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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08658/2026

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el proprio difensore come in atti,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] LEONE;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio43, preso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] AULETTA, madomiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] MINAURO;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 3895/2020, della Corte d’appello di Napoli,depositata in data 18/11/2020;Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale delData pubblicazione 07/04/202628/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi,per la cassazione della sentenza n. 3895/20, depositata il 18novembre 2020, della Corte d’appello di Napoli, che – inaccoglimento solo parziale del gravame dallo stesso esperitoavverso la sentenza n. 2048/18, del 23 novembre 2018, delTribunale di Benevento – ha confermato il rigetto della domandaproposta contro [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire il rilascio dialcuni terreni siti nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di SanLupo, oltre al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di averconvenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], e ciò sul presupposto cheil medesimo detenesse “sine titulo” i fondi in questione, comericonosciuto anche dal Tribunale di Benevento con sentenza n.284 del 15 dicembre 2010, nel giudizio instaurato dallo stesso,proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], culminato nelrigetto della domanda di usucapione di quei terreni.Costituitosi in giudizio, il convenuto resisteva alla domanda dirilascio e di risarcimento di danni, invocando la nullità dell’atto didonazione – che l’odierno ricorrente aveva dedotto quale titolo diproprietà dei terreni “de quibus” – giacché avente ad oggetto unbene futuro.Istruita la causa anche mediante prova per testi, l’aditoTribunale rigettava la domanda, dichiarando nulla la donazionecon cui [OSCURATO:PERSONA], nonno dell’allora attore, avevatrasferito al nipote la proprietà dei terreni, escludendo, inoltre,Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito la proprietà deglistessi per usucapione, in difetto del loro possesso.Esperito gravame dall’attore soccombente, il giudice d’appellolo accoglieva solo quanto al terzo motivo (e, dunque,circoscrivendo la declaratoria di nullità della donazione ai soliterreni nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]), confermando, così, ilrigetto delle domande, ancorché sul diverso rilievo che ladonazione fatta dal nonno dell’odierno ricorrente a favore delnipote fosse da ritenersi nulla, non perché avente ad oggetto unbene futuro, ma – in relazione agli immobili suddetti – permancanza di causa.3.

Avverso la sentenza della Corte partenopea ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di tre motivi.3.1.

Il primo motivo denuncia erronea e/o falsa applicazionedi norme di legge, in relazione agli artt. 1158, 769, 771, 1418,1421, 1159-bis cod. civ. e all’art. 100 cod. proc. civ., oltre aviolazione del giudicato esterno.Premette il ricorrente di aver “proposto la propria azione dirilascio dei fondi di cui alle particelle indicate sulla base di dueelementi non soltanto inconfutabili, ma derivanti da organi facentipubblica fede”, ovvero l’atto notarile di donazione, registrato indata 13 giugno 2003, con il quale [OSCURATO:PERSONA] donavaal nipote gli immobili oggetto di causa, nonché la sentenza n.284/10, con cui il Tribunale di Benevento aveva rigettato ladomanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro diesso, [OSCURATO:PERSONA].Ciò detto, “l’error in judicando nel quale incorrono i Giudici dimerito poggia” – secondo l’odierno ricorrente – “sulla non correttasussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta previstaNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026dall’art. 771, comma 1, cod. civ.”, avendo la Corte napoletana, inparticolare, ritenuto che la nullità della donazione, in quantoavente ad oggetto un bene altrui, derivi dall’essere la stessa privadi causa.A tale conclusione, in particolare, la sentenza impugnata èpervenuta sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (ovvero, Cass. Sez.

Un., sent. 15 marzo 2016, n.5068), ma in merito “alla donazione della quota di un beneereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio deldonante al momento dell’atto dispositivo”.

Con riferimento,dunque, a tale fattispecie è stato affermato che “la donazione diun bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersinulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermiespressamente che il donante sia consapevole dell’attuale nonappartenenza del bene al suo patrimonio”, configurandosi, in talcaso, la donazione come obbligatoria.Tuttavia, si assume, “l’errore nel quale sono incorsi i Giudicidi merito è essersi fermati a valutare la validità dell’attopresupposto ai sensi dell’art. 771 cod. civ., senza vagliarne inveceil valore ai fini dell’usucapione in capo al precedente titolare edante causa dell’odierno ricorrente”, ovvero, il di lui nonno,[OSCURATO:PERSONA].Difatti, nell’atto notarile si legge testualmente che la partedonante dichiara che “tutti gli immobili sono ad essa pervenuti invirtù di titoli anteriori al ventennio, e dichiara comunque diesserne nel possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrottoda oltre un ventennio, quale proprietario di beni personali”.Tali elementi, pertanto, consentono, secondo il ricorrente,“alla luce degli argomenti di diritto addotti, da un lato, di ritenereerrata la qualificazione della donazione come di bene futuro oaltrui e, dall’altro, di propendere per la validità ed efficaciadell’atto di liberalità, il quale, come emerge testualmente,Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026riguarda beni facenti parte del patrimonio del donante o checomunque questi ha sempre posseduto uti dominus e che in ognicaso vengono donati nella consapevolezza della loro provenienza,tanto da parte del donante quanto del donatario”.A riprova di simili argomentazioni – si sostiene – si porrebberoi principi espressi da questa Corte, “la quale, contrariamente aquanto affermato nel caso di specie nel giudizio di merito, ritieneche la donazione di beni altrui costituisce titolo idoneo perl’usucapione”.Difatti, la “donazione di beni altrui non può essere ricompresanella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma èsemplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapioneabbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiestodalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titoloche sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale digodimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nelsenso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma delnegozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, adeterminare il trasferimento del diritto reale, ossia tale chel’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienantene fosse stato titolare”.Nel caso di specie, pertanto, “andava verificato il titolo sulquale si fonda la donazione dal sig. [OSCURATO:PERSONA] afavore del nipote odierno ricorrente”, giacché questi “dichiara,infatti, di aver usucapito, pertanto di avere acquistato a titolooriginario la proprietà dei fondi”.In tale prospettiva, il rigetto della “domanda spiegata dal DiCosmo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] consente di trarre validiargomenti per ritenere che il primo, non avendo alcun titologiuridicamente rilevante per continuare a occupare i terreni, puòessere qualificato come mero detentore” e, soprattutto, che eglinon solo “non ha alcun titolo per continuare a detenere i beni inNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026contesa, ma anche che eventuali sue rimostranze nei confronti delGuerrera potevano – e dovevano – essere fatte valere in quelgiudizio”, dove il medesimo “reclamava l’accertamento di unpossibile «suo» diritto di proprietà”, difettando, pertanto, diinteresse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., nel presentegiudizio.D’altra parte, nella specie, sussistevano – per il ricorrente – ipresupposti dell’usucapione relativa ai fondi rustici ex art. 1159-bis, comma 2, cod. civ., subordinata al sussistere, congiunto, deirequisiti della buona fede, di un titolo astrattamente idoneo atrasferire il diritto e della trascrizione del titolo l'usucapione sicompie in 5 anni”.3.2.

Il secondo motivo denuncia incongruità dellamotivazione, contradditoria valutazione di elementi essenziali aifini della decisione della controversia, violazione di legge inrelazione all’art. 115 cod. proc. civ.Viene evidenziato che ambo i giudici di merito “ritengono nonraggiunta la prova del possesso ai fini dell’usucapione sostenendoche dalle testimonianze rese nel giudizio nonché dalladocumentazione a supporto della domanda non sarebbe emersoun quadro probatorio univoco”.Tuttavia, si legge in ricorso, “nel merito non si è data la dovutaconsiderazione all'intero quadro probatorio posto a fondamentodella domanda, partendo, in primo luogo dalle risultanzetestimoniali”.

La Corte partenopea, in particolare, ha affermatoche “le dichiarazioni rese dai testimoni (…) non dimostrano ilpossesso ultraventennale di cui all’art. 1158 c.c. (…) sotto il profilotemporale del dies a quo”; conclusione raggiunta, però, senzaspecificare – sostiene il ricorrente – “se tale situazione inerisca alnonno ovvero al nipote”.Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nella specie, poi, proprio la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbiameramente detenuto gli immobili per cui è causa comproverebbeil possesso “per interposta persona” realizzato da Michele RobertoGuerrera.Inoltre, le deposizioni testimoniali confermerebbero cheMichelangelo [OSCURATO:PERSONA], ovvero il dante causa del ricorrente,“quanto meno dagli anni 1980/1981 fosse nel possesso pubblico,pacifico ed uti dominus dei fondi”, mentre la detenzione del DiCosmo ha avuto inizio solo dal 2003, circostanza dallo stesso noncontestata e, dunque, da ritenersi provata ex art. 115 cod. proc.civ.Nel caso di specie, poi, “si sarebbe potuta ben applicare ladisciplina dell’usucapione abbreviata sia per la condizionesoggettiva del [OSCURATO:PERSONA], contadino, sia per la circostanza che iterreni sono ubicati nell’area della [OSCURATO:PERSONA]AltoTammaro”.Sulla scorta, dunque, di simili elementi è possibile ritenere –secondo il ricorrente – “che non soltanto sono decorsi i terminiper la dichiarazione di usucapione ma la stessa si sarebberealizzata anche a favore del nipote del [OSCURATO:PERSONA],posto che il possesso intermedio, pur per interposta persona, il DiCosmo, detentore nel caso specifico, giova comunque ai finidell’usucapione”.Ulteriore motivo di censura si pone, infine, in relazione allavalutazione di altri elementi probatori portati al giudizio, ed inparticolare alle “dichiarazioni rese dai titolari catastali dei fondi, iquali residenti negli [OSCURATO:PERSONA] si rivolgevano ad un notaio delluogo per dichiarare e riconoscere il sig. [OSCURATO:PERSONA]«proprietario, per cui non intendiamo contestare un suo eventualediritto di usucapione né ciò potrà fare qualsiasi nostro procuratoree gestore dei nostri interessi in Italia»”.Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/20263.3.

