Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21467/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2695/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentatee difese –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 620/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , premesso di essere utenti della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del [OSCURATO:PERSONA] dell’ATO I [OSCURATO:PERSONA]Viterbo, convennero in lite innanzi il Giudice di pace di Viterbo detta societàal fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del contratto di somministrazione di acqua potabile, ravvisato nel superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e di fluoruri, nonché l’accertamento del diritto alla restituzione del 50% dei canoni già corrisposti.

Nel costituirsi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre a sostenere l’infondatezza delle avverse domande sotto plurimi profili, di rito e di merito, formulò istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione [OSCURATO:PERSONA], spiegando nei confronti di questa domanda di manleva.

Ritualmente instaurato il contraddittorio con l’ente regionale, all’esito della controversia di prime cure l’adito Giudice di pace, con la sentenza n. 254/2016, accolse le dom and e risarcitorie propost e dagli attori(con condanne in favore degli stessi differenziate nel quantum ) , rigettò la domanda di restituzione dell’importo corrispondente al 50% dei canoni di acqua già versati e rigettò anche la domanda di manleva formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso la terza chiamata Regione [OSCURATO:PERSONA].

2. L’appello interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale sentenza è stato dichiarato inammissibile dalla decisione in epigrafe indicata.

A giustificazione del dictum reso, il Tribunale di Viterbo ha posto l’inosservanza del termine semestrale sancito dall’art. 327 cod. proc. civ. per il dispiegamento dell’impugnazione, sul rilievo che la sentenza di prime cure risultava depositata in cancelleria il 22 dicembre 2015 mentre l’atto di appello era stato notificato in data 13 luglio 2016, r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «restando irrilevante che le comunicazione alle parti sia stata effettuata il 12 febbraio 2016».

3. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi, cui resistono, con unitario controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità, benché correttamente intimata, la Regione [OSCURATO:PERSONA].

4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, per «violazione degli artt. 115, 133 cod. proc. civ., 2719 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.», la ricorrente censura la pronuncia di inammissibilità dell’appello, in quanto ritenuto tardivo.

In senso contrario, assume, in sintesi, che, onde individuare la data di pubblicazione della sentenza rilevante ai fini del decorso del termine perimpugnare, il «deposito in cancelleria» di cui all’art. 133 cod. proc. civ. non si risolve nella semplice «traditio brevi manu della sentenza attestata dal cancelliere», ma deve rivestire carattere «ufficiale», la qual cosa si verifica soltanto a seguito dell’inserimento dell’atto nell’elenco cronologico delle sentenze presso la cancelleria , con assegnazione del relativo numero identificativo: nel caso di specie, tale inserimento era avvenuto il giorno 12 febb raio 2016, sicché l’appello, introdotto con atto notificato il 13 luglio 2016, era tempestivo.

2. Con il secondo motivo l’impugnante, lamentando violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., denuncia la nullità della gravata sentenza, in quanto fondata su una questione rilevata d ’ ufficio, senza previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie concernenti osservazioni sulla questione stessa. r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il terzo mezzo, la ricorrente contesta la «violazione degli artt. 115, 116, 133 cod. proc. civ., art. 2719 cod. civ., art. 2712 cod. civ. e artt. 23, comma2, e 23 - quater del d.lgs. 7 marzo 20 1 5, n. 82, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.».

Deduce, in breve,che le parti appellate, in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado, non avevano proposto eccezione di tardività dell’appello e nemmeno contestato, nelle successive difese, la corrispondenza all’originale della «copia fotografica della certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza risultante dal sito internet» SIGP: il Tribunale avrebbe dovuto reputare il procedimento di pubblicazione perfezionato con inserimento dell ’ atto oggetto del deposito nell’elenco cronologico esistente presso la cancelleria e con assegnazione del numero identificativo, completato il 12 febbraio 2016.

4. Con il quarto motivo,l’impugnante eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’inserimento dell’atto oggetto del deposito nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la cancelleria soltanto alla data del 12 febbraio 2016.

