CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 dicembre 1984
Cassazione n. 06066/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/12/1984 avverso l'ordinanza del 09/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, formulate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena di due anni, inflitta per il reato di estorsione tentata, commesso nell'anno 2013. Il Tribunale, a sostegno della decisione, evidenziava il rilevante profilo di pericolosità sociale del condannato che desumeva dai plurimi precedenti penali e di polizia per furto con destrezza, insolvenza fraudolenta, omicidio, truffa e guida in stato di abbrezza. Valorizzava, inoltre, le recenti denunce per due ipotesi di truffa, rispettivamente segnalate dai Carabinieri di Pancalieri e Modena come commesse nel 2023 e nel 2024 con analoga modalità, ovverosia quella di proporsi alle parti lese quale venditore di automobili, in realtà mai consegnate pur avendone ricevuto relativo prezzo. Riteneva, dunque, che nessuna misura, neppure la più restrittiva, potesse arginare l'attuale pericolo di recidiva. 2. Armeni ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e lo affida a un unico, articolato motivo con il quale lamenta violazione degli artt. 47 e 47-ter comma 1 bis Ord. pen. e illogicità della motivazione in punto di mancata valutazione del percorso socio-riabilitativo dell'istante risultante dalla documentazione in atti. Il rigetto sarebbe fondato sul mero richiamo all'unico precedente penale (Armeni contesta di non essere mai stato condannato per omicidio doloso) e ai carichi pendenti, peraltro con indagini ancora in corso. Sarebbe, invece, stata negletta la valutazione positiva della personalità dell'istante, risultante dalla relazione sociale del Comune di Cremona, allegata alla memoria depositata al Giudice specializzato, e l'idoneità del domicilio indicato. Elementi, questi ultimi, che si sarebbero dovuti valorizzare ai fini del giudizio prognostico di avvenuta risocializzazione del condannato. Del pari trascurato è il dato concernente il giudizio di modestia del fatto per cui è condanna e del suo limitato allarme sociale, come indicato dai Giudici di merito. Errata sarebbe, infine, la descrizione della condotta oggetto d'indagini, poiché Armeni è solo il formale intestatario di un conto corrente postale sul quale sono stati accreditati i proventi di vendite truffaldine di automobili.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 14 ottobre 2024, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logici e giuridici segnati dalla legge. Muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 e 47 -ter, comma 1 -bis, legge n. 354 del 1975, il tribunale, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. Le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità della misura alternativa; ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative e anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Sia l'affidamento in prova, sia la detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento e, in particolar modo quella di cui all'art. 47 -ter, comma 1 -bis, Ord. pen., che viene qui in rilievo, presuppongono una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, sebbene non esigano la completa emenda che costituisce, invece, la finalità del trattamento, distinguendosi la seconda misura per la maggiore afflittività e la maggiore idoenità al controllo della residua pericolosità del condannato. 3. Ciò premesso, osserva il Collegio che di tali principi il giudice specializzato ha fatto corretta applicazione e ha valorizzato, come elementi negativi concorrenti: i) i numerosi e variegati precedenti penali, certamente per i reati di furto con destrezza, insolvenza fraudolenta, truffa e guida in ato di abbrezza; li) la pendenza di due procedimenti penali per i reati di truffa, commessi rispettivamente perpetrati nel 2023 e nel 2024. Per tale via, ha - con motivazione adeguata - ritenuto che la pericolosità sociale del condannato fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva che poneva a fondamento del rigetto di entrambe le misure invocate. Si tratta di una motivazione conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, quando il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 28214; Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così