CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 40362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE di APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 12 aprile 2024 la Corte d'Appello di Brescia riconosceva la sentenza penale pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Timis il 7 ottobre 2015, confermata dalla Corte d'Appello di Timisoara con decisione del 10 marzo 2016, limitatamente ai reati di cui agli artt. 48 cod. pen. rapportato agli artt. 233 e 234, comma 1, lett. A) ed E) del codice penale rumeno (rapina aggravata) e all'art. 342, comma 1, del codice penale rumeno (detenzione e porto illegale di arma da sparo); determinava, quindi, la pena principale residua da eseguire in anni tre, mesi cinque e giorni diciannove di reclusione e per l'effetto ne disponeva l'esecuzione in Italia, ai sensi ed ai fini di cui al d. Igs. n. 161/2010. 2. La precedente sentenza emessa, in seno al medesimo procedimento, il 19 giugno 2023 dalla Corte d'Appello di Brescia, resa nei confronti dello sreso Udrea ed avente il medesimo oggetto, era stata fatta oggetto di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17 ottobre 2023, avendo osservato la Suprema Corte che, trattandosi di riconoscimento che implicava una esecuzione soltanto parziale della pena detentiva, la Corte d'Appello avrebbe dovuto attivare il meccanismo di consultazione - previsto dall'art. 10, comma 3, del d. Igs. n. 161/2010, attuativo dell'art. 10, par. 2, della decisione quadro 2008/675/GAI - tra lo Stato di emissione e quello di esecuzione, al fine di pervenire ad un accordo sull'esecuzione della pena. 3. Avverso la detta sentenza del 12 aprile 2024 proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza. 4. Con il primo motivo deduceva che la notifica del decreto di citazione a giudizio e del provvedimento di fissazione dell'udienza del 28 febbraio 2024, effettuata ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in sede di giudizio di rinvio, era nulla poiché eseguita a mezzo pec al difensore, anziché in Desenzano del Garda, via Annibale di Francia n. 21, domicilio eletto dall'imputato. 5. Evidenziava, al riguardo, che i Carabinieri incaricati di eseguire la notifica avevano redatto un verbale di vane ricerche, dando atto che in effetti l'imputato era residente nel domicilio eletto, all'interno 14, indirizzo che risultava anche essere l'ultima dimora del ricorrente, "ove si recavano i militari in data 8.2.2024 alle ore 15,54 e non reperivano nessuno in quanto non riportato sul citofono". 6. Assumeva che i militari incaricati della notifica erano a conoscenza del fatto che l'interno ove avrebbero dovuto consegnare gli atti era contrassegnato dal numeto 14 e che i medesimi conoscevano anche il numero dell'utenza mobile in uso all'imputato, così che i medesimi sarebbero stati nella condizione di portare a buon fine l'attività di notificazione presso il domicilio eletto dall'imputato; la difesa allegava al ricorso alcune ritrazioni fotografiche rappresentanti la pulsantiera di un citofono nella quale, in corrispondenza del numero 14, era indicato il nome "[OSCURATO:PERSONA]". 7. Con il secondo motivo deduceva inosservanza dell'art. 10, comma 3 del d. Igs. n. 161/2010, a tenore del quale "Se la corte di appello ritiene di dover procedere al riconoscimento parziale, ne informa immediatamente, anche tramite il Ministro della Giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e concorda con questa le condizioni del riconoscimento e 2 v dell'esecuzione parziale, purché tali condizioni non comportino un aumento della durata della pena. In mancanza di accordo, il certificato si intende ritirato". 8. Assumeva in particolare che nella specie vi era stato uno scambio di atti fra l'Italia e la Romania, senza tuttavia che venissero concordate fra i medesimi le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione parziale, considerato che la Romania aveva inviato una mera presa d'atto rispetto a quanto rassegnato dall'Italia, ciò che aveva lasciato delle incertezze in punto di quantum di pena da espiare in Italia, di determinazione della tipologia di pena e di perdita della potestà esecutiva da parte della Romania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile poiché meramente assertivo quanto alla dedotta possibilità per l'organo notificante di portare a buon fine l'attività di notificazione delegata dal giudice, e in particolare quanto alla disponibilità da parte dei militari dell'Arma dei Carabinieri di dati (precisamente il numero dell'utenza cellulare dell'imputato) che avrebbero loro consentito di effettuare la notifica presso il domicilio eletto dall'imputato 2. D'altro canto, la circostanza relativa all'assenza del nome dell'imputato sulla pulsantiera del citofono situata in corrispondenza dell'indirizzo di residenza e ultima dimora del ricorrente è stata accertata dai militari con il verbale di vane ricerche, atto che fa fede fino a querela di falso, così che sono al riguardo prive di ogni rilievo le su citate ritrazioni fotografiche allegate al ricorso, le quali, peraltro, risultano prive di data certa. 3. Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte territoriale, in seno alla motivazione della sentenza impugnata, ha dato conto nei dettagli del procedimento intrapreso e portato a termine ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d. Igs. n. 161/2010, ciò pur considerando un mero errore materiale del quale la Corte d'Appello ha dato conto, considerando, riguardo alla (denunciata dalla difesa) mancata coincidenza tra il consenso manifestato dall'autorità straniera e l'addebito esplicitato dalla Corte d'Appello di Brescia nel testo dell'ordinanza emessa il 28 febbraio 2024, sulla cui base l'accordo era stato sollecitato, che "E' infatti pur vero che per evidente errore materiale nella suddetta ordinanza emessa da questa Corte è manifestata la riconoscibilità parziale della sentenza con riguardo all'addebito di cui agli "artt. 48 cp rapportato agli artt. 233, 234 comma 1 lett. A) e C) del cp rumeno (delitto di rapina aggravata), oltre a quello di cui all'art. 342 comma 1 cp rumeno (porto di fucile senza autorizzazione),"; trattasi tuttavia di mero errore materiale, come reso evidente non solo dal riferimento alla fattispecie tipica italiana di rapina aggravata corrispondente alla previsione normativa rumena, ma altresì dal fatto che la sentenza del cui riconoscimento si discute prevede e contiene per l'appunto la condanna di [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri, in relazione all'addebito di cui agli artt. 48 cp rapportato agli artt. 233, 23 comma 1 lett. A) ed E) del cp rumeno e di cui all'art. 342 comma 1 cp rumeno". Trattasi pertanto di disallineamento soltanto apparente dte; due provvedimenti ...". 4. La Corte territoriale ha anche osservato che, essendo stato raggiunto con l'autorità straniera l'accordo in relazione ai reati oggetto del riconoscimento, il relativo quantum di pena era stato già inequivocabilmente determinato con la sentenza del Tribunale di Timís, emessa il 7 ottobre 2015, confermata dalla Corte d'Appello di Timisoara, sicché l'accordo raggiunto doveva essere riferito anche a tale ultimo aspetto. 5. Deve, infine, osservarsi che ogni aspetto relativo alla perdita della potestà esecutiva in materia di pena da parte della Romania esula dal perimetro dell'accordo fra i due Stati, così come delineato dal d. Igs. n. 161/2010. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. 7. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. 8. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes