CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2025
Cassazione n. 05518/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15006/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata de l difensore exart. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alonzo, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata deidifensori ex art. 16 - sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 16/2024 depositata il 05/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di ruolo della Regione [OSCURATO:SOCIETA] con inquadramento “Specialistico tecnico arch.cat. D, posizione economica D5” dal 27 febbraio 1982 al 31 gennaio 201 7 , aveva adito originariamente il Tribunale di Pescara esponendo che, in seguito all’entrata in vigore della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 6 del 2005, in virtù del suo art. 43, era stato introdotto l’art. 1, comma 2-bis, della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 118 del 1998, che aveva riconosciuto a tutti i dipendenti della detta Regione lo stesso trattamento economico di anzianità di colleghi che lo avevano maturato presso altro ente pubblico e che lo avevano “trascinato” con sé, ove più favorevole, una volta assunti dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] con pubblico concorso. La ricorrente aveva rappresentato che la successiva legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 16 del 2008 aveva modificato il citato comma 2-bis, prescrivendo che, ai dipendenti i quali, alla data del 1989, erano inquadrati in ruolo in una delle [OSCURATO:PERSONA] di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, era riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di anzianità attribuito a quelli appartenenti alla prima qualifica cui era stato applicato il comma 1, tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell’inquadramento in ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta. La dipendente aveva chiesto, quindi, l’adeguamento della sua retribuzione, ai sensi della legislazione sopra riportata. La sua domanda era stata accolta dal Tribunale di Pescara e la decisione era stata confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila, ma la Corte di cassazione aveva rigettato tale domanda in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 211 del 2014, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 43 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 6 del 2005, come modificato dall’art. 1, comma 2, della legge RegioneAbruzzo n. 16 del 2008, nella parte ove aveva introdotto il comma 2-bisnell’art. 1 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 118 del 1998. 2. [OSCURATO:PERSONA], quindi, proposto un nuovo ricorso al Tribunale di L’Aquila, poi riassunto davanti a quello di Pescara, chiedendo la condanna della Regione [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere delle somme di denaro per le causali esposte.Il Tribunale di Pescara, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale, in ordine alla quantificazione delle spese di lite.La Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti ha rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale. 3. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui oppone difese la Regione [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 118 del 1998, introdotto dall’art. 43 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 6 del 2005, nonché degli artt. 112, 113 e 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ.e degli artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost., e l’omesso esame di fatto decisivo. Afferma che le disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime non sarebbero automaticamente espunte dall’ordinamento, ma continuerebbero ad avere effetto per i rapporti costituitisi prima della sentenza della Corte costituzionale. Inoltre, l’art. 43 citato avrebbe inserito solo formalmente i commi 2-bis e 2 - ter dell’art. 1 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 118 del 1998, e avrebbe solo disciplinato un criterio automatico di riconoscimento. Il criterio di perequazione introdotto dall’art. 43 in esame avrebbe inciso sulla retribuzione, diventando elemento della stessa e diritto soggettivo patrimoniale perfetto, personale e sociale. In ogni caso, il comma 2-ter, successivo al menzionato 2-bis, sarebbe sopravvissuto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale (pur se abrogato nel 2011). La motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata, quindi, carente. In aggiunta a ciò, sarebbe stato leso pure il suo legittimo affidamento e non sarebbero stati esaminati dei fatti che erano il presupposto del suo diritto. 2. Le doglianze sono inammissibili. In primo luogo, si osserva che questa Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 19671 del 1° ottobre 2015, ha cassato la decisione di appello che aveva dichiarato il diritto dell’attuale ricorrente alla perequazione della retribuzione individuale di anzianità a quella percepita da altri dipendenti inquadrati in pari ruolo a norma degli artt. 1 legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 16 del 2008, 43 legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 6 del 2005 ed 1 legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 118 del 1998 fino all’abrogazione sopravvenuta pereffetto della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 24 del 2011, con condanna della Regione a corrispondere le differenze retributive maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle rispettive date di entrata in vigore delle citate leggi regionali. In tale occasione, questa Corte ha deciso nel merito la causa, rigettando la domanda in esame. Ha affermato, in motivazione, richiamando il precedente conforme di Cass. Sez. L, n. 