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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 11959/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9162/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1379/2019pubblicata il 09/09/2019 RGN 1101/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello,proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del locale T ribunale di rigetto delle sue domande,contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Milano, di accertamento dello svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo pieno in qualità di funzionario sindacale in favore di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Milano dall' 1/5/1 984 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art . 2116 , comma 2, c.c., per omesso versamento dei contributi previdenziali nel periodo di 69 settimane dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 31/8/1985; 2.la Corte, come il Tribunale, ha valutato le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non idonee a comprovare la sussistenza di indici della subordinazione, e le circostanze capitolate a prova nel ricorso introduttivo prive di efficacia dimostrativa in ordine all'elemento essenziale dell'assoggettamento all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare, così confermando le motivazioni del primo grado circa la non configurabilità, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., di rapporto di lavoro subordinato nelle settimane cui si riferisce la lamentata omissione contributiva; ciò per la qualità di sindacalista dell'appellante e per la possibilità di rapporti di lavoro di tipo volontaristico o autonomo da parte di sindacalisti a fronte di rimborsi spese, e tenuto conto dell'amplissimo arco temporale intercorso tra i fatti dedotti in giudizio e l'instaurazione dello stesso nel 2017; 3.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza con 4 motivi; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] Milano resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce viol azione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 1 362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per mancato esame della sussistenza o meno dell'etero-direzione e degli indici di subordinazione in riferimento alle particolarità del caso concreto ed alle peculiari caratteristiche della figura del funzionario sindacale; 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), non costituendo domanda nuova, ma allegazione già contenuta nel ricorso di primo grado, la dedotta circostanza dello svolgimento della medesima attività lavorativa di funzionario sindacale senza soluzione di continuità per il periodo in relazione al quale si deduce l'omissione contributiva e quello immediatamente successivo regolarizzato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Milano sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.con il terzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), in ordine alle peculiarità del caso concreto, spiegate anche in sede di interrogatorio ibero, e nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente (art. 360, n. 4, c.p.c., art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.,276 c.p.c., 111 Cost.), per mancata spiegazione dell’inidoneità delle circostanze capitolate a dimostrare l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato; 4.con il quarto, nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente (art. 360, n. 4, c.p.c., art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 276 c.p.c., 111 Cost.), con riguardo al ritenuto assorbimento del motivo di appello circa la possibile natura volontaristica o autonoma dell’attività sindacale, e violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumendo che in concreto, in virtù del curriculum , della preparazione e della formazione ricevuta, il rapporto di lavoro del ricorrente non poteva che avere caratteri di stabilità, continuità e dipendenza organica tipici del funzionario politico stabilmente occupato presso il sindacato; 5.il primo motivo, il terzo (prima parte) ed il quarto (seconda parte), da trattare congiuntamente perché lamentano la violazione delle medesime disposizioni di legge sotto diversi aspetti, sono inammissibili; 6.è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass.

S.U. n. 34476/2019); spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito e la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 7.specificamente, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022); la sussistenza dell'elemento della subordinazionenell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015); nel caso concreto, in fatto, la Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 8.il terzo motivo (seconda parte) ed il quarto (prima parte) non sono fondati; 9.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf.

Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenere non sufficientemente dimostrata la dedotta subordinazione nel periodo in esame (anche sulla base dell’interrogatorio libero) e la non emergenza, dall’esame congiunto dei capitoli formulati e della narrativa dell’atto, di circostanze di fatto decisive ai fini dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; 10.il secondo motivo risulta non ammissibile, perché non decisivo; 11.la Corte di merito, a parte il profilo della novità della questione, ha considerato la deduzione generica (nel senso che l’appellante non aveva precisato quali fossero le modalità operative osservate nel periodo); le doglianze contenute nel motivo, pertanto, una volta esclusa la nullità procedimentale dedotta, ridondano nuovamente in una critica sulla valutazione delle allegazioni e del materiale istruttorio, non più esperibile nel presente grado di legittimità, fermo restando il principio secondo cui, allorché vengadedotto un error in procedendo, pur non essendo indispensabile la formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al numero 4 del primo comma dell'art.360 c.p.c., è peraltro necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(Cass. n. 27588/2022 e giurisprudenza ivi richiamata); 12.il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9162/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1379/2019pubblicata il 09/09/2019 RGN 1101/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello,proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del locale T ribunale di rigetto delle sue domande,contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Milano, di accertamento dello svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo pieno in qualità di funzionario sindacale in favore di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Milano dall' 1/5/1 984 al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art . 2116 , comma 2, c.c., per omesso versamento dei contributi previdenziali nel periodo di 69 settimane dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]al 31/8/1985; 2.la Corte, come il Tribunale, ha valutato le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo non idonee a comprovare la sussistenza di indici della subordinazione, e le circostanze capitolate a prova nel ricorso introduttivo prive di efficacia dimostrativa in ordine all'elemento essenziale dell'assoggettamento all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare, così confermando le motivazioni del primo grado circa la non configurabilità, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., di rapporto di lavoro subordinato nelle settimane cui si riferisce la lamentata omissione contributiva; ciò per la qualità di sindacalista dell'appellante e per la possibilità di rapporti di lavoro di tipo volontaristico o autonomo da parte di sindacalisti a fronte di rimborsi spese, e tenuto conto dell'amplissimo arco temporale intercorso tra i fatti dedotti in giudizio e l'instaurazione dello stesso nel 2017; 3.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza con 4 motivi; [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] Milano resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce viol azione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 1 362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per mancato esame della sussistenza o meno dell'etero-direzione e degli indici di subordinazione in riferimento alle particolarità del caso concreto ed alle peculiari caratteristiche della figura del funzionario sindacale; 2.con il secondo, violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), non costituendo domanda nuova, ma allegazione già contenuta nel ricorso di primo grado, la dedotta circostanza dello svolgimento della medesima attività lavorativa di funzionario sindacale senza soluzione di continuità per il periodo in relazione al quale si deduce l'omissione contributiva e quello immediatamente successivo regolarizzato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Milano sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.con il terzo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), in ordine alle peculiarità del caso concreto, spiegate anche in sede di interrogatorio ibero, e nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente (art. 360, n. 4, c.p.c., art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.,276 c.p.c., 111 Cost.), per mancata spiegazione dell’inidoneità delle circostanze capitolate a dimostrare l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato; 4.con il quarto, nullità della sentenza per omessa motivazione, motivazione apparente (art. 360, n. 4, c.p.c., art. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 276 c.p.c., 111 Cost.), con riguardo al ritenuto assorbimento del motivo di appello circa la possibile natura volontaristica o autonoma dell’attività sindacale, e violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 ss., 1362 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), assumendo che in concreto, in virtù del curriculum , della preparazione e della formazione ricevuta, il rapporto di lavoro del ricorrente non poteva che avere caratteri di stabilità, continuità e dipendenza organica tipici del funzionario politico stabilmente occupato presso il sindacato; 5.il primo motivo, il terzo (prima parte) ed il quarto (seconda parte), da trattare congiuntamente perché lamentano la violazione delle medesime disposizioni di legge sotto diversi aspetti, sono inammissibili; 6.è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( Cass. S.U. n. 34476/2019); spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; invero, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito e la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 7.specificamente, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022); la sussistenza dell'elemento della subordinazionenell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015); nel caso concreto, in fatto, la Corte d’Appello ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; 8.il terzo motivo (seconda parte) ed il quarto (prima parte) non sono fondati; 9.secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenere non sufficientemente dimostrata la dedotta subordinazione nel periodo in esame (anche sulla base dell’interrogatorio libero) e la non emergenza, dall’esame congiunto dei capitoli formulati e della narrativa dell’atto, di circostanze di fatto decisive ai fini dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; 10.il secondo motivo risulta non ammissibile, perché non decisivo; 11.la Corte di merito, a parte il profilo della novità della questione, ha considerato la deduzione generica (nel senso che l’appellante non aveva precisato quali fossero le modalità operative osservate nel periodo); le doglianze contenute nel motivo, pertanto, una volta esclusa la nullità procedimentale dedotta, ridondano nuovamente in una critica sulla valutazione delle allegazioni e del materiale istruttorio, non più esperibile nel presente grado di legittimità, fermo restando il principio secondo cui, allorché vengadedotto un error in procedendo, pur non essendo indispensabile la formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al numero 4 del primo comma dell'art.360 c.p.c., è peraltro necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(Cass. n. 27588/2022 e giurisprudenza ivi richiamata); 12.il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, liquidate come da dispositivo; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont