CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso per conto di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile: ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'ipotesi del fatto di lieve entità nella condotta di coltivazione, all'interno di un gazebo provvisto di lampada alogena e di impianti di ventilazione e di irrigazione, di 19 piante di marijuana, di circa 50 centimetri di altezza, con un principio attivo di circa 17 grammi, corrispondente a quasi 700 dosi) (Sez. 4 - n. 35963 del 07/05/2019 Ud. (dep. 13/08/2019 ) Rv. 276861 - 01). Lungo tale linea interpretativa si pone la sentenza impugnata che valorizza la coltivazione di ben 150 piante, con l'ausilio di altro soggetto, le accortezze utilizzate, con attività scolta su luogo impervio, il dato ponderale e le dosi ricavabili ( 202,1) tutti elementi che rientrano nel fuoco di analisi della fattispecie invocata e che legittimamente hanno supportato la decisione contestata. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20