26320 del 15 dicembre 2014, che «la Corte costituzionale con sentenza n. 211 del 2014 investita dal Tribunale di Teramo della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] 8 febbraio 2005 n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 epluriennale 2005-2007 della Legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] - Legge finanziaria regionale 2005), come sostituito dall’art. 1, comma 2, della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti ed indifferibili) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e dal momento che la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali rientrerebbe nella materiadell’ordinamento civile che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della predetta l.r. [OSCURATO:SOCIETA] 8 febbraio 2005 n. 6 come sostituito dall’art. 1, comma 2, della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] 21 novembre 2008 n. 16 nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 1 della l.r. [OSCURATO:SOCIETA] 13 ottobre 1998 n. 118 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977). Tanto perché l’art. 43 della citata l.r. n. 6 del 2005, nel disciplinare la retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti regionali, allineandone l’ammontare a quello percepito dai dipendenti che, provenendo da altre amministrazioni, sono transitati nei ruoli regionali, incide sul trattamento economico dei dipendenti regionali prevedendone un incremento allorché ricorrano le condizioni previste e, quindi eccede dall’ambito di competenza riservato al legislatore regionale invadendo la materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato». Ne derivava che, secondo i precedenti richiamati, per effetto della declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 43 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 16 del 2008, nella parte in cui introduce il comma 2-bisnell’art. 1 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 118 del 1998 - su cui si fondava la domanda del dipendente -il ricorso per cassazione doveva essere accolto e la sentenza impugnata cassata. Pertanto, il giudicato formatosi in seguito alla sentenza di questa Sezione della Corte di cassazione, n. 19671 del 1° ottobre 2015 , preclude l’accoglimento di ogni domanda della ricorrente fondata sull’art. 43 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 6 del 2005, come sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 16 del 2008, nella parte in cui introduce il comma 2-bisnell’art. 1 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 118 del 1998. A questa affermazione consegue l’impossibilità di ritenere che un diritto soggettivo perfetto si sia radicato in capo alla detta ricorrente sulla base della menzionata normativa, seppure per il tempo antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 2014, atteso che il diritto qui reclamato non era mai stato riconosciuto finora, né dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] né in sede giudiziaria in via definitiva. Neanche può ipotizzarsi che il citato comma 2-bis avrebbe solo codificato un principio già esistente nell’ordinamento. Infatti, se così fosse, la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicarne il fondamento normativo che, invece, è rimasto del tutto sconosciuto. D’altronde, se mai si volesse ammettere che vi fosse un diritto soggettivo personale e sociale della dipendente alla perequazione - che, invero, non si ritiene sussista -, e prescindendo dal fatto che non fosse stato accertato in precedenza, non sarebbe ravvisabile un criterio di quantificazione della pretesa che, per la medesima ricorrente, avrebbe dovuto essere quello riportato nel comma 2-bis dichiarato ormai costituzionalmente illegittimo. Del tutto priva di valore è la menzione del comma 2-ter in quanto, anche a volere ignorare il giudicato del 2015 sfavorevole alla dipendente, tale disposizione era chiaramente strumentale a quella del precedente comma 2-bise, quindi, non può servire a fondare un diritto che non può più basarsi su tale comma 2-bis. Adeguata è, quindi, la motivazione della sentenza impugnata, che ha esaminato tutti i fatti rilevanti posti a fondamento della pretesa della ricorrente. 3. Infine, nessuna lesione dell’affidamento della lavoratrice vi è stata. Esattamente, la Corte territoriale ha rilevato che la Regione [OSCURATO:SOCIETA] non aveva mai applicato la norma oggetto di causa, con l’effetto che non aveva potuto ingenerare l’affidamento circa la spettanza del diritto in capo alla lavoratrice, atteso che le somme in questione non erano mai entrate nella sua sfera patrimoniale, soprattutto dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 211 del 2014 e della Corte di cassazione n. 19671 del 1° ottobre 2015. Infatti, non può esservi un valido affidamento su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Peraltro, la stessa ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere quello che considerava il riconoscimento di un suo diritto e, quindi, l’esito sfavorevole del processo è prova che non vi erano i presupposti per parlare di un legittimo affidamento. Se, poi, volesse ipotizzarsi la presenza di un affidamento preesistente a tutte le disposizioni de quibus, non si comprenderebbe il motivo per il quale la dipendente, invece di farlo valere da subito, abbia agito sulla base di una regolamentazione della quale, adesso, prospetta la sostanziale inutilità. Al contrario, ciò palesa come nessun affidamento vi fosse da parte sua, almeno fino al passaggio in giudicato delle pronunce giudiziarie a lei contrarie. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compenso professionale e in € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15%; -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titol