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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 30530/2025

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[OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 910/2025 UP -11/07/2025 R.G.N. 9785/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che conclude per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto; deposita conclusioni scritte e nota spese chiedendone la liquidazione. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze, che - quale giudice di rinvio, a seguito dell’annullamento pronunciato dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 19150/2023, che aveva censurato la decisione impugnata in quella sede limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione - ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Spoleto, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] ni colpevole di tentato omicidio in danno della sorella [OSCURATO:PERSONA], anche relativamente al diniego della predetta circostanza attenuante.

2. Ricorre per cassazione l’imputat o , per il tramite del difensore di fiducia avvocatoClaudio Sforza, che svolge due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione censurando la sentenza impugnata per avere negato la sussistenza della invocata circostanza attenuante della provocazione.La C orte di appello non ha dato seguito al mandato rescindente , erroneamente considerandola sproporzione tra offesa e reazione, laddove , ai fini della verifica della sussistenza della circostanza in esame, ciò che rileva è la correlazione causale tra detti parametri.

La c.d. provocazione per accumulo avrebbe potuto essere correttamente esclusa solo in mancanza di correlazione causale tra la condotta criminosa dell’imputato e i precedenti comportamenti ingiusti della vittima, affatto banali.

2.2. Con il secondo motivo, ci si d uole del trattamento sanzionatorio , e, in specie, si denuncia il vizio di motivazione nella determinazione della pena, immotivatamente attestata in un rangemolto superiore al minimo edittale.

3. Ha depositato una memoria nell’interesse della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostenendo l’inammissibilità del ricorso, e l’erronea valutazione da parte del Procuratore generalenel censura re la decisione impugnata per essersi affrancata dalla base fattuale ricostruita dalla sentenza rescindente.

Secondo la prospettazione della parte civile, invece, correttamente, la Corte di appello ha condotto un autonomo scrutinio del materiale probatorio assunto nei precedenti gradi del giudizio di merito.

Ritenendo corretto lo scrutinio circa la (in)sussistenza della provocazione, e infondate le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, conclude per l’inammissibilità, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel complesso, infondato. 1.Come premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza n.19.150/2023, in accoglimento del terzo motivo di ricorso- con il quale si denunciava il difetto di motivazione del diniego dell'attenuante della provocazione- ha ritenuto l'errore della Corte territoriale per avere relegato sullo sfondo della vicenda la situazione pregressa di forte conflittualitàtra l’imputato e la vittima, vissuta dall'imputato con esasperazione, ed evidenziata nelle conformi sentenze di merito, mentre , rilievo decisivo, per escludere l'attenuante, è stato attribuito alla sproporzione tra la condotta tenuta dalla vittima quel pomeriggio e la condotta dell'imputato.

In particolare – ha osservato il Giudice di legittimità - quello di primo grado ha segnalato che i contrasti erano anche dovuti alla convinzione dell'imputato che la sorella [OSCURATO:PERSONA],in qualche modo, avesse avviato il di lui figlio Nicola al consumo di stupefacenti, contrasti che si erano significativamente acuiti quel pomeriggio, a seguito dell'intervento di due soggetti, che avevano preteso dall'imputato il pagamento di un debito, derivante da una fornitura di stupefacente, contratto dal figlio dell’imputato, e che aveva visto l'intervento della sorella [OSCURATO:PERSONA] a dar manforte ai creditori ( pg. 5 della sentenza rescindente)

1.2. Rispetto ai fatti così accertati dai giudici di primo grado, confermati nel primo processo d’appello e consacrati nel dictum della Corte di Cassazione, la sentenza rescindente ha rilevato che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito “rilievo decisivo, per escludere l'attenuante(…) alla sproporzione tra la condotta tenuta dalla vittima quel pomeriggio e la condotta dell'imputato” (pag.5).

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 2.1.E’ opportuno ricordare, in premessa, che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (ex multis, sez.2, n. 8733 del 22/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629).

2.2. Con riguardo al tema della provocazione, rimesso dalla sentenza rescindente ai giudici di merito, essa è stata esclusa, nel giudizio di rinvio, per non essere stato ravvisato il necessario rapporto di causalità psicologica, non meramente occasionale, tra l'offesa e la reazione, e un minimale margine di adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894).

2.2.1. Invero, in punto di fatto, la sentenza impugnata ha osservato che i rapporti tra l’imputato e la sorella e i loro reciproci compagni erano “improntati a reciproca intolleranza, senza però sfociare in singole azioni, obiettivamente ingiuste da parte delle due vittime e tali da sedimentare nel tempo quel sentimento di frustrazione causa e ragione della condotta lesiva dell’imputato”e che “il sospetto nutrito dall’imputato che fossero stati la sorella e il compagno di lei a iniziare alla droga il figlio è rimasto privo di supporto” ( pg. 7).

D’altronde, ha osservato ancora la Corte di appello, l’episodio avvenuto nel pomeriggio appariva fatto del tutto banale, tale non potere “giustificare la reazione dell’imputato.”Tutti elementi non considerabili alla stregua di una provocazione rilevante ai fini dell'art. 62, n. 2, cod. pen..

2.2.2. Costituisce, infatti, ius receptum che non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche (sez.1, n. 21899 del 27/02/2024, Alla, Rv. 286420; sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556; sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, P., Rv. 261037); l'attenuante deve,cioè, ricavarsi da una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità del comportamento dell'offensore, confliggente con una opposta situazione di illiceità del contegno dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità.

Così come si afferma costantemente nella giurisprudenza di questa Corte che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823; sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, D'Ambrogi, Rv. 258678; sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375).

Ancora, ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (sez.5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377).

2.2.3. Correttamente, è stata esclusa la ravvisabilità, nello scenario descritto, dei presupposti della c.d. provocazione "per accumulo", per la quale si richiede la prova dell'esistenza di una relazione causale tra un fatto ingiusto, che rappresenti l'ultimo episodio di un contesto di esasperazione riconducibile a condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha mosso il reo alla reazione (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284549; Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558).

Al contrario, i giudici di merito, nella sentenza impugnata, hanno descritto un contesto di mutua aggressività verbale tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], riconducibili, tuttavia, sempre alla iniziativa dell’imputato.

2.2.5. Nelle due conformi sentenze di merito, la ratio decidendi è incentrata sull'episodio costituente l’antefatto del tentativo di omicidio il quale, come detto, è stato interpretato, persuasivamente, come un episodio di reciproche scaramucce verbali, non integrante quel contegno unilateralmente sconveniente che può dare sfogo alla reazione del soggetto responsabile del reato, perciò meritevole di una più blanda risposta sanzionatoria; in ogni caso, esso è stato considerato del tutto marginale, tale da rendere inconsistente qualsiasi prospettazione di ragionevole, corrispondente,rivalsa altrui.

2.2.6. Altrettanto correttamente è stata ritenuta priva di pregio la alternativa lettura del materiale probatorio fornita dal ricorrente, incentrata su un legittimo e radicato risentimento dell'imputato nei confronti della sorella e del di lei compagno, per una presunta implicazione dei medesimi nel "giro" di stupefacenti a cui sarebbe stato dedito il figlio, e ciò in quanto detta ricostruzione è stata congruamente esclusa (con apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez.

U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260), dalla decisione impugnata.

D’altronde, la versione difensiva risulta smentita anche dalla convergenza delle fonti di prova, sia dichiarativa (compresi il contegno processuale e le dichiarazioni del prevenuto, successive all'arresto), sia tecnica per il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali è piuttosto emerso un contesto nel quale l'azione delittuosa è maturata per l'astio unidirezionale che il ricorrente nutriva nei confronti della sorella e del suo compagno, e per lo stato di alterazione dello sparatore, che aveva consumato alcol e cocaina, cosicchè, come affermato dalla sentenza impugnata, “deve ritenersi l’azione non un derivato della perdita di controllo dovuto allo stato d’ira, ma piuttosto di sentimenti di aversione ed intolleranza ancorchè sedimentati nel tempo”.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza rescindente aveva pronunciato l’annullamento limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione, con conseguenze, in punto di trattamento sanzionatorio, che avrebbero potuto produrre effetto solo in caso di riconoscimentodella predetta circostanza.

Così non è stato, dal momento che la sentenza impugnata ha confermato integralmente la decisione del primo giudice.

3.1. D’altronde, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata — come nel caso in esame - una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); invero, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); pertanto, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), come anche deve ritenersi adeguata la motivazione se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.

3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento ometter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 910/2025 UP -11/07/2025 R.G.N. 9785/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, che conclude per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto; deposita conclusioni scritte e nota spese chiedendone la liquidazione. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze, che - quale giudice di rinvio, a seguito dell’annullamento pronunciato dalla Prima sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 19150/2023, che aveva censurato la decisione impugnata in quella sede limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione - ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Spoleto, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] ni colpevole di tentato omicidio in danno della sorella [OSCURATO:PERSONA], anche relativamente al diniego della predetta circostanza attenuante. 2. Ricorre per cassazione l’imputat o , per il tramite del difensore di fiducia avvocatoClaudio Sforza, che svolge due motivi, enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione censurando la sentenza impugnata per avere negato la sussistenza della invocata circostanza attenuante della provocazione.La C orte di appello non ha dato seguito al mandato rescindente , erroneamente considerandola sproporzione tra offesa e reazione, laddove , ai fini della verifica della sussistenza della circostanza in esame, ciò che rileva è la correlazione causale tra detti parametri. La c.d. provocazione per accumulo avrebbe potuto essere correttamente esclusa solo in mancanza di correlazione causale tra la condotta criminosa dell’imputato e i precedenti comportamenti ingiusti della vittima, affatto banali. 2.2. Con il secondo motivo, ci si d uole del trattamento sanzionatorio , e, in specie, si denuncia il vizio di motivazione nella determinazione della pena, immotivatamente attestata in un rangemolto superiore al minimo edittale. 3. Ha depositato una memoria nell’interesse della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], il difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostenendo l’inammissibilità del ricorso, e l’erronea valutazione da parte del Procuratore generalenel censura re la decisione impugnata per essersi affrancata dalla base fattuale ricostruita dalla sentenza rescindente. Secondo la prospettazione della parte civile, invece, correttamente, la Corte di appello ha condotto un autonomo scrutinio del materiale probatorio assunto nei precedenti gradi del giudizio di merito. Ritenendo corretto lo scrutinio circa la (in)sussistenza della provocazione, e infondate le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, conclude per l’inammissibilità, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel complesso, infondato. 1.Come premesso, la Corte di cassazione, con la sentenza n.19.150/2023, in accoglimento del terzo motivo di ricorso- con il quale si denunciava il difetto di motivazione del diniego dell'attenuante della provocazione- ha ritenuto l'errore della Corte territoriale per avere relegato sullo sfondo della vicenda la situazione pregressa di forte conflittualitàtra l’imputato e la vittima, vissuta dall'imputato con esasperazione, ed evidenziata nelle conformi sentenze di merito, mentre , rilievo decisivo, per escludere l'attenuante, è stato attribuito alla sproporzione tra la condotta tenuta dalla vittima quel pomeriggio e la condotta dell'imputato. In particolare – ha osservato il Giudice di legittimità - quello di primo grado ha segnalato che i contrasti erano anche dovuti alla convinzione dell'imputato che la sorella [OSCURATO:PERSONA],in qualche modo, avesse avviato il di lui figlio Nicola al consumo di stupefacenti, contrasti che si erano significativamente acuiti quel pomeriggio, a seguito dell'intervento di due soggetti, che avevano preteso dall'imputato il pagamento di un debito, derivante da una fornitura di stupefacente, contratto dal figlio dell’imputato, e che aveva visto l'intervento della sorella [OSCURATO:PERSONA] a dar manforte ai creditori ( pg. 5 della sentenza rescindente) 1.2. Rispetto ai fatti così accertati dai giudici di primo grado, confermati nel primo processo d’appello e consacrati nel dictum della Corte di Cassazione, la sentenza rescindente ha rilevato che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito “rilievo decisivo, per escludere l'attenuante(…) alla sproporzione tra la condotta tenuta dalla vittima quel pomeriggio e la condotta dell'imputato” (pag.5). 2. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 2.1.E’ opportuno ricordare, in premessa, che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (ex multis, sez.2, n. 8733 del 22/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629). 2.2. Con riguardo al tema della provocazione, rimesso dalla sentenza rescindente ai giudici di merito, essa è stata esclusa, nel giudizio di rinvio, per non essere stato ravvisato il necessario rapporto di causalità psicologica, non meramente occasionale, tra l'offesa e la reazione, e un minimale margine di adeguatezza tra l'una e l'altra condotta (sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454; sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894). 