CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 08272/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] - con cui si deduce, con un unico motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione sia all'affermazione della penale responsabilità, sia alla dosimetria della pena - è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da aporie logiche, per un verso, ha ribadito la destinazione alla cessione dello stupefacente sequestrato sulla base degli elementi accertati nel caso concreto, ossia che l'imputato, fermato dalla p.g. per la pubblica via, era stato trovato in possesso di circa 11 grammi di cocaina occultata negli slip e confezionata in 22 involucri (dalla quale era possibile ricavare 63 dosi singole) e della somma di euro 500, mentre stava avvicinandosi ad un soggetto sconosciuto con il quale aveva scambiato brevi battute; sia la congruità della pena inflitta, alla luce del quantitativo di droga sequestrata; stante l'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.