CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04NFYV7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la stessa esposizione argomentativa posta a sostegno della doglianza non riesce ad evidenziare alcun difetto di correlazione tra il fatto contestato e la decisione impugnata che, coerentemente con la sentenza di primo grado, ha enucleato l'atto di servizio che stava svolgendo l'Agente della [OSCURATO:PERSONA] e la condotta violenta con la quale il ricorrente si è opposto alla sua esecuzione; il) il secondo e il terzo motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e alla configurabilità dell'aggravante, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i punti 2.1. e 2.2.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 20