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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 26225/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33978/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 983/2018,depositata il 2/05/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 983/2018.

La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale della ricorrente ritendo tempestiva la denuncia dei vizi, ma prescritta l’azione ex art. 1669, ultimo comma c.c., essendo il diritto stato esercitato oltre l’anno dalla denuncia.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1669, secondo comma e 1943 c.c., 696 c.p.c., decorrenza del termine di prescrizione, atti interruttivi del termine e sospensione del termine di prescrizione”: la ricorrente ha agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], costruttrice dell’edificio condominiale e venditrice dei due appartamenti di sua proprietà, proponendo una domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c.; la Corte d’appello, dopo avere ritenuta tempestiva la denuncia per vizi (intervenuta entro l’anno dalla scoperta degli stessi mediante il deposito in data 4 marzo 2009 del ricorso per accertamento tecnico preventivo), ha ritenuto tardivo l’esercizio dell’azione, avvenuto 20 luglio 2010, erroneamente non considerando che il procedimento di accertamento tecnico si era concluso, con il deposito della consulenza del tecnico, solo in data 8 febbraio 2010.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art.2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (così, da ultimo, Cass. 8637/2020, v. negli stessi termini anche Cass. 3357/2016).

2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33978/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 983/2018,depositata il 2/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 983/2018. La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale della ricorrente ritendo tempestiva la denuncia dei vizi, ma prescritta l’azione ex art. 1669, ultimo comma c.c., essendo il diritto stato esercitato oltre l’anno dalla denuncia. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta “violazione dell’art. 360, n. 3 c.p.c., con riferimento agli artt. 1669, secondo comma e 1943 c.c., 696 c.p.c., decorrenza del termine di prescrizione, atti interruttivi del termine e sospensione del termine di prescrizione”: la ricorrente ha agito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], costruttrice dell’edificio condominiale e venditrice dei due appartamenti di sua proprietà, proponendo una domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c.; la Corte d’appello, dopo avere ritenuta tempestiva la denuncia per vizi (intervenuta entro l’anno dalla scoperta degli stessi mediante il deposito in data 4 marzo 2009 del ricorso per accertamento tecnico preventivo), ha ritenuto tardivo l’esercizio dell’azione, avvenuto 20 luglio 2010, erroneamente non considerando che il procedimento di accertamento tecnico si era concluso, con il deposito della consulenza del tecnico, solo in data 8 febbraio 2010. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art.2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (così, da ultimo, Cass. 8637/2020, v. negli stessi termini anche Cass. 3357/2016). 2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adun
Sentenza Cassazione n. 26225/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris