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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 38448/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo la riqualificazione del ricorso quale appello cautelare con trasmissione degli atti al tribunale competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, a mezzo dei difensori, due ricorsi per cassazione, avente motivi comuni, avverso l'ordinanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza finalizzata al dissequestro dei beni immobili indicati nel provvedimento di restituzione dei beni del Pubblico Ministero in luogo delle corrispondenti somme di denaro, emessa in data 14/04/2025.

2. Entrambi i ricorsi deducono, con motivo comune, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 20 d.lgs n. 159 del 2011, art. 104 bis disp. att. cod.proc.pen.

Premesso che la questione attiene alle modalità esecutive del decreto di sequestro preventivo, proposta e decisa con le forme dell'incidente di esecuzione, contestano la decisione impugnata nella parte in cui il giudice avrebbe confermato il dissequestro degli immobili, relativi a società riconducibili al medesimo, in cui le quote rimangono, tuttavia, ancora in sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per erronea applicazione della legge e, segnatamente, dell'art. 20 del d.lgs n. 159 del 2011 che prevede espressamente l'estensione di diritto del provvedimento ablativo a tutti i beni costituiti in azienda in termini funzionali all'esecuzione degli adempimenti connessi al sequestro, che avvengono in base alle previsioni di cui all'articolo 104 bis disp. att. cod.proc.pen., con la conseguenza che quei beni immobili, dei quali figurativamente stato operato il dissequestro, sono e restano irrimediabilmente bloccati in quelle società, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e di essi [OSCURATO:PERSONA] non può disporne in alcun modo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la conversazione dei ricorsi in opposizione e la trasmissione al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di esecuzione (non essendo impugnata l'ordinanza, in pari data, di rigetto di richiesta di revoca del sequestro preventivo) deve essere qualificata come opposizione.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103).

Il giudice dell'esecuzione provvede ai sensi dell'art. 676 cod.proc.pen. e 667 comma 4 cod.proc.pen. , per cui avverso il provvedimento adottato de plano ai sensi dell'art. 667 corna 4 cod.pen., ma anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia deciso a seguito di udienza camerale, è esperibile l'opposizione al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858 - 01).

Ora, poiché il ricorrente, con due distinti ricorsi avverso il medesimo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione, sorge la questione circa la conversione del ricorso in opposizione.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, pur riconoscendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione, ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (tra gli altri, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano).

Quindi, i ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] devono essere qualificati come opposizione e, per l'effetto, trasmessi al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

P.Q.M.

Qualificati i ricorsi come opposizioni dispone trasmettersi gli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo la riqualificazione del ricorso quale appello cautelare con trasmissione degli atti al tribunale competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, a mezzo dei difensori, due ricorsi per cassazione, avente motivi comuni, avverso l'ordinanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, di rigetto dell'istanza finalizzata al dissequestro dei beni immobili indicati nel provvedimento di restituzione dei beni del Pubblico Ministero in luogo delle corrispondenti somme di denaro, emessa in data 14/04/2025. 2. Entrambi i ricorsi deducono, con motivo comune, la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 20 d.lgs n. 159 del 2011, art. 104 bis disp. att. cod.proc.pen. Premesso che la questione attiene alle modalità esecutive del decreto di sequestro preventivo, proposta e decisa con le forme dell'incidente di esecuzione, contestano la decisione impugnata nella parte in cui il giudice avrebbe confermato il dissequestro degli immobili, relativi a società riconducibili al medesimo, in cui le quote rimangono, tuttavia, ancora in sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, per erronea applicazione della legge e, segnatamente, dell'art. 20 del d.lgs n. 159 del 2011 che prevede espressamente l'estensione di diritto del provvedimento ablativo a tutti i beni costituiti in azienda in termini funzionali all'esecuzione degli adempimenti connessi al sequestro, che avvengono in base alle previsioni di cui all'articolo 104 bis disp. att. cod.proc.pen., con la conseguenza che quei beni immobili, dei quali figurativamente stato operato il dissequestro, sono e restano irrimediabilmente bloccati in quelle società, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e di essi [OSCURATO:PERSONA] non può disporne in alcun modo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la conversazione dei ricorsi in opposizione e la trasmissione al giudice competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di esecuzione (non essendo impugnata l'ordinanza, in pari data, di rigetto di richiesta di revoca del sequestro preventivo) deve essere qualificata come opposizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Rv. 265103). Il giudice dell'esecuzione provvede ai sensi dell'art. 676 cod.proc.pen. e 667 comma 4 cod.proc.pen. , per cui avverso il provvedimento adottato de plano ai sensi dell'art. 667 corna 4 cod.pen., ma anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia deciso a seguito di udienza camerale, è esperibile l'opposizione al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Rv. 283858 - 01). Ora, poiché il ricorrente, con due distinti ricorsi avverso il medesimo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione, sorge la questione circa la conversione del ricorso in opposizione. Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, pur riconoscendo che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., non è suscettibile di ricorso per cassazione, ma solo di opposizione innanzi allo stesso giudice, afferma che l'eventuale ricorso in cassazione presentato dalla parte, anziché essere dichiarato inammissibile, va riqualificato come opposizione contro il provvedimento censurato, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (tra gli altri, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, Quarto, Rv. 285720 - 01; Sez. 5, n. 503 del 11/11/2014, dep. 2015, Viti, Rv. 262166; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozza, Rv. 259454; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 14724 del 20/01/2004, Mariano). Quindi, i ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] devono essere qualificati come opposizione e, per l'effetto, trasmessi al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". P.Q.M. Qualificati i ricorsi come opposizioni dispone trasmettersi gli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e e
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