CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 13713/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale (avvenuto il 01/09/2016). 2. Mentre percorreva la SP 32 via Roma del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (PD), impegnando il centro della carreggiata, l'imputato andava ad impattare contro altro veicolo che stava percorrendo il medesimo tratto di strada nell'opposto senso di marcia, così riportando lesioni personali. Condotto in ospedale per le cure e le analisi necessarie, gli veniva accertata la presenza di alcol nel sangue e nelle urine nella rispettiva concentrazione di 2,45 g/I e 2,86 g/I. 3. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva tre motivi con cui deduce: 3.1. Inosservanza di norme processuali: gli operanti, sulla cui testimonianza è unicamente fondata la decisione impugnata, sono intervenuti sul luogo del sinistro solo in un momento successivo alla sua verificazione. Gli stessi, peraltro, non sono stati in grado di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Corte territoriale ha immotivatamente rigettato l'acquisizione di due prove documentali proposte dalla difesa, costituite dall'analisi ricostruttiva dell'incidente a firma del geom. [OSCURATO:PERSONA] e dalla consulenza medico legale del dott. [OSCURATO:PERSONA], così integrando una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 3.2. Errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Diversamente da quanto assumono i Giudici del merito, è stato il veicolo agricolo, che aveva la scaletta aperta, ad invadere parzialmente la corsia correttamente occupata dall'imputato. 3.3. Illogicità, contraddittorietà ed insufficienza manifesta della motivazione sulla sussistenza dell'anzidetta aggravante. Si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative decisive in caso di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria. 4. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, reitera doglianze cui la Corte di appello ha fornito congrua risposta ed invoca una ricostruzione alternativa del fatto, preclusa a questa Corte di legittimità.4.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello rileva come il fatto (che definisce "ovvio") che gli operanti non abbiano assistito al verificarsi dell'incidente - a seguito del quale l'imputato, per la gravità delle ferite e per l'urgenza, veniva trasportato in eliambulanza al [OSCURATO:PERSONA] - non ne impedisce la ricostruzione, attesi gli esiti degli accertamenti ematici e sulle urine. La Corte distrettuale ha fatto buon governo del principio stabilito da questa Corte, a mente del quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, non è richiesto, per la configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. (Sez. 4, n. 54991 dei 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557). Parimenti incensurabile si appalesa la motivazione laddove illustra le ragioni della mancata acquisizione delle consulenze della difesa: i due consulenti, inizialmente ammessi come testimoni, non vennero sentiti per rinuncia della stessa difesa, non potendosi acquisire una relazione tecnica di parte in assenza della previa audizione del suo autore (Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo e altro, Rv. 259200). 4.2. Con il secondo motivo di ricorso si invoca una diversa ricostruzione del fatto. Sul punto, il Giudice di appello ricorda, con motivazione incensurabile, come sia risultato provato che il veicolo agricolo, che era stato regolarmente autorizzato a circolare, fosse preceduto, e non seguito, da una vettura con segnalatore dotato di bandiere rosse; e come l'imputato, alla guida della propria motocicletta, dopo aver superato due veicoli fermi ed incolonnati nella stessa direzione, sia andato a collidere con la scaletta della mietitrebbia perché, invece di accostarsi maggiormente al lato destro della carreggiata, lasciando prima sfilare le auto incolonnate, si era mantenuto in posizione troppo centrale. 5. Il terzo motivo di ricorso è palesemente inconferente, atteso che non si è verificato alcun ribaltamento di una sentenza assolutoria, vertendosi in caso di doppia conforme. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] Dc7fitella