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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:300
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0562_INF

Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑562/19) «Ricorso per carenza – Dispositivi medici – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/42/CEE – Procedimento di clausola di salvaguardia – Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto d’immissione in commercio di un dispositivo medico – Assenza di decisione da parte della Commissione – Termine di ricorso – Irricevibilità»

1. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto d’immissione in commercio di un dispositivo medico – Astensione della Commissione dall’adozione di un atto in conformità della direttiva 93/42 – Ricorrente che non è direttamente interessato da un atto del genere – Irricevibilità (Artt. 263 e 265 TFUE; direttiva del Consiglio 93/42, art. 8, §§ 1 e 2) (v. punti 42‑47)

2. Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Presupposti – Domanda espressa e precisa – Assenza di regole di forma particolare – Lettera che consente all’istituzione interessata di conoscere concretamente il contenuto della decisione richiesta (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punti 61, 62)

3. Ricorso per carenza – Termini – Decadenza – Possibilità di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento – Presupposto (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punto 71) Oggetto Ricorso fondato sull’articolo 265 TFUE, diretto a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’agire nel procedimento di clausola di salvaguardia avviato il 7 gennaio 1998 dalla Repubblica federale di Germania e dall’adottare una decisione in conformità della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ( GU 1993, L 169, pag. 1 ), riguardo al dispositivo [OSCURATO:PERSONA]®.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0562_INF Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 luglio 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑562/19) «Ricorso per carenza – Dispositivi medici – Articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/42/CEE – Procedimento di clausola di salvaguardia – Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto d’immissione in commercio di un dispositivo medico – Assenza di decisione da parte della Commissione – Termine di ricorso – Irricevibilità» 1. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto d’immissione in commercio di un dispositivo medico – Astensione della Commissione dall’adozione di un atto in conformità della direttiva 93/42 – Ricorrente che non è direttamente interessato da un atto del genere – Irricevibilità (Artt. 263 e 265 TFUE; direttiva del Consiglio 93/42, art. 8, §§ 1 e 2) (v. punti 42‑47) 2. Ricorso per carenza – Diffida nei confronti dell’istituzione – Presupposti – Domanda espressa e precisa – Assenza di regole di forma particolare – Lettera che consente all’istituzione interessata di conoscere concretamente il contenuto della decisione richiesta (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punti 61, 62) 3. Ricorso per carenza – Termini – Decadenza – Possibilità di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento – Presupposto (Art. 265, comma 2, TFUE) (v. punto 71) Oggetto Ricorso fondato sull’articolo 265 TFUE, diretto a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’agire nel procedimento di clausola di salvaguardia avviato il 7 gennaio 1998 dalla Repubblica federale di Germania e dall’adottare una decisione in conformità della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ( GU 1993, L 169, pag. 1 ), riguardo al dispositivo [OSCURATO:PERSONA]®. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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