5. I motivi - da scrutinare congiuntamente, attesa la evidente connessione che li avvince -sono manifestamente infondati.

Le questioni poste con il ricorso, sopra specificamente riassunte, sono già state ripetutamente vagliate da questa Corte, in controversie aventi identico oggetto e riguardanti la medesima società ricorrente (nonché la medesima Regione [OSCURATO:PERSONA], anche se relative a domande proposte da altri utenti del servizio idrico).

Non emergendo dal ricorso in esame la prospettazione di nuovi o differenti argomentio comunque di spunti ermeneutici tali da indurre una rimeditazione, va data continuità all’orientamento in preced enza assunto, espresso in plurime pronunce (tra le quali, Cass. 07/07/2022, n. 21497; Cass. 09/03/2022, n. 7634; Cass. 09/11/2021, n. 32841; Cass. 30/06/2020, n. 12978-12979; Cass. 19/02/2020, n. 4206). r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.Circa la prima doglianza, il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza in tema di scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza appareinconferente.

Come chiaramente affermato nella sentenza impugnata, nel caso di specie si è in presenza di un’unica data, quella di deposito della sentenza ( il 22 dicembre 2015) , ciò inferendosi da lla attestazione apposta in calce al provvedimento medesimo e munita di efficacia fidefacente fino a querela di falso.

Il principio affermato nell’arrestodi Cass., S ez.

U , 22/09/2016, n. 18569, più volte invocatoin ricorso, viene in rilievo soltanto nell ’ ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date: una di «deposito» della sentenza, l'altra di «pubblicazione»; per contro, l’apposizione da parte del cancelliere di un’unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è «venuta ad esistenza» in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza.

Come precisato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, l’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) «nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date».

Pertanto, nella vicenda in parola, non ha alcuna valenza il (reiterato) riferimento del ricorrente alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico; del tutto privo di significato è poi, a fortiori, l o iato temporale fra la data di deposito/pubblicazione della sentenza e la data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazione alle parti. r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

7. Le considerazioni che precedono giustificano la reiezione anche del quarto motivo, ponendo in luce come alcuna circostanza fattuale decisiva sia stata obliterata dal giudice territoriale, il quale, anzi, ha correttamente individuato la data di pubblicazione della sentenza da considerare dies a quo del termine per appellare.

8. In ordine al secondo motivo, è doveroso premettere cheil divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (oltre alle decisioni sopra citate, cfr. Cass. 21/07/2016, n. 15019).

Si tratta, infatti, di questioni di mero diritto, in relazione alle quali il rilievo di ufficio non importa mai la emanazione da parte del giudice di una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti (c.d.

«a sorpresa» o «della terza via»), trattandosi di questioni che la parte, dotata di una pur minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.

Sulla scorta di queste considerazioni di natura generale, non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. il rilievo della tardività dell’impugnazione.

L’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini: la tardività del gravame non configura cioè quello «sviluppo inatteso»per il quale è necessaria l ’ instaurazione del r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contraddittorio mediante assegnazione di un termine ad hoc p er memorie difensive(specificamente, Cass. 18/11/2019, n. 29803).

Non è dunque configurabile nullità della impugnata sentenza per violazione dell’art. 101 del codice di rito.

9. Quanto infine al terzo motivo, basti qui riaffermare, in adesione a consolidato indirizzo ermeneutico del giudice della nomofilachia, che l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzionedell’appellato (ex multis, Cass., Sez.

U. , 05/04/2005, n. 6983; Cass. 05/06/2015, n. 11666; Cass. 11/11/2009, n. 23907), sicché del tutto indifferente risultano, nella specie, il contegno serbato e le difese esplicate dagli appellati nel giudizio di secondo grado.

10. Il ricorso varigettato.

11. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2695/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], tutte elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sono rappresentatee difese –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 620/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , premesso di essere utenti della [OSCURATO:SOCIETA]., gestore del [OSCURATO:PERSONA] dell’ATO I [OSCURATO:PERSONA]Viterbo, convennero in lite innanzi il Giudice di pace di Viterbo detta societàal fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del contratto di somministrazione di acqua potabile, ravvisato nel superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e di fluoruri, nonché l’accertamento del diritto alla restituzione del 50% dei canoni già corrisposti. Nel costituirsi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre a sostenere l’infondatezza delle avverse domande sotto plurimi profili, di rito e di merito, formulò istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della Regione [OSCURATO:PERSONA], spiegando nei confronti di questa domanda di manleva. Ritualmente instaurato il contraddittorio con l’ente regionale, all’esito della controversia di prime cure l’adito Giudice di pace, con la sentenza n. 254/2016, accolse le dom and e risarcitorie propost e dagli attori(con condanne in favore degli stessi differenziate nel quantum ) , rigettò la domanda di restituzione dell’importo corrispondente al 50% dei canoni di acqua già versati e rigettò anche la domanda di manleva formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. verso la terza chiamata Regione [OSCURATO:PERSONA]. 2. L’appello interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale sentenza è stato dichiarato inammissibile dalla decisione in epigrafe indicata. A giustificazione del dictum reso, il Tribunale di Viterbo ha posto l’inosservanza del termine semestrale sancito dall’art. 327 cod. proc. civ. per il dispiegamento dell’impugnazione, sul rilievo che la sentenza di prime cure risultava depositata in cancelleria il 22 dicembre 2015 mentre l’atto di appello era stato notificato in data 13 luglio 2016, r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «restando irrilevante che le comunicazione alle parti sia stata effettuata il 12 febbraio 2016». 3. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi, cui resistono, con unitario controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità, benché correttamente intimata, la Regione [OSCURATO:PERSONA]. 4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, per «violazione degli artt. 115, 133 cod. proc. civ., 2719 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.», la ricorrente censura la pronuncia di inammissibilità dell’appello, in quanto ritenuto tardivo. In senso contrario, assume, in sintesi, che, onde individuare la data di pubblicazione della sentenza rilevante ai fini del decorso del termine perimpugnare, il «deposito in cancelleria» di cui all’art. 133 cod. proc. civ. non si risolve nella semplice «traditio brevi manu della sentenza attestata dal cancelliere», ma deve rivestire carattere «ufficiale», la qual cosa si verifica soltanto a seguito dell’inserimento dell’atto nell’elenco cronologico delle sentenze presso la cancelleria , con assegnazione del relativo numero identificativo: nel caso di specie, tale inserimento era avvenuto il giorno 12 febb raio 2016, sicché l’appello, introdotto con atto notificato il 13 luglio 2016, era tempestivo. 2. Con il secondo motivo l’impugnante, lamentando violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., denuncia la nullità della gravata sentenza, in quanto fondata su una questione rilevata d ’ ufficio, senza previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie concernenti osservazioni sulla questione stessa. r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il terzo mezzo, la ricorrente contesta la «violazione degli artt. 115, 116, 133 cod. proc. civ., art. 2719 cod. civ., art. 2712 cod. civ. e artt. 23, comma2, e 23 - quater del d.lgs. 7 marzo 20 1 5, n. 82, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Deduce, in breve,che le parti appellate, in sede di costituzione nel giudizio di secondo grado, non avevano proposto eccezione di tardività dell’appello e nemmeno contestato, nelle successive difese, la corrispondenza all’originale della «copia fotografica della certificazione relativa alla data di pubblicazione della sentenza risultante dal sito internet» SIGP: il Tribunale avrebbe dovuto reputare il procedimento di pubblicazione perfezionato con inserimento dell ’ atto oggetto del deposito nell’elenco cronologico esistente presso la cancelleria e con assegnazione del numero identificativo, completato il 12 febbraio 2016. 