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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 38010/2024

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 febbraio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), con la recidiva reiterata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione in. ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva reiterata, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. pag. 2).

Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.

Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del . ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2023 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 febbraio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 22.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A) e 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990 (capo B), con la recidiva reiterata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione in. ordine alle ragioni del disposto riconoscimento della recidiva reiterata, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. pag. 2). Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del . ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estenso
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