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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24348/2026

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rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Citterio.ricorrentecontroS.I.N.T. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso laCancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2484/2025 pubblicatain data 20/06/2025, n.r.g. 2414/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA]Ammora e le altre ricorrenti indicate in epigrafe erano statidipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la qualeil rapporto di lavoro si era instaurato a seguito di cessione d’aziendaproveniente, in restituzione, dalla curatela fallimentare [OSCURATO:SOCIETA],Numero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026come accertato dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2297/2019,confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24757/2022.Precisavano che quel giudicato aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di reintegrarei dipendenti nel posto di lavoro.Allegavano che, invece di ottemperare a tale sentenza, la predetta societàin data 28/06/2022 aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo perla riduzione di personale relativa a trentacinque dipendenti, terminata conlettera di licenziamento del 21/10/2022.Deducevano che la procedura di licenziamento collettivo era affetta da varivizi, quali la mancata comunicazione preventiva al sindacato UGL e alla RSAaziendale, l’inosservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,l’assenza di trasparenza nella comunicazione conclusiva ex art. 4, co. 9, L. n.223/1991.Adìvano pertanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ladeclaratoria di nullità e/o l’annullamento del licenziamento, la condanna dellasocietà alla loro reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al pagamento ditutte le retribuzioni medio tempore maturate o, in subordine, dell’indennitàomnicomprensiva di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande.

QuelGiudice riteneva che il vizio procedurale della preventiva comunicazione fossestato sanato dalla successiva partecipazione del sindacato UGL e della RSAalla seconda fase (c.d. amministrativa) della procedura, applicandosi il regimesemplificato per il curatore introdotto dall’art. 189, co. 6, d.lgs. n. 14/2019(codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); che nessun criterio di sceltafosse stato violato, poiché la procedura aveva riguardato tutti i lavoratori, conl’unica eccezione di un dipendente ritenuto indispensabile per l’espletamentodelle residue attività amministrative della società; che l’eventuale omissionedell’indicazione dei criteri di scelta avrebbe costituito un vizio solo formale,insuscettibile di incidere sulla validità della procedura; che la comunicazionesuccessiva del 28/06/2022 era corretta, poiché la società aveva indicato iprofili professionali coinvolti e specificato come criterio unico quellodell’impossibilità oggettiva della prestazione quale conseguenza delladismissione aziendale, prevista dal piano concordatario omologato dalTribunale.Numero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/20263.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA]Ammora e dalle altre ricorrenti indicate inepigrafe.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la questione dell’applicabilità del regime semplificato introdotto dalcodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è irrilevante, poiché in fattola tardiva convocazione dell’UGL e della RSA non ha comportato alcunacompromissione del diritto del sindacato di partecipare alle trattativeper la riduzione del personale, né ha pregiudicato l’esigenza ditrasparenza del processo decisionale datoriale;b) infatti le organizzazioni sindacali hanno avuto modo di partecipare agliincontri per vagliare soluzioni alternative al licenziamento ed hannosottoscritto i relativi verbali, esercitando appieno la funzione di controlloe di valutazione prevista dal legislatore;c) quanto alla mancata indicazione dei criteri di scelta, va evidenziato chela SINT, in stato di cronica crisi aziendale dal 2015 con una massapassiva di circa 16 milioni di euro, ha visto aggravare la propriasituazione anche a causa del mancato introito derivante dalla gestionedel patrimonio immobiliare affidato a [OSCURATO:SOCIETA], societàpartecipata al 98%, ma dichiarata fallita;d) [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi avviato la fase di liquidazione giudiziale a seguitodell’omologazione del piano di concordato da pate del Tribunale;e) in questo contesto la procedura di licenziamento collettivo hainteressato tutti i 35 ex lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA], in favoredei quali la Corte d’Appello aveva disposto la prosecuzione del rapportodi lavoro con [OSCURATO:SOCIETA];f) quindi non residuavano posizione lavorative alternative idonee aconsentire una comparazione tra dipendenti, né era configurabile unaloro ricollocazione;g) infatti dalla visura camerale si evince che SINT ha sempre operatoesclusivamente nel settore della gestione immobiliare, senza maisvolgere alcuna attività nel comparto termale; l’unica dipendenterimasta in servizio era già dipendente dall’anno 2002 e addetta aNumero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026mansioni amministrativo-contabili indispensabili per la fase diliquidazione;h) dunque non sussisteva alcun criterio di scelta in grado di differenziaretra loro i lavoratori, poiché la procedura ha interessato l’intero settoretermale;i) la Corte di Cassazione (ord. n. 18093/2024) ha affermato che vannomessi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioniproprie dei settori che sopravvivono e che, qualora la ristrutturazioneriguardi uno specifico settore, la comparazione dei lavoratori perindividuare coloro da avviare a mobilità può essere limitato al personaleaddetto a quel settore, salvo l’idoneità di quei dipendenti, per ilpregresso impiego in altri reparti aziendali, ad occupare le posizionilavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando in tal caso ailavoratori l’onere di dedurre e provare la fungibilità nelle diversemansioni (Cass. n. 6296/2022).4.- Avverso tale sentenza D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione haresistito con controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 4, co. 2, L. n. 223/1991,nonché omesso esame delle evidenze documentali in atti, per avere la Corteterritoriale ritenuto valida la procedura nonostante l’omessa comunicazione diavvio a UGL e alla rappresentanza sindacale aziendale.Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo econtroverso, poiché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co.,c.p.c.).

Peraltro, i ricorrenti non hanno indicato, come invece era loro onere,le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle postea base della sentenza di rigetto dell'appello, né hanno allegato e dimostratoche esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016;Cass. n. 19001/2016).Numero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026Per il resto il motivo è infondato.Con un accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, la Corteterritoriale ha valutato che l’avvenuta partecipazione dell’organizzazionesindacale UGL e della sua r.s.a. – originariamente pretermesse – alla fase c.d.amministrativa della procedura, senza che quei sindacati avessero denunciatopregiudizi ai loro poteri di controllo e di interlocuzione, ed anzi partecipando06/10/2022), aveva prodotto un effetto sanante del vizio originario,rappresentato dalla mancata comunicazione (per gli altri sindacati inveceavvenuta) di avvio della procedura.

D’altronde, neppure con il ricorso percassazione i lavoratori – che non precisano se fossero iscritti all’UGL – hannospecificato quale sia stato il pregiudizio sindacale arrecato dallapretermissione di quel sindacato e della sua r.s.a. dai destinatari dellacomunicazione di avvio della procedura.Sotto questo profilo, dunque, il motivo difetta di specificità.Va infatti ribadito che i limiti procedurali fissati dalla legge n. 223/1991 nonsono meramente formali, bensì funzionali, ossia strumentali a consentire aisindacati l’effettiva interlocuzione con il datore di lavoro che decida diprocedere a licenziamenti collettivi.

Nel caso di specie la comunicazione diavvio vi è stata, è stata completa, solo che è stata indirizzata ad alcuneorganizzazioni sindacali ma non anche a UGL e alla sua r.s.a., che pure neavevano diritto.

Questa violazione procedurale avrebbe avuto incidenzainvalidante sul licenziamento solo qualora non fosse intervenuta comunque lapartecipazione di quella sigla sindacale agli incontri per l’esame congiuntoconvocati dall’Autorità amministrativa (Regione Campania), invece avvenuta,come accertato dalla Corte territoriale.

Solo in quel caso effettivamentesarebbe stata radicalmente pregiudicata la funzione di controllo e dipartecipazione di quel sindacato, avente diritto, che invece il legislatore vuolesia garantita.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 4, co. 3, 5 e 9 L. n.223/1991 e l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, per avere la Corteterritoriale ritenuto che la comunicazione finale fosse immune da vizi, poichéla procedura aveva interessato tutti i 35 ex lavoratori di [OSCURATO:SOCIETA] spaNumero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026poi dichiarata fallita, senza accorgersi che era mancata l’indicazione dell’unicadipendente poi rimasta in forza, adibita inoltre a mansioni equivalenti rispettoai colleghi invece licenziati, sicché era assolutamente necessaria l’indicazionedei criteri di scelta.Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo econtroverso, poiché precluso dalla c.d. doppia conforme.Per il resto il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e,dunque, di specificità.La questione della fungibilità delle mansioni degli odierni ricorrenti rispettoall’unica collega (fra gli ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]) rimasta alledipendenze della società odierna controricorrente non risulta in alcun modoaffrontata dalla Corte territoriale.

