CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i motivi dedotti sono non consentiti perché reiterativi dellemedesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello e ivipuntualmente affrontate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale (cfr.Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Rv. 260608 - 01);che, quanto al primo motivo, con cui si deduce l'erronea qualificazione dellacondotta come invasione, sostenendo che la ricorrente sarebbe stata meramenteaccolta nell'immobile dal precedente occupante, così non ponendo in esserealcuna condotta invasiva, la Corte d'appello (cfr. pagg. 2-3 della sentenzaimpugnata) ha fatto corretta applicazione del principio per cui, nel delitto diinvasione di terreni o edifici, la nozione di “invasione” non presupponenecessariamente modalità violente della condotta, potendo consisterenell'occupazione “contra ius” di chi, privo del diritto di accesso, si introducearbitrariamente nell'altrui immobile e vi permane anche dopo l'allontanamento oil decesso del legittimo occupante, non essendo la mera ospitalità né il rapportocon quest'ultimo idonei a costituire titolo legittimo di detenzione (Sez. 2, n. 854del 09/12/2025, dep. 09/01/2026, Rv. 289105 - 01; conf. Sez. 2, n. 26957 del27/3/2019, Rv. 277019 - 01, già richiamata in sentenza); che il motivo si risolve,in ogni caso, nella richiesta di un'alternativa valutazione degli elementi di fattogià compiutamente vagliati dalla Corte di merito, non consentita in sede dilegittimità (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217 - 01; Sez. 5, n.15041 del 24/10/2018, Rv. 275100 - 01);che, quanto al secondo motivo, con cui si invoca la scriminante dello statodi necessità ex art. 54 cod. pen., la Corte territoriale (cfr. pagg. 4-5 dellasentenza impugnata) ha congruamente escluso la sussistenza dei relativipresupposti, avendo accertato che le condizioni di disagio economico e abitativodedotte dalla ricorrente perduravano da tempo e non integravano un pericoloadire vie alternative lecite, così facendo corretta applicazione del principio didiritto secondo cui il delitto di occupazione abusiva di un bene immobile èscriminato dallo stato di necessità solo a condizione che ricorrano, per tutto iltempo dell'illecita occupazione, l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilitàdel pericolo, sicché la scriminante può essere invocata solo in relazione a unpericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire unalloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 6,n. 8845 del 26/02/2026, Rv. 289535 - 01);che, quanto al terzo motivo, con cui si deduce la configurabilità della causadi non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale (cfr. pag. 5della sentenza impugnata) ha correttamente escluso la particolare tenuità delfatto rilevando che la ricorrente era rimasta domiciliata nell'immobile occupatoper l'intero corso del giudizio, così facendo corretta applicazione del principiosecondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fattonon è applicabile al delitto di invasione di terreni o edifici quando l'occupazionearbitraria si protrae per un consistente lasso di tempo e finché essa perdura,posto che il riferimento alla “condotta susseguente al reato” presupponel'esaurimento dell'azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza (Sez. 2,n. 15062 del 29/01/2026, Rv. 289792 - 01);che, quanto al quarto motivo, con cui si censura il trattamentosanzionatorio e la mancata applicazione integrale della riduzione per le concessecircostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale (cfr. pag. 6 della sentenzaimpugnata) ha dato conto, con motivazione immune da vizi logici,dell'adeguatezza della pena irrogata, prossima al minimo edittale, in rapporto aicriteri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla persistenza dell'occupazione da partedella ricorrente, in linea con il principio per cui la determinazione della pena e larelativa graduazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sonosindacabili in sede di legittimità solo quando la motivazione risulti arbitraria opalesemente illogica, circostanza qui non ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 39716 del12/07/2018, Rv. 273819; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]