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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1993

Cassazione n. 44899/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/08/1993 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondati; che, invero, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01); che, inoltre, il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (cfr. Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922); che, peraltro, in relazione al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia (cfr. Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato, poi, che quanto all'invocato riconoscimento all'imputato dell'attenuante della lieve tenuità all'ipotesi di rapina impropria oggetto di contestazione la stessa non appare concedibile attese le accertate modalità particolarmente violente di commissione del reato così come precisate nelle sentenze di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/08/1993 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infondati; che, invero, l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr. Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01); che, inoltre, il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (cfr. Sez. 2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709; Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922); che, peraltro, in relazione al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia (cfr. Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato, poi, che quanto all'invocato riconoscimento all'imputato dell'attenuante della lieve tenuità all'ipotesi di rapina impropria oggetto di contestazione la stessa non appare concedibile attese le accertate modalità particolarmente violente di commissione del reato così come precisate nelle sentenze di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre
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