Infine, il terzo motivo, “sul governo delle spese eData pubblicazione 07/04/2026competenze di lite”, denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione di norme ex artt. 5 del d.m. 10 marzo 2014,n. 55, e 91 cod. proc. civ., per erroneità della condanna alle spese.Si censura la sentenza impugnata per aver liquidato le spesedel doppio grado “alla luce del valore indeterminato della lite”,contravvenendo la Corte napoletana a quanto statuito dalTribunale, che aveva fatto riferimento allo scaglione compreso tra€ 5.200,01 ed € 26.000,00 al quale è da ricondursi, secondo ilricorrente, la presente controversia, “come da dichiarazione divalore contenuta tanto nell’atto introduttivo del primo grado digiudizio quanto in quello di appello”; di qui la violazione dell’art.5 del d.m. n. 55 del 2014.Quanto, invece, alla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.,“essa può desumersi dal contenuto stesso della sentenzaimpugnata posto che il Collegio ha accolto il terzo motivo diappello e, pertanto, tale pronunciamento avrebbe dovutospingere ad una parziale modificazione delle spese, quanto menodel primo grado del giudizio, il quale è stato in tal sensoriformato”.4.

Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6.

Il ricorrente ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE8.

Il ricorso va rigettato.8.1.

Il primo motivo, infatti, non è fondato.8.1.1.

La Corte territoriale, nel ritenere nulla – per difetto dicausa – la donazione di bene altrui, compiuta da MichelangeloGuerrera nei confronti del nipote, [OSCURATO:PERSONA], si èuniformata a quanto affermato da questa Corte nella sua massimasede nomofilattica (Cass. Sez.

Un., sent. 15 marzo 2016, n. 5068,Rv. 638985-01), avendo, infatti, ribadito che la nullità deveescludersi – valendo, in tal caso, il contratto come donazione“obbligatoria di dare” – soltanto allorché il donante siaconsapevole dell’altruità della cosa, escludendo, tuttavia, che taleipotesi fosse configurabile nel caso di specie.D’altra parte, neppure coglie nel segno la censura delricorrente secondo cui “l’errore nel quale sono incorsi i Giudici dimerito è essersi fermati a valutare la validità dell’atto presuppostoai sensi dell’art. 771 cod. civ.” (norma, peraltro, della quale lasentenza impugnata ha dichiaratamente negato l’operatività nelcaso di specie, escludendo che essa possa applicarsianalogicamente alla donazione di bene altrui), “senza vagliarneinvece il valore ai fini dell’usucapione in capo al precedentetitolare e dante causa dell’odierno ricorrente”, ovvero, il di luinonno, [OSCURATO:PERSONA].La Corte partenopea, difatti, ha proceduto – diversamente dalTribunale di Benevento – a compiere tale vaglio, escludendo, inastratto, che possa ritenersi nullo “il contratto con cui vienetrasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale l’alienanteabbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente alcompimento dell’usucapione”.

Tuttavia, all’esito di una rinnovataNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026valutazione delle prove raccolte in primo grado – compiutaconformemente a quanto richiestole con il quarto motivo digravame, mercé il quale l’allora appellante aveva lamento che ilsussistere “di un valido possesso ad usucapionem” fosse “statonegato sulla base di un’errata valutazione del compendioprobatorio offerto” – la sentenza oggi impugnata ha ribadito, conapprezzamento non sindacabile in questa sede (in base a quantomeglio si dirà nello scrutinare il secondo motivo del presentericorso), l’insussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolooriginario in capo al donante e, dunque, con esso, per la validitàdell’atto mediante il quale il medesimo avrebbe trasmesso aldonatario la proprietà dei beni donati.Né vale, per mettere in discussione tale conclusione,richiamarsi al passaggio in giudicato della sentenza con cui lostesso Tribunale sannita avrebbe respinto la domanda diusucapione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti proprio dell’odiernoricorrente.Dubbia è, infatti, la stessa ammissibilità del motivo, attesoche “il principio della rilevabilità del giudicato esterno vacoordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, laparte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a penad’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testointegrale della sentenza che si assume essere passata ingiudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralcidella motivazione” (Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737,Rv. 644674-01), stralci, peraltro, nella specie neppure presenti,occorrendo, in particolare, il “richiamo congiunto dellamotivazione e del dispositivo” (Cass. Sez.

Lav., sent. 8 marzo2018, n. 5508, Rv. 647532-01).In disparte tali rilievi, corretta è l’affermazione della Cortenapoletana, allorché nega che tale pronuncia possa avere comeeffetto il riconoscimento, in capo all’odierno ricorrente, dellaNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026qualità di proprietario dei terreni per cui è causa, e ciò perché(come si legge nella sentenza impugnata) “il convincimentosoggettivo del [OSCURATO:PERSONA] è all’evidenza irrilevante al fine diaccertare l’oggettivo dato fattuale rappresentato dall’esistenza diun valido possesso ad usucapionem” in capo a Michele RobertoGuerrera.Si tratta di affermazione in linea con la giurisprudenza diquesta Corte.Essa, infatti, persino nell’ipotesi in cui il convenuto nel giudizioex art. 948 cod. civ.

“sostenga, in via riconvenzionale, di averacquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato”,reputa che “l’attore in rivendica deve dare prova di un valido titolodi acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danticausa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma diaver iniziato a possedere, nonché la prova che quell’appartenenzanon è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire daparte del convenuto” (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez.2, sent. 29 settembre 2020, n. 20505, non massimata).

Diconseguenza, a maggior ragione, il rigetto della domanda diusucapione non può avere come effetto il riconoscimento dellaproprietà in capo al soggetto convenuto in quel giudizio.Incomprensibile, infine, appare la censura di carenza di“interesse ad agire” in capo al [OSCURATO:PERSONA], dal momento che ilmedesimo ha rivestito in giudizio la posizione di convenuto e diappellato.8.2.

Anche il secondo motivo è inammissibile.8.2.1.

Esso, persino dichiaratamente, sollecita unarivalutazione delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio diprimo grado.Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026Deve, per contro, ribadirsi che il ricorrente per cassazione“non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l’esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione” (tra le molte: Cass. Sez. 5, ord. 22 novembre 2023,n. 32505, Rv. 669412-01; in senso analogo, Cass. Sez. 6-1, ord.13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; Cass. Sez. 2, ord. 8agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01).Il motivo in esame, inoltre, evoca pure un parametronormativo non conferente.Difatti, neppure astrattamente ipotizzabile è, nella specie, ladenunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., norma chesancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata etprobata partium”, giacché essa “può essere dedotta come vizio dilegittimità solo denunciando che il giudice ha dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nellanorma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv.640192-01, in sensi conforme Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre2020, n. 20867, Rv. 659037-02).Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/20268.3.

Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte nonfondato.8.3.1.

È, infatti, inammissibile – a norma dell’art. 366, comma1, n. 4), cod. proc. civ. – la prima censura, ovvero quella diviolazione dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, con cui si contestache il giudice d’appello avrebbe liquidato le spese di lite conriferimento ad uno scaglione diverso da quello risultante dalladichiarazione di valore contenuta nella citazione di primo grado enell’atto d’appello.Questa Corte, invero, ha chiarito che il superamento, da partedel giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nellaliquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando,sicché per l’ammissibilità della censura è necessario che nelricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestatie le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine diconsentire alla Corte il controllo di legittimità senza doverespletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass.Sez. 5, sent. 20 febbraio 2020, n. 4990, Rv. 657355-01; Cass.Sez. 3, sent. 20 maggio 2016, n. 10409, Rv. 640034-01; Cass.Sez. 1, sent. 29 ottobre 2014, n. 22983, Rv. 632686-01),facendo, così, emergere quale sarebbe stata la sommaeffettivamente da corrispondere a titolo di spese di lite.La censura di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., invece,non è fondata, perché la liquidazione delle spese va semprerapportata all’esito complessivo della lite, essendo, dunque,irrilevante quanto accaduto in una sua singola fase o grado.Nella specie, la sentenza impugnata – pur accogliendo il terzomotivo d’appello, con il quale il già attore aveva lamentato esserestata la decisione del primo giudice resa “ultra petita”, avendo ladeclaratoria di nullità della donazione, da esso pronunciata,Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026investito anche terreni non in contestazione tra le parti – haconfermato il rigetto di ogni domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo,dunque, integralmente soccombente il primo e vittorioso ilsecondo.Nel porre, pertanto, le spese del grado a carico dell’appellantela sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui,in materia di procedimento civile, “il criterio della soccombenzadeve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolareriferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosala parte nei cui confronti la domanda avversaria sia statatotalmente respinta” (Cass. Sez. 6-2, ord. 2 settembre 2014, n.18503, Rv. 632108-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2003, n. 5373,Rv. 561926-01).Resta, infine, inteso che – ricorrendo una situazione diintegrale soccombenza di una delle parti – rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunitàdi compensare le spese di lite, in tutto o in parte, in presenza digiusti motivi, la cui insussistenza, però, esso “non è tenuto amotivare” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv.659925-01; nello stesso senso già Cass. Sez.

Un., sent. 15 luglio2005, n. 14989, Rv. 582306-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre2005, n. 28492, Rv. 585748-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo2006, n. 7607, Rv. 590664-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 aprile2019, n. 11329, Rv. 653610- 01).9.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.10.

A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando Michele RobertoGuerrera a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presentegiudizio di legittimità, liquidandole in € 2.300,00, più € 200,00 peresborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28ottobre 2025.La PresidenteLina RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el proprio difensore come in atti,rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] LEONE;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio43, preso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] AULETTA, madomiciliato “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica delproprio difensore come in atti, rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] MINAURO;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 3895/2020, della Corte d’appello di Napoli,depositata in data 18/11/2020;Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale delData pubblicazione 07/04/202628/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi,per la cassazione della sentenza n. 3895/20, depositata il 18novembre 2020, della Corte d’appello di Napoli, che – inaccoglimento solo parziale del gravame dallo stesso esperitoavverso la sentenza n. 2048/18, del 23 novembre 2018, delTribunale di Benevento – ha confermato il rigetto della domandaproposta contro [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire il rilascio dialcuni terreni siti nella [OSCURATO:PERSONA] del Comune di SanLupo, oltre al risarcimento dei danni da occupazione senza titolo.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di averconvenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], e ciò sul presupposto cheil medesimo detenesse “sine titulo” i fondi in questione, comericonosciuto anche dal Tribunale di Benevento con sentenza n.284 del 15 dicembre 2010, nel giudizio instaurato dallo stesso,proprio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], culminato nelrigetto della domanda di usucapione di quei terreni.Costituitosi in giudizio, il convenuto resisteva alla domanda dirilascio e di risarcimento di danni, invocando la nullità dell’atto didonazione – che l’odierno ricorrente aveva dedotto quale titolo diproprietà dei terreni “de quibus” – giacché avente ad oggetto unbene futuro.Istruita la causa anche mediante prova per testi, l’aditoTribunale rigettava la domanda, dichiarando nulla la donazionecon cui [OSCURATO:PERSONA], nonno dell’allora attore, avevatrasferito al nipote la proprietà dei terreni, escludendo, inoltre,Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito la proprietà deglistessi per usucapione, in difetto del loro possesso.Esperito gravame dall’attore soccombente, il giudice d’appellolo accoglieva solo quanto al terzo motivo (e, dunque,circoscrivendo la declaratoria di nullità della donazione ai soliterreni nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]), confermando, così, ilrigetto delle domande, ancorché sul diverso rilievo che ladonazione fatta dal nonno dell’odierno ricorrente a favore delnipote fosse da ritenersi nulla, non perché avente ad oggetto unbene futuro, ma – in relazione agli immobili suddetti – permancanza di causa.3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di tre motivi.3.1. Il primo motivo denuncia erronea e/o falsa applicazionedi norme di legge, in relazione agli artt. 1158, 769, 771, 1418,1421, 1159-bis cod. civ. e all’art. 100 cod. proc. civ., oltre aviolazione del giudicato esterno.Premette il ricorrente di aver “proposto la propria azione dirilascio dei fondi di cui alle particelle indicate sulla base di dueelementi non soltanto inconfutabili, ma derivanti da organi facentipubblica fede”, ovvero l’atto notarile di donazione, registrato indata 13 giugno 2003, con il quale [OSCURATO:PERSONA] donavaal nipote gli immobili oggetto di causa, nonché la sentenza n.284/10, con cui il Tribunale di Benevento aveva rigettato ladomanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro diesso, [OSCURATO:PERSONA].Ciò detto, “l’error in judicando nel quale incorrono i Giudici dimerito poggia” – secondo l’odierno ricorrente – “sulla non correttasussunzione del fatto concreto nella fattispecie astratta previstaNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026dall’art. 771, comma 1, cod. civ.”, avendo la Corte napoletana, inparticolare, ritenuto che la nullità della donazione, in quantoavente ad oggetto un bene altrui, derivi dall’essere la stessa privadi causa.A tale conclusione, in particolare, la sentenza impugnata èpervenuta sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (ovvero, Cass. Sez. Un., sent. 15 marzo 2016, n.5068), ma in merito “alla donazione della quota di un beneereditario indiviso, non facente ancora parte del patrimonio deldonante al momento dell’atto dispositivo”. Con riferimento,dunque, a tale fattispecie è stato affermato che “la donazione diun bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersinulla per difetto di causa, a meno che nell’atto si affermiespressamente che il donante sia consapevole dell’attuale nonappartenenza del bene al suo patrimonio”, configurandosi, in talcaso, la donazione come obbligatoria.Tuttavia, si assume, “l’errore nel quale sono incorsi i Giudicidi merito è essersi fermati a valutare la validità dell’attopresupposto ai sensi dell’art. 771 cod. civ., senza vagliarne inveceil valore ai fini dell’usucapione in capo al precedente titolare edante causa dell’odierno ricorrente”, ovvero, il di lui nonno,[OSCURATO:PERSONA].Difatti, nell’atto notarile si legge testualmente che la partedonante dichiara che “tutti gli immobili sono ad essa pervenuti invirtù di titoli anteriori al ventennio, e dichiara comunque diesserne nel possesso pubblico, pacifico, continuo e non interrottoda oltre un ventennio, quale proprietario di beni personali”.Tali elementi, pertanto, consentono, secondo il ricorrente,“alla luce degli argomenti di diritto addotti, da un lato, di ritenereerrata la qualificazione