Pertanto, sarebbe stato onere dei ricorrentiprecisare e riportare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (oalmeno i suoi passaggi salienti) nel quale quella questione fosse stata posta,nonché il motivo di appello con il quale avessero, in ipotesi, impugnato ilmancato rilievo di quella questione oppure il rigetto da parte del Tribunale.Tali oneri non sono stati adempiuti.Quanto, poi, alla limitazione della procedura ad un determinato settore (v.ricorso per cassazione, p. 17), l’onere della prova a carico della società risultaaccertato dalla Corte territoriale come adempiuto.

Nella sentenza impugnata,infatti, si legge che dalla visura camerale, in atti, si evince che [OSCURATO:SOCIETA] hasempre operato esclusivamente nel settore della gestione immobiliare, senzamai svolgere alcuna attività nel comparto termale e ciò giustificava, quindi, lalimitazione della procedura di licenziamento per riduzione di personale a quelcomparto.

I Giudici d’appello hanno altresì accertato che l’unica lavoratgricerimasta in servizio era già dipendente dall’anno 2002 e addetta a mansioniamministrativo-contabili, risultate indispensabili per la fase di liquidazionedella società.Con riguardo, infine, all’omessa pronunzia sulla doglianza relativa allamancata comunicazione finale ex art. 4, co. 9, L. n. 223/1991, la relativacensura difetta di autosufficienza e, dunque, di specificità.

Nel silenzio sulpunto da parte della Corte territoriale, sarebbe stato onere dei ricorrentiprecisare e riportare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (oalmeno i suoi passaggi salienti) nel quale quella questione fosse stata posta,Numero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026nonché il motivo di appello con il quale avessero, in ipotesi, impugnato ilmancato rilievo di quella questione oppure il rigetto da parte del Tribunale.Tali oneri non sono stati adempiuti.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data30/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Citterio.ricorrentecontroS.I.N.T. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to presso laCancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2484/2025 pubblicatain data 20/06/2025, n.r.g. 2414/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA]Ammora e le altre ricorrenti indicate in epigrafe erano statidipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la qualeil rapporto di lavoro si era instaurato a seguito di cessione d’aziendaproveniente, in restituzione, dalla curatela fallimentare [OSCURATO:SOCIETA],Numero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026come accertato dalla sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2297/2019,confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24757/2022.Precisavano che quel giudicato aveva ordinato alla [OSCURATO:SOCIETA] di reintegrarei dipendenti nel posto di lavoro.Allegavano che, invece di ottemperare a tale sentenza, la predetta societàin data 28/06/2022 aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo perla riduzione di personale relativa a trentacinque dipendenti, terminata conlettera di licenziamento del 21/10/2022.Deducevano che la procedura di licenziamento collettivo era affetta da varivizi, quali la mancata comunicazione preventiva al sindacato UGL e alla RSAaziendale, l’inosservanza dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare,l’assenza di trasparenza nella comunicazione conclusiva ex art. 4, co. 9, L. n.223/1991.Adìvano pertanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ladeclaratoria di nullità e/o l’annullamento del licenziamento, la condanna dellasocietà alla loro reintegrazione nel posto di lavoro, nonché al pagamento ditutte le retribuzioni medio tempore maturate o, in subordine, dell’indennitàomnicomprensiva di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande. QuelGiudice riteneva che il vizio procedurale della preventiva comunicazione fossestato sanato dalla successiva partecipazione del sindacato UGL e della RSAalla seconda fase (c.d. amministrativa) della procedura, applicandosi il regimesemplificato per il curatore introdotto dall’art. 189, co. 6, d.lgs. n. 14/2019(codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); che nessun criterio di sceltafosse stato violato, poiché la procedura aveva riguardato tutti i lavoratori, conl’unica eccezione di un dipendente ritenuto indispensabile per l’espletamentodelle residue attività amministrative della società; che l’eventuale omissionedell’indicazione dei criteri di scelta avrebbe costituito un vizio solo formale,insuscettibile di incidere sulla validità della procedura; che la comunicazionesuccessiva del 28/06/2022 era corretta, poiché la società aveva indicato iprofili professionali coinvolti e specificato come criterio unico quellodell’impossibilità oggettiva della prestazione quale conseguenza delladismissione aziendale, prevista dal piano concordatario omologato dalTribunale.Numero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/20263.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA]Ammora e dalle altre ricorrenti indicate inepigrafe.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la questione dell’applicabilità del regime semplificato introdotto dalcodice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è irrilevante, poiché in fattola tardiva convocazione dell’UGL e della RSA non ha comportato alcunacompromissione del diritto del sindacato di partecipare alle trattativeper la riduzione del personale, né ha pregiudicato l’esigenza ditrasparenza del processo decisionale datoriale;b) infatti le organizzazioni sindacali hanno avuto modo di partecipare agliincontri per vagliare soluzioni alternative al licenziamento ed hannosottoscritto i relativi verbali, esercitando appieno la funzione di controlloe di valutazione prevista dal legislatore;c) quanto alla mancata indicazione dei criteri di scelta, va evidenziato chela SINT, in stato di cronica crisi aziendale dal 2015 con una massapassiva di circa 16 milioni di euro, ha visto aggravare la propriasituazione anche a causa del mancato introito derivante dalla gestionedel patrimonio immobiliare affidato a [OSCURATO:SOCIETA], societàpartecipata al 98%, ma dichiarata fallita;d) [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi avviato la fase di liquidazione giudiziale a seguitodell’omologazione del piano di concordato da pate del Tribunale;e) in questo contesto la procedura di licenziamento collettivo hainteressato tutti i 35 ex lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA], in favoredei quali la Corte d’Appello aveva disposto la prosecuzione del rapportodi lavoro con [OSCURATO:SOCIETA];f) quindi non residuavano posizione lavorative alternative idonee aconsentire una comparazione tra dipendenti, né era configurabile unaloro ricollocazione;g) infatti dalla visura camerale si evince che SINT ha sempre operatoesclusivamente nel settore della gestione immobiliare, senza maisvolgere alcuna attività nel comparto termale; l’unica dipendenterimasta in servizio era già dipendente dall’anno 2002 e addetta aNumero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026mansioni amministrativo-contabili indispensabili per la fase diliquidazione;h) dunque non sussisteva alcun criterio di scelta in grado di differenziaretra loro i lavoratori, poiché la procedura ha interessato l’intero settoretermale;i) la Corte di Cassazione (ord. n. 18093/2024) ha affermato che vannomessi a confronto tutti coloro che siano in grado di svolgere le mansioniproprie dei settori che sopravvivono e che, qualora la ristrutturazioneriguardi uno specifico settore, la comparazione dei lavoratori perindividuare coloro da avviare a mobilità può essere limitato al personaleaddetto a quel settore, salvo l’idoneità di quei dipendenti, per ilpregresso impiego in altri reparti aziendali, ad occupare le posizionilavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando in tal caso ailavoratori l’onere di dedurre e provare la fungibilità nelle diversemansioni (Cass. n. 6296/2022).4.- Avverso tale sentenza D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione haresistito con controricorso.6.- Le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5),c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 4, co. 2, L. n. 223/1991,nonché omesso esame delle evidenze documentali in atti, per avere la Corteterritoriale ritenuto valida la procedura nonostante l’omessa comunicazione diavvio a UGL e alla rappresentanza sindacale aziendale.Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo econtroverso, poiché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 360, penult. co.,c.p.c.). Peraltro, i ricorrenti non hanno indicato, come invece era loro onere,le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle postea base della sentenza di rigetto dell'appello, né hanno allegato e dimostratoche esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016;Cass. n. 19001/2016).Numero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026Per il resto il motivo è infondato.Con un accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, la Corteterritoriale ha valutato che l’avvenuta partecipazione dell’organizzazionesindacale UGL e della sua r.s.a. – originariamente pretermesse – alla fase c.d.amministrativa della procedura, senza che quei sindacati avessero denunciatopregiudizi ai loro poteri di controllo e di interlocuzione, ed anzi partecipando06/10/2022), aveva prodotto un effetto sanante del vizio originario,rappresentato dalla mancata comunicazione (per gli altri sindacati inveceavvenuta) di avvio della procedura. D’altronde, neppure con il ricorso percassazione i lavoratori – che non precisano se fossero iscritti all’UGL – hannospecificato quale sia stato il pregiudizio sindacale arrecato dallapretermissione di quel sindacato e della sua r.s.a. dai destinatari dellacomunicazione di avvio della procedura.Sotto questo profilo, dunque, il motivo difetta di specificità.Va infatti ribadito che i limiti procedurali fissati dalla legge n. 223/1991 nonsono meramente formali, bensì funzionali, ossia strumentali a consentire aisindacati l’effettiva interlocuzione con il datore di lavoro che decida diprocedere a licenziamenti collettivi. Nel caso di specie la comunicazione diavvio vi è stata, è stata completa, solo che è stata indirizzata ad alcuneorganizzazioni sindacali ma non anche a UGL e alla sua r.s.a., che pure neavevano diritto. Questa violazione procedurale avrebbe avuto incidenzainvalidante sul licenziamento solo qualora non fosse intervenuta comunque lapartecipazione di quella sigla sindacale agli incontri per l’esame congiuntoconvocati dall’Autorità amministrativa (Regione Campania), invece avvenuta,come accertato dalla Corte territoriale. Solo in quel caso effettivamentesarebbe stata radicalmente pregiudicata la funzione di controllo e dipartecipazione di quel sindacato, avente diritto, che invece il legislatore vuolesia garantita.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e5), c.p.c. i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 4, co. 3, 5 e 9 L. n.223/1991 e l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, per avere la Corteterritoriale ritenuto che la comunicazione finale fosse immune da vizi, poichéla procedura aveva interessato tutti i 35 ex lavoratori di [OSCURATO:SOCIETA] spaNumero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026poi dichiarata fallita, senza accorgersi che era mancata l’indicazione dell’unicadipendente poi rimasta in forza, adibita inoltre a mansioni equivalenti rispettoai colleghi invece licenziati, sicché era assolutamente necessaria l’indicazionedei criteri di scelta.Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo econtroverso, poiché precluso dalla c.d. doppia conforme.Per il resto il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e,dunque, di specificità.La questione della fungibilità delle mansioni degli odierni ricorrenti rispettoall’unica collega (fra gli ex dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]) rimasta alledipendenze della società odierna controricorrente non risulta in alcun modoaffrontata dalla Corte territoriale. Pertanto, sarebbe stato onere dei ricorrentiprecisare e riportare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (oalmeno i suoi passaggi salienti) nel quale quella questione fosse stata posta,nonché il motivo di appello con il quale avessero, in ipotesi, impugnato ilmancato rilievo di quella questione oppure il rigetto da parte del Tribunale.Tali oneri non sono stati adempiuti.Quanto, poi, alla limitazione della procedura ad un determinato settore (v.ricorso per cassazione, p. 17), l’onere della prova a carico della società risultaaccertato dalla Corte territoriale come adempiuto. Nella sentenza impugnata,infatti, si legge che dalla visura camerale, in atti, si evince che [OSCURATO:SOCIETA] hasempre operato esclusivamente nel settore della gestione immobiliare, senzamai svolgere alcuna attività nel comparto termale e ciò giustificava, quindi, lalimitazione della procedura di licenziamento per riduzione di personale a quelcomparto. I Giudici d’appello hanno altresì accertato che l’unica lavoratgricerimasta in servizio era già dipendente dall’anno 2002 e addetta a mansioniamministrativo-contabili, risultate indispensabili per la fase di liquidazionedella società.Con riguardo, infine, all’omessa pronunzia sulla doglianza relativa allamancata comunicazione finale ex art. 4, co. 9, L. n. 223/1991, la relativacensura difetta di autosufficienza e, dunque, di specificità. Nel silenzio sulpunto da parte della Corte territoriale, sarebbe stato onere dei ricorrentiprecisare e riportare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (oalmeno i suoi passaggi salienti) nel quale quella questione fosse stata posta,Numero registro generale 16122/2025Numero sezionale 3128/2026Numero di raccolta generale 24348/2026Data pubblicazione 31/07/2026nonché il motivo di appello con il quale avessero, in ipotesi, impugnato ilmancato rilievo di quella questione oppure il rigetto da parte del Tribunale.Tali oneri non sono stati adempiuti.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data30/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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