CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 28662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 13363/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro MAURASODINI, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 125/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositatail 23/3/2022; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/9/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 13363/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 23/3/2022, il Tribunale di Lanciano ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di MauraSodini al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza delcarattere diffamatorio di quanto esposto in un post pubblicato dalla Sodinisulla pagina Facebook di Repubblica.it contenente un commento critico su quanto in precedenza postato sulla stessa pagina dal Piccinini; a fondamento della decisione assunta, il tribunale – rilevata la mancataviolazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 101 co.2 c.p.c. – ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso il carattere diffamatorio della pubblicazione della Sodini, avuto riguardo all'avvenuto rispetto, da partedi quest'ultima, dei limiti imposti all’espressione della libertà di manifestazionedel pensiero sotto il profilo del legittimo esercizio del dirittodi critica, peraltro in risposta al ‘fatto ingiusto’ (rilevante ai sensi dell’art.599, comma 2, c.p.) costituito dalla provocazione del Piccinini avanzata attraverso il suo precedente post pubblicato sul medesimo sito; conla stessa decisione la corte territoriale ha altresì confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva condannato il Piccininial rimborso delle spese di lite, senza tener conto della mancata partecipazionedella Sodini al procedimento di mediazione; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; MauraSodini resiste con controricorso; conatto in data 6 /9/2024, regolarmente pervenuto presso la Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso;Cameradi consiglio del 23 settembre 2024 – R.G. n. 13363/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ladichiarazione di rinuncia è stata accettata dalla Sodini con atto indata 9/9/2024 ; consideratoche: ilprocesso dev’essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’ odierna adunanza)il ricorrent e ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresìsottoscritto, per accettazione, dalla controricorrente; sitratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinarel’effetto dell’estinzione del processo; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; P.Q.M. Dichiaraestinto il processo. Nullasulle spese. Così