della donazione come di bene futuro oaltrui e, dall’altro, di propendere per la validità ed efficaciadell’atto di liberalità, il quale, come emerge testualmente,Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026riguarda beni facenti parte del patrimonio del donante o checomunque questi ha sempre posseduto uti dominus e che in ognicaso vengono donati nella consapevolezza della loro provenienza,tanto da parte del donante quanto del donatario”.A riprova di simili argomentazioni – si sostiene – si porrebberoi principi espressi da questa Corte, “la quale, contrariamente aquanto affermato nel caso di specie nel giudizio di merito, ritieneche la donazione di beni altrui costituisce titolo idoneo perl’usucapione”.Difatti, la “donazione di beni altrui non può essere ricompresanella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 cod. civ., ma èsemplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell’usucapioneabbreviata ex art. 1159 cod. civ., in quanto il requisito, richiestodalla predetta disposizione codicistica, della esistenza di un titoloche sia idoneo a far acquistare la proprietà o altro diritto reale digodimento, che sia stato debitamente trascritto, va inteso nelsenso che il titolo, tenuto conto della sostanza e della forma delnegozio, deve essere idoneo in astratto, e non in concreto, adeterminare il trasferimento del diritto reale, ossia tale chel’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienantene fosse stato titolare”.Nel caso di specie, pertanto, “andava verificato il titolo sulquale si fonda la donazione dal sig. [OSCURATO:PERSONA] afavore del nipote odierno ricorrente”, giacché questi “dichiara,infatti, di aver usucapito, pertanto di avere acquistato a titolooriginario la proprietà dei fondi”.In tale prospettiva, il rigetto della “domanda spiegata dal DiCosmo nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] consente di trarre validiargomenti per ritenere che il primo, non avendo alcun titologiuridicamente rilevante per continuare a occupare i terreni, puòessere qualificato come mero detentore” e, soprattutto, che eglinon solo “non ha alcun titolo per continuare a detenere i beni inNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026contesa, ma anche che eventuali sue rimostranze nei confronti delGuerrera potevano – e dovevano – essere fatte valere in quelgiudizio”, dove il medesimo “reclamava l’accertamento di unpossibile «suo» diritto di proprietà”, difettando, pertanto, diinteresse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., nel presentegiudizio.D’altra parte, nella specie, sussistevano – per il ricorrente – ipresupposti dell’usucapione relativa ai fondi rustici ex art. 1159-bis, comma 2, cod. civ., subordinata al sussistere, congiunto, deirequisiti della buona fede, di un titolo astrattamente idoneo atrasferire il diritto e della trascrizione del titolo l'usucapione sicompie in 5 anni”.3.2. Il secondo motivo denuncia incongruità dellamotivazione, contradditoria valutazione di elementi essenziali aifini della decisione della controversia, violazione di legge inrelazione all’art. 115 cod. proc. civ.Viene evidenziato che ambo i giudici di merito “ritengono nonraggiunta la prova del possesso ai fini dell’usucapione sostenendoche dalle testimonianze rese nel giudizio nonché dalladocumentazione a supporto della domanda non sarebbe emersoun quadro probatorio univoco”.Tuttavia, si legge in ricorso, “nel merito non si è data la dovutaconsiderazione all'intero quadro probatorio posto a fondamentodella domanda, partendo, in primo luogo dalle risultanzetestimoniali”. La Corte partenopea, in particolare, ha affermatoche “le dichiarazioni rese dai testimoni (…) non dimostrano ilpossesso ultraventennale di cui all’art. 1158 c.c. (…) sotto il profilotemporale del dies a quo”; conclusione raggiunta, però, senzaspecificare – sostiene il ricorrente – “se tale situazione inerisca alnonno ovvero al nipote”.Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026Nella specie, poi, proprio la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbiameramente detenuto gli immobili per cui è causa comproverebbeil possesso “per interposta persona” realizzato da Michele RobertoGuerrera.Inoltre, le deposizioni testimoniali confermerebbero cheMichelangelo [OSCURATO:PERSONA], ovvero il dante causa del ricorrente,“quanto meno dagli anni 1980/1981 fosse nel possesso pubblico,pacifico ed uti dominus dei fondi”, mentre la detenzione del DiCosmo ha avuto inizio solo dal 2003, circostanza dallo stesso noncontestata e, dunque, da ritenersi provata ex art. 115 cod. proc.civ.Nel caso di specie, poi, “si sarebbe potuta ben applicare ladisciplina dell’usucapione abbreviata sia per la condizionesoggettiva del [OSCURATO:PERSONA], contadino, sia per la circostanza che iterreni sono ubicati nell’area della [OSCURATO:PERSONA]AltoTammaro”.Sulla scorta, dunque, di simili elementi è possibile ritenere –secondo il ricorrente – “che non soltanto sono decorsi i terminiper la dichiarazione di usucapione ma la stessa si sarebberealizzata anche a favore del nipote del [OSCURATO:PERSONA],posto che il possesso intermedio, pur per interposta persona, il DiCosmo, detentore nel caso specifico, giova comunque ai finidell’usucapione”.Ulteriore motivo di censura si pone, infine, in relazione allavalutazione di altri elementi probatori portati al giudizio, ed inparticolare alle “dichiarazioni rese dai titolari catastali dei fondi, iquali residenti negli [OSCURATO:PERSONA] si rivolgevano ad un notaio delluogo per dichiarare e riconoscere il sig. [OSCURATO:PERSONA]«proprietario, per cui non intendiamo contestare un suo eventualediritto di usucapione né ciò potrà fare qualsiasi nostro procuratoree gestore dei nostri interessi in Italia»”.Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/20263.3. Infine, il terzo motivo, “sul governo delle spese eData pubblicazione 07/04/2026competenze di lite”, denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione di norme ex artt. 5 del d.m. 10 marzo 2014,n. 55, e 91 cod. proc. civ., per erroneità della condanna alle spese.Si censura la sentenza impugnata per aver liquidato le spesedel doppio grado “alla luce del valore indeterminato della lite”,contravvenendo la Corte napoletana a quanto statuito dalTribunale, che aveva fatto riferimento allo scaglione compreso tra€ 5.200,01 ed € 26.000,00 al quale è da ricondursi, secondo ilricorrente, la presente controversia, “come da dichiarazione divalore contenuta tanto nell’atto introduttivo del primo grado digiudizio quanto in quello di appello”; di qui la violazione dell’art.5 del d.m. n. 55 del 2014.Quanto, invece, alla violazione dell’art. 91 cod. proc. civ.,“essa può desumersi dal contenuto stesso della sentenzaimpugnata posto che il Collegio ha accolto il terzo motivo diappello e, pertanto, tale pronunciamento avrebbe dovutospingere ad una parziale modificazione delle spese, quanto menodel primo grado del giudizio, il quale è stato in tal sensoriformato”.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. Il ricorrente ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso va rigettato.8.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato.8.1.1. La Corte territoriale, nel ritenere nulla – per difetto dicausa – la donazione di bene altrui, compiuta da MichelangeloGuerrera nei confronti del nipote, [OSCURATO:PERSONA], si èuniformata a quanto affermato da questa Corte nella sua massimasede nomofilattica (Cass. Sez. Un., sent. 15 marzo 2016, n. 5068,Rv. 638985-01), avendo, infatti, ribadito che la nullità deveescludersi – valendo, in tal caso, il contratto come donazione“obbligatoria di dare” – soltanto allorché il donante siaconsapevole dell’altruità della cosa, escludendo, tuttavia, che taleipotesi fosse configurabile nel caso di specie.D’altra parte, neppure coglie nel segno la censura delricorrente secondo cui “l’errore nel quale sono incorsi i Giudici dimerito è essersi fermati a valutare la validità dell’atto presuppostoai sensi dell’art. 771 cod. civ.” (norma, peraltro, della quale lasentenza impugnata ha dichiaratamente negato l’operatività nelcaso di specie, escludendo che essa possa applicarsianalogicamente alla donazione di bene altrui), “senza vagliarneinvece il valore ai fini dell’usucapione in capo al precedentetitolare e dante causa dell’odierno ricorrente”, ovvero, il di luinonno, [OSCURATO:PERSONA].La Corte partenopea, difatti, ha proceduto – diversamente dalTribunale di Benevento – a compiere tale vaglio, escludendo, inastratto, che possa ritenersi nullo “il contratto con cui vienetrasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale l’alienanteabbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente alcompimento dell’usucapione”. Tuttavia, all’esito di una rinnovataNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026valutazione delle prove raccolte in primo grado – compiutaconformemente a quanto richiestole con il quarto motivo digravame, mercé il quale l’allora appellante aveva lamento che ilsussistere “di un valido possesso ad usucapionem” fosse “statonegato sulla base di un’errata valutazione del compendioprobatorio offerto” – la sentenza oggi impugnata ha ribadito, conapprezzamento non sindacabile in questa sede (in base a quantomeglio si dirà nello scrutinare il secondo motivo del presentericorso), l’insussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolooriginario in capo al donante e, dunque, con esso, per la validitàdell’atto mediante il quale il medesimo avrebbe trasmesso aldonatario la proprietà dei beni donati.Né vale, per mettere in discussione tale conclusione,richiamarsi al passaggio in giudicato della sentenza con cui lostesso Tribunale sannita avrebbe respinto la domanda diusucapione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti proprio dell’odiernoricorrente.Dubbia è, infatti, la stessa ammissibilità del motivo, attesoche “il principio della rilevabilità del giudicato esterno vacoordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso; pertanto, laparte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a penad’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testointegrale della sentenza che si assume essere passata ingiudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralcidella motivazione” (Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737,Rv. 644674-01), stralci, peraltro, nella specie neppure presenti,occorrendo, in particolare, il “richiamo congiunto dellamotivazione e del dispositivo” (Cass. Sez. Lav., sent. 8 marzo2018, n. 5508, Rv. 647532-01).In disparte tali rilievi, corretta è l’affermazione della Cortenapoletana, allorché nega che tale pronuncia possa avere comeeffetto il riconoscimento, in capo all’odierno ricorrente, dellaNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026qualità di proprietario dei terreni per cui è causa, e ciò perché(come si legge nella sentenza impugnata) “il convincimentosoggettivo del [OSCURATO:PERSONA] è all’evidenza irrilevante al fine diaccertare l’oggettivo dato fattuale rappresentato dall’esistenza diun valido possesso ad usucapionem” in capo a Michele RobertoGuerrera.Si tratta di affermazione in linea con la giurisprudenza diquesta Corte.Essa, infatti, persino nell’ipotesi in cui il convenuto nel giudizioex art. 948 cod. civ. “sostenga, in via riconvenzionale, di averacquistato per usucapione la proprietà del bene rivendicato”,reputa che “l’attore in rivendica deve dare prova di un valido titolodi acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene ai suoi danticausa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma diaver iniziato a possedere, nonché la prova che quell’appartenenzanon è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire daparte del convenuto” (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez.2, sent. 29 settembre 2020, n. 20505, non massimata). Diconseguenza, a maggior ragione, il rigetto della domanda diusucapione non può avere come effetto il riconoscimento dellaproprietà in capo al soggetto convenuto in quel giudizio.Incomprensibile, infine, appare la censura di carenza di“interesse ad agire” in capo al [OSCURATO:PERSONA], dal momento che ilmedesimo ha rivestito in giudizio la posizione di convenuto e diappellato.8.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.8.2.1. Esso, persino dichiaratamente, sollecita unarivalutazione delle deposizioni testimoniali rese nel giudizio diprimo grado.Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026Deve, per contro, ribadirsi che il ricorrente per cassazione“non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, trattodall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sécoerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l’esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione” (tra le molte: Cass. Sez. 5, ord. 22 novembre 2023,n. 32505, Rv. 669412-01; in senso analogo, Cass. Sez. 6-1, ord.13 gennaio 2020, n. 331, Rv. 656802-01; Cass. Sez. 2, ord. 8agosto 2019, n. 21887, Rv. 655229-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 4luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; Cass. Sez. 3, sent. 23maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01).Il motivo in esame, inoltre, evoca pure un parametronormativo non conferente.Difatti, neppure astrattamente ipotizzabile è, nella specie, ladenunciata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., norma chesancisce il principio secondo cui il giudice decide “iuxta alligata etprobata partium”, giacché essa “può essere dedotta come vizio dilegittimità solo denunciando che il giudice ha dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nellanorma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv.640192-01, in sensi conforme Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre2020, n. 20867, Rv. 659037-02).Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/20268.3. Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte nonfondato.8.3.1. È, infatti, inammissibile – a norma dell’art. 366, comma1, n. 4), cod. proc. civ. – la prima censura, ovvero quella diviolazione dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, con cui si contestache il giudice d’appello avrebbe liquidato le spese di lite conriferimento ad uno scaglione diverso da quello risultante dalladichiarazione di valore contenuta nella citazione di primo grado enell’atto d’appello.Questa Corte, invero, ha chiarito che il superamento, da partedel giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forense nellaliquidazione delle spese giudiziali configura un vizio in iudicando,sicché per l’ammissibilità della censura è necessario che nelricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi contestatie le corrispondenti voci della tariffa professionale violate al fine diconsentire alla Corte il controllo di legittimità senza doverespletare una inammissibile indagine sugli atti di causa (Cass.Sez. 5, sent. 20 febbraio 2020, n. 4990, Rv. 657355-01; Cass.Sez. 3, sent. 20 maggio 2016, n. 10409, Rv. 640034-01; Cass.Sez. 1, sent. 29 ottobre 2014, n. 22983, Rv. 632686-01),facendo, così, emergere quale sarebbe stata la sommaeffettivamente da corrispondere a titolo di spese di lite.La censura di violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., invece,non è fondata, perché la liquidazione delle spese va semprerapportata all’esito complessivo della lite, essendo, dunque,irrilevante quanto accaduto in una sua singola fase o grado.Nella specie, la sentenza impugnata – pur accogliendo il terzomotivo d’appello, con il quale il già attore aveva lamentato esserestata la decisione del primo giudice resa “ultra petita”, avendo ladeclaratoria di nullità della donazione, da esso pronunciata,Numero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026investito anche terreni non in contestazione tra le parti – haconfermato il rigetto di ogni domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo,dunque, integralmente soccombente il primo e vittorioso ilsecondo.Nel porre, pertanto, le spese del grado a carico dell’appellantela sentenza impugnata si è conformata al principio secondo cui,in materia di procedimento civile, “il criterio della soccombenzadeve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolareriferimento all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosala parte nei cui confronti la domanda avversaria sia statatotalmente respinta” (Cass. Sez. 6-2, ord. 2 settembre 2014, n.18503, Rv. 632108-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2003, n. 5373,Rv. 561926-01).Resta, infine, inteso che – ricorrendo una situazione diintegrale soccombenza di una delle parti – rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunitàdi compensare le spese di lite, in tutto o in parte, in presenza digiusti motivi, la cui insussistenza, però, esso “non è tenuto amotivare” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv.659925-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 15 luglio2005, n. 14989, Rv. 582306-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre2005, n. 28492, Rv. 585748-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo2006, n. 7607, Rv. 590664-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 26 aprile2019, n. 11329, Rv. 653610- 01).9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.10. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussistel’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteNumero registro generale 8658/2021Numero sezionale 4177/2025Numero di raccolta generale 8658/2026Data pubblicazione 07/04/2026all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condannando Michele RobertoGuerrera a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presentegiudizio di legittimità, liquidandole in € 2.300,00, più € 200,00 peresborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28ottobre 2025.La PresidenteLina RUBINO
Sentenza Cassazione n. 08658/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris