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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 02832/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA].G. n. 11742