è stato osservato che il veicolo in parola rinvenuto parcheggiato in via Svetonio, zona [OSCURATO:PERSONA], nota per essere frequentata dal [OSCURATO:PERSONA]. 2N. 3171/2026 R.G.

Tali risultanze, in uno con le ulteriori indicate alle pagg. 5, complessivamente considerate e valutate unitamente alla circostanza, anch'essa gravemente indizia-ria, per cui il [OSCURATO:PERSONA], prima di essere fermato, veniva visto dagli operanti svoltare dalla via Palombarese sulla via Marche, ove si tratteneva per alcuni minuti, prov-vedendo poi i militari, poco dopo, a bloccare, proveniente dalla stessa via, il veicolo Fiat 500 tg. [OSCURATO:TARGA] con a bordo due soggetti albanesi (identificati per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) colti in possesso di 18 grammi di cocaina, per natura e qualità analoga a quella sequestrata all'interno del veicolo Lancia Y (analogo con-fezionamento e criteri di suddivisione), nonché alla circostanza per cui tutti i veicoli attenzionati risultavano oggetto di noleggio e, in particolare, il veicolo Fiat 500 noleggiato dalla medesima società noleggiante la Lancia Y - a riprova del collega-mento tra i tre mezzi - appaiono per i giudici del gravame del merito riscontrare l'assunto accusatorio e la corretta ricostruzione operata dal giudice di primo grado.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende.

Così deciso il 15/04/2026 nsigliere esten [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].r 3,ez 2 Dona erranti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 3171/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affer-mazione di responsabilità lamentando che il solo ed unico indizio che ha tenuto in piedi tutto l'impianto accusatorio è stata la chiave rinvenuta nel mezzo che guidava al momento del fermo, ma che egli ha spiegato con dovizia di particolari che quella chiave si trovava già nell'auto che aveva preso a noleggio, evidentemente lascia-tavi da chi l'aveva precedentemente utilizzata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti-mità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, concordemente con quanto già ritenuto dal tribunale, hanno dato atto che non risulta credibile la versione dei fatti proposta dall'imputato, ricorrendo, invero, numerosi elementi gravemente indizianti a carico del [OSCURATO:PERSONA], i quali, globalmente valutati, appaiono univocamente comprovare la penale responsabilità dell'imputato con riguardo alla detenzione dello stupefacente in parola. È stato, in particolare, evidenziato doversi escludere che un precedente uti-lizzatore della vettura [OSCURATO:PERSONA], che da giorni risultava, peraltro, nella esclusiva disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], potesse avere ivi dimenticato ovvero appositamente oc-cultato le chiavi del veicolo Lancia Y, all'interno del quale era custodito tale rile-vante quantitativo di cocaina, con ingiustificato ed elevato rischio collegato alla perdita di così rilevante carico di stupefacente. Il veicolo Lancia Y risultava, peral-tro, a sua volta noleggiato dalla società [OSCURATO:PERSONA], il cui legale rappresen-tante, tale [OSCURATO:PERSONA], risultava irreperibile alle ricerche di p.g., come documen-tato in atti. Ed è stato osservato che il veicolo in parola rinvenuto parcheggiato in via Svetonio, zona [OSCURATO:PERSONA], nota per essere frequentata dal [OSCURATO:PERSONA]. 2N. 3171/2026 R.G. Tali risultanze, in uno con le ulteriori indicate alle pagg. 5, complessivamente considerate e valutate unitamente alla circostanza, anch'essa gravemente indizia-ria, per cui il [OSCURATO:PERSONA], prima di essere fermato, veniva visto dagli operanti svoltare dalla via Palombarese sulla via Marche, ove si tratteneva per alcuni minuti, prov-vedendo poi i militari, poco dopo, a bloccare, proveniente dalla stessa via, il veicolo Fiat 500 tg. [OSCURATO:TARGA] con a bordo due soggetti albanesi (identificati per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) colti in possesso di 18 grammi di cocaina, per natura e qualità analoga a quella sequestrata all'interno del veicolo Lancia Y (analogo con-fezionamento e criteri di suddivisione), nonché alla circostanza per cui tutti i veicoli attenzionati risultavano oggetto di noleggio e, in particolare, il veicolo Fiat 500 noleggiato dalla medesima società noleggiante la Lancia Y - a riprova del collega-mento tra i tre mezzi - appaiono per i giudici del gravame del merito riscontrare l'assunto accusatorio e la corretta ricostruzione operata dal giudice di primo grado. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.Mmende. Così deciso il 15/04/2026 nsigliere esten [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].r 3,ez 2 Dona erranti