2.2.1. Invero, in punto di fatto, la sentenza impugnata ha osservato che i rapporti tra l’imputato e la sorella e i loro reciproci compagni erano “improntati a reciproca intolleranza, senza però sfociare in singole azioni, obiettivamente ingiuste da parte delle due vittime e tali da sedimentare nel tempo quel sentimento di frustrazione causa e ragione della condotta lesiva dell’imputato”e che “il sospetto nutrito dall’imputato che fossero stati la sorella e il compagno di lei a iniziare alla droga il figlio è rimasto privo di supporto” ( pg. 7). D’altronde, ha osservato ancora la Corte di appello, l’episodio avvenuto nel pomeriggio appariva fatto del tutto banale, tale non potere “giustificare la reazione dell’imputato.”Tutti elementi non considerabili alla stregua di una provocazione rilevante ai fini dell'art. 62, n. 2, cod. pen.. 2.2.2. Costituisce, infatti, ius receptum che non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche (sez.1, n. 21899 del 27/02/2024, Alla, Rv. 286420; sez. 5, n. 27698 del 04/05/2018, B., Rv. 273556; sez. 5, n. 42826 del 16/07/2014, P., Rv. 261037); l'attenuante deve,cioè, ricavarsi da una situazione iniziale di legittimità o, almeno, di non illiceità del comportamento dell'offensore, confliggente con una opposta situazione di illiceità del contegno dell'offeso e qualificata da un intento reattivo a siffatta situazione di illiceità. Così come si afferma costantemente nella giurisprudenza di questa Corte che la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano, Rv. 282823; sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, D'Ambrogi, Rv. 258678; sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375). Ancora, ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (sez.5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377). 2.2.3. Correttamente, è stata esclusa la ravvisabilità, nello scenario descritto, dei presupposti della c.d. provocazione "per accumulo", per la quale si richiede la prova dell'esistenza di una relazione causale tra un fatto ingiusto, che rappresenti l'ultimo episodio di un contesto di esasperazione riconducibile a condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha mosso il reo alla reazione (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284549; Sez. 1, n. 4695 del 13/01/2011, Galati, Rv. 249558). Al contrario, i giudici di merito, nella sentenza impugnata, hanno descritto un contesto di mutua aggressività verbale tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], riconducibili, tuttavia, sempre alla iniziativa dell’imputato. 2.2.5. Nelle due conformi sentenze di merito, la ratio decidendi è incentrata sull'episodio costituente l’antefatto del tentativo di omicidio il quale, come detto, è stato interpretato, persuasivamente, come un episodio di reciproche scaramucce verbali, non integrante quel contegno unilateralmente sconveniente che può dare sfogo alla reazione del soggetto responsabile del reato, perciò meritevole di una più blanda risposta sanzionatoria; in ogni caso, esso è stato considerato del tutto marginale, tale da rendere inconsistente qualsiasi prospettazione di ragionevole, corrispondente,rivalsa altrui. 2.2.6. Altrettanto correttamente è stata ritenuta priva di pregio la alternativa lettura del materiale probatorio fornita dal ricorrente, incentrata su un legittimo e radicato risentimento dell'imputato nei confronti della sorella e del di lei compagno, per una presunta implicazione dei medesimi nel "giro" di stupefacenti a cui sarebbe stato dedito il figlio, e ciò in quanto detta ricostruzione è stata congruamente esclusa (con apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimità (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260), dalla decisione impugnata. D’altronde, la versione difensiva risulta smentita anche dalla convergenza delle fonti di prova, sia dichiarativa (compresi il contegno processuale e le dichiarazioni del prevenuto, successive all'arresto), sia tecnica per il contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali è piuttosto emerso un contesto nel quale l'azione delittuosa è maturata per l'astio unidirezionale che il ricorrente nutriva nei confronti della sorella e del suo compagno, e per lo stato di alterazione dello sparatore, che aveva consumato alcol e cocaina, cosicchè, come affermato dalla sentenza impugnata, “deve ritenersi l’azione non un derivato della perdita di controllo dovuto allo stato d’ira, ma piuttosto di sentimenti di aversione ed intolleranza ancorchè sedimentati nel tempo”. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza rescindente aveva pronunciato l’annullamento limitatamente alla circostanza attenuante della provocazione, con conseguenze, in punto di trattamento sanzionatorio, che avrebbero potuto produrre effetto solo in caso di riconoscimentodella predetta circostanza. Così non è stato, dal momento che la sentenza impugnata ha confermato integralmente la decisione del primo giudice. 3.1. D’altronde, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata — come nel caso in esame - una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); invero, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); pertanto, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), come anche deve ritenersi adeguata la motivazione se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio di legittimità, dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo. 3.1. In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento ometter
Sentenza Cassazione n. 30530/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris