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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 05110/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12882/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- [OSCURATO:PERSONA] ROMA, rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.4979/2021 depositata il 05/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che sullo ius superveniens sono intervenute le S.U. nel 2022, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12882/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- [OSCURATO:PERSONA] ROMA, rappresentata e difesa l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.4979/2021 depositata il 05/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che sullo ius superveniens sono intervenute le S.U. nel 2022, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 25
Decreto Cassazione n. 05110/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris