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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21308/2026

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to a ROMA il 11/06/1968 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputata in ordine al delitto di furto alla medesima ascritto; [OSCURATO:PERSONA] che la persona offesa in data 22 ottobre 2025 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputata ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto alla stessa, procedibile a querela, si 'è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a ROMA il 11/06/1968 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputata in ordine al delitto di furto alla medesima ascritto; [OSCURATO:PERSONA] che la persona offesa in data 22 ottobre 2025 ha dichiarato di voler rimettere la querela e l'imputata ha dichiarato di accettare detta remissione, cosicché il reato ascritto alla stessa, procedibile a querela, si 'è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris