CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31895/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza in data 17/06/2025 della Corte di appello di Palermo,visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;letta per i ricorrenti la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 17 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza in data 16 ottobre 2023 del Tribunale di Agrigento che hacondannato gli imputati alle pene di legge per il reato di cui all’art. 6 d.lgs. n. 193del 2007 consistente nella macellazione di un montone in un boschetto, luogodiverso dagli stabilimenti e/o dai locali indicati dal Regolamento CE n. 853/2004.2. Gli imputati eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazioneper la mancata applicazione dell’art. 47, comma 3, cod. pen. (primo motivo), perla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità indicata nelRegolamento CE n. 853/2004 (secondo motivo), per il diniego della causa diproscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen. (terzo motivo), per la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo), per il mancatoriconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato delcasellario giudiziale (quinto motivo). Chiedono infine il proscioglimento perintervenuta prescrizione. Nella memoria ribadiscono le difese già espletate inricorsoCONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono manifestamente infondati.Pacifico è il fatto storico, per essere stati sorpresi gli imputati il 2 giugno2020 mentre macellavano un montone nel boschetto di via Giardinello inAgrigento, e pacifica è la qualificazione giuridica della violazione dell’art. 6 d.lgs.193 del 2007, per essere avvenuta la macellazione al di fuori degli stabilimenti odei locali previsti dalla legge (tra le più recenti, Sez. 3, n. 9151 del 19/11/2020,dep. 2021, Mariano, Rv. 281325 – 01).Il primo motivo di ricorso è reiterativo del primo motivo di appello senzaconfronto critico con la sentenza impugnata. I ricorrenti hanno ribadito di ignorareincolpevolmente la legge penale e hanno invocato l’applicazione dell’art. 47, terzocomma, cod. pen., considerato che il venditore italiano non li aveva informatisulle modalità di macellazione e anzi li aveva riforniti di coltelli e mannaie. L'erratainterpretazione di una legge diversa da quella penale, tuttavia, cui fa riferimentol'art. 47, terzo comma, cod. pen., esclude sempre la punibilità quando hacagionato un errore sul fatto costituente reato doloso, mentre nel caso di reatocolposo la punibilità è esclusa solo se l'errata interpretazione è di natura scusabile(tra le più recenti, Sez. 1, n. 20259 del 30/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286493-01).Nel caso in esame, gli imputati non si sono rappresentati erroneamente ofalsamente un fatto, ma hanno ignorato l’art. 6 d.lgs. n. 193 del 2007, in relazioneall’Allegato III del Regolamento CE n. 853/2004, e ciò a prescindere dal rapportocon il venditore italiano. A differenza di quanto prospettato dalla difesa, poi,l’obbligo di macellazione in appositi stabilimenti non ha a oggetto solo i bovini ogli equini, ma anche gli ovini e i suini, e sono previsti stringenti limiti allamacellazione per l’autoconsumo che contempla comunque l’ispezione dell’animaleante mortem (si vedano in particolare il Regolamento CE n. 853/2004 e ilRegolamento CE n. 1099/2009). Ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 27 del 2021 i privatiche intendono macellare o far macellare, anche gli ovini, devono comunquecomunicare all'autorità competente locale il luogo e la data della macellazione. Eanaloga disciplina era stabilita nel previgente art. 13 Regio decreto n. 3298 del1928 che prevedeva l’autorizzazione comunale alla macellazione e l’obbligo diavviso al veterinario.Il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causadi esenzione stabilita dall’art. 1, comma 3, lett. a) e b), Regolamento CE 853/2004,è manifestamente infondato. Il caso in esame non rientra in nessuna delle ipotesidi esenzione previste dalla norma, a) produzione primaria per uso domesticoprivato; b) preparazione, manipolazione e conservazione domestica di alimentidestinati al consumo domestico privato; c) fornitura diretta di piccoli quantitatividi prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agliesercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale cheriforniscono direttamente il consumatore finale; d) fornitura diretta di piccoliquantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'aziendaagricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizidi commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che fornisconodirettamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche; e) cacciatoriche forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvagginaselvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi dicommercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono ilconsumatore finale. Sul tema si veda anche Sez. 3, n. 30428 del 24/05/2022,Cominini, Rv. 283413 – 01.Il terzo motivo di ricorso, relativo al diniego della causa di proscioglimentodi cui all’art. 131-bis cod. pen., è inconsistente, perché la Corte territoriale haesaurientemente motivato sulla gravità del fatto in relazione alla tutela della salutepubblica, ciò che ha giustificato l’irrogazione di una pena superiore al minimoedittale già in primo grado.Del pari inconsistenti sono il quarto e il quinto motivo di ricorso, perché laCorte territoriale ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generichesempre per la gravità del fatto e il diniego del beneficio della non menzione perl’intensità del dolo.La motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria e merita diessere confermata.Quanto alla prescrizione, il reato è stato commesso il 2 giugno 2020 el’improcedibilità prevista per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 è fissata al 14dicembre 2026, considerato che la Corte territoriale ha indicato in 90 giorni iltermine per il deposito dei motivi.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto chei ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsisiano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in viaequitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 23 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]