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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10970/2026

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!Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA].G. n. 9441/2025DECRETOsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ADDOLORATA, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’che la rappresenta e difende;[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoARIANNA NICOLI;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMilano n.636/2025 pubblicata in data 6 marzo 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata daicontroricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Presidente titolareLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA].G. n. 9441/2025DECRETOsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ADDOLORATA, in persona del legale rappresentantepro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’che la rappresenta e difende;[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocatoARIANNA NICOLI;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMilano n.636/2025 pubblicata in data 6 marzo 2025;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata daicontroricorrenti;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 9441/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 10970/2026Data pubblicazione 24/04/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Presidente titolareLorenzo Orilia
Sentenza Cassazione n. 10970/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris