CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 34306/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° aprile 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 3 marzo 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dal reato contestatole ai sensi dell'art. 186, commi 2 lett. c), 2-sexies e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia eccependo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omesso erroneo riconoscimento della penale responsabilità dell'imputata. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come il reato originariamente ascritto all'imputata, e dal quale la stessa era stata assolta, è ad oggi prescritto, essendo decorso il relativo termine previsto dagli artt. 157 e 160 cod. pen., avuto riguardo al titolo, all'epoca della commissione del reato e al tempo fino ad oggi trascorso. Ne consegue, pertanto, la mancanza di un interesse concreto e attuale da parte del Procuratore generale a proporre ricorso per cassazione, per come richiesto dalla norma dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., tanto meno ravvisabile per far conseguire effetti più favorevoli all'imputata, come previsto dal successivo comma 4-bis, trattandosi di prevenuta già assolta con formula liberatoria nel merito. 3. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]