4. Con il quarto motivo,l’impugnante eccepisce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’inserimento dell’atto oggetto del deposito nell’elenco cronologico delle sentenze esistente presso la cancelleria soltanto alla data del 12 febbraio 2016. 5. I motivi - da scrutinare congiuntamente, attesa la evidente connessione che li avvince -sono manifestamente infondati. Le questioni poste con il ricorso, sopra specificamente riassunte, sono già state ripetutamente vagliate da questa Corte, in controversie aventi identico oggetto e riguardanti la medesima società ricorrente (nonché la medesima Regione [OSCURATO:PERSONA], anche se relative a domande proposte da altri utenti del servizio idrico). Non emergendo dal ricorso in esame la prospettazione di nuovi o differenti argomentio comunque di spunti ermeneutici tali da indurre una rimeditazione, va data continuità all’orientamento in preced enza assunto, espresso in plurime pronunce (tra le quali, Cass. 07/07/2022, n. 21497; Cass. 09/03/2022, n. 7634; Cass. 09/11/2021, n. 32841; Cass. 30/06/2020, n. 12978-12979; Cass. 19/02/2020, n. 4206). r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.Circa la prima doglianza, il richiamo operato dal ricorrente alla giurisprudenza in tema di scissione tra data di deposito e data di pubblicazione della sentenza appareinconferente. Come chiaramente affermato nella sentenza impugnata, nel caso di specie si è in presenza di un’unica data, quella di deposito della sentenza ( il 22 dicembre 2015) , ciò inferendosi da lla attestazione apposta in calce al provvedimento medesimo e munita di efficacia fidefacente fino a querela di falso. Il principio affermato nell’arrestodi Cass., S ez. U , 22/09/2016, n. 18569, più volte invocatoin ricorso, viene in rilievo soltanto nell ’ ipotesi in cui in calce alla sentenza siano apposte due diverse date: una di «deposito» della sentenza, l'altra di «pubblicazione»; per contro, l’apposizione da parte del cancelliere di un’unica data impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è «venuta ad esistenza» in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza. Come precisato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, l’accertamento in ordine al momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo, diviene necessario (solo) «nel caso in cui risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date». Pertanto, nella vicenda in parola, non ha alcuna valenza il (reiterato) riferimento del ricorrente alla certificazione attestante la data di inserimento della sentenza nel registro cronologico; del tutto privo di significato è poi, a fortiori, l o iato temporale fra la data di deposito/pubblicazione della sentenza e la data in cui la cancelleria ha provveduto alla sua comunicazione alle parti. r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. Le considerazioni che precedono giustificano la reiezione anche del quarto motivo, ponendo in luce come alcuna circostanza fattuale decisiva sia stata obliterata dal giudice territoriale, il quale, anzi, ha correttamente individuato la data di pubblicazione della sentenza da considerare dies a quo del termine per appellare. 8. In ordine al secondo motivo, è doveroso premettere cheil divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (oltre alle decisioni sopra citate, cfr. Cass. 21/07/2016, n. 15019). Si tratta, infatti, di questioni di mero diritto, in relazione alle quali il rilievo di ufficio non importa mai la emanazione da parte del giudice di una sentenza in violazione del diritto di difesa delle parti (c.d. «a sorpresa» o «della terza via»), trattandosi di questioni che la parte, dotata di una pur minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi. Sulla scorta di queste considerazioni di natura generale, non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. il rilievo della tardività dell’impugnazione. L’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini: la tardività del gravame non configura cioè quello «sviluppo inatteso»per il quale è necessaria l ’ instaurazione del r.g. n. 2695/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contraddittorio mediante assegnazione di un termine ad hoc p er memorie difensive(specificamente, Cass. 18/11/2019, n. 29803). Non è dunque configurabile nullità della impugnata sentenza per violazione dell’art. 101 del codice di rito. 9. Quanto infine al terzo motivo, basti qui riaffermare, in adesione a consolidato indirizzo ermeneutico del giudice della nomofilachia, che l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzionedell’appellato (ex multis, Cass., Sez. U. , 05/04/2005, n. 6983; Cass. 05/06/2015, n. 11666; Cass. 11/11/2009, n. 23907), sicché del tutto indifferente risultano, nella specie, il contegno serbato e le difese esplicate dagli appellati nel giudizio di secondo grado. 10. Il ricorso varigettato. 11. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
Sentenza Cassazione n. 21467/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris