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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 05482/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29037 /20 2 1 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) constudio in Padova, via Trieste 23 presso il quale secondo difensore è oraeletto domicilio, anche digitale in forza di procura speciale ulteriore allegataalla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] i n persona del Direttore protempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:tributi doganali Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 617/ 02/2021 depositata in data 23/07/2021e notificata in data 15 settembre 2021 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio richiedeva maggiori dazi derivanti dalla irregolarità dell’operazione doganale di importazione del 6 luglio 1998 avente per oggetto una partita di pesce congelato da questi eseguita quale legale rappresentantedella società importatrice; -la CTP d i [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; -la CTR rigettava l’appello; - ricorreva alla Corte Suprema l’[OSCURATO:PERSONA]; questa Corte con sentenza n. 4389/2019 accoglieva il ricorso e cassava con rinviola pronuncia impugnata; -riassunto il giudizio, il giudice del rinvio con la pronuncia qui gravata riformavala statuizione di primo grado rigettando l’originario ricorso del contribuente; - ricorre a questa Corte nuovamente [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a duemotivi; il secondo è invero proposto in via subordinata rispetto alla primacensura; - il ricorrente deposita “memoria di nomina del nuovo difensore”, memoriaillustrativa nonché “memoria per richiesta di distrazione delle speselegali”; - va quindi esaminato il primo motivo di ricorso , con il quale il contribuentesi duole della nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 24 c. 2 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente con riguardo all’operazionedoganale oggetto del processo, relativa alla bolletta IM4 n.716 F del 6 luglio 1998 riguardante una partita di pesce congelato, vi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sarebbe stato in sede penale l’espresso riconoscimento della insussistenzadella falsità e dell’evasione contestata; Consideratoche: -il motivo è inammissibile; - invero, nell’incentrarsi sul risultato della disamina del materiale probatorio in atti, che secondo parte ricorrente doveva condurre ad escluderela sussistenza della prova della frode, esso propone questioni dimerito che risultano precluse in questa sede (tra moltissime si vedano per tutte Cass.

S ez. 2 , Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 ; conforme Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023 e conforme anche Cass.Sez. 3 , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 ) ; - il secondo motivo propone analoga censura, articolandola quale denuncianon di error in pr o cedendo ma di error in iudicando ; - per le medesime ragioni sopra esposte, anche detto motivo risulta inammissibile; -conclusivamente, il ricorso è rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre a spese prenotatea debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29037 /20 2 1 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) constudio in Padova, via Trieste 23 presso il quale secondo difensore è oraeletto domicilio, anche digitale in forza di procura speciale ulteriore allegataalla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] i n persona del Direttore protempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – Oggetto:tributi doganali Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 per la cassazione del la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria n. 617/ 02/2021 depositata in data 23/07/2021e notificata in data 15 settembre 2021 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio richiedeva maggiori dazi derivanti dalla irregolarità dell’operazione doganale di importazione del 6 luglio 1998 avente per oggetto una partita di pesce congelato da questi eseguita quale legale rappresentantedella società importatrice; -la CTP d i [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; -la CTR rigettava l’appello; - ricorreva alla Corte Suprema l’[OSCURATO:PERSONA]; questa Corte con sentenza n. 4389/2019 accoglieva il ricorso e cassava con rinviola pronuncia impugnata; -riassunto il giudizio, il giudice del rinvio con la pronuncia qui gravata riformavala statuizione di primo grado rigettando l’originario ricorso del contribuente; - ricorre a questa Corte nuovamente [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a duemotivi; il secondo è invero proposto in via subordinata rispetto alla primacensura; - il ricorrente deposita “memoria di nomina del nuovo difensore”, memoriaillustrativa nonché “memoria per richiesta di distrazione delle speselegali”; - va quindi esaminato il primo motivo di ricorso , con il quale il contribuentesi duole della nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art. 24 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente con riguardo all’operazionedoganale oggetto del processo, relativa alla bolletta IM4 n.716 F del 6 luglio 1998 riguardante una partita di pesce congelato, vi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sarebbe stato in sede penale l’espresso riconoscimento della insussistenzadella falsità e dell’evasione contestata; Consideratoche: -il motivo è inammissibile; - invero, nell’incentrarsi sul risultato della disamina del materiale probatorio in atti, che secondo parte ricorrente doveva condurre ad escluderela sussistenza della prova della frode, esso propone questioni dimerito che risultano precluse in questa sede (tra moltissime si vedano per tutte Cass. S ez. 2 , Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024 ; conforme Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023 e conforme anche Cass.Sez. 3 , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 ) ; - il secondo motivo propone analoga censura, articolandola quale denuncianon di error in pr o cedendo ma di error in iudicando ; - per le medesime ragioni sopra esposte, anche detto motivo risulta inammissibile; -conclusivamente, il ricorso è rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.400,00 per compensi oltre a spese prenotatea debito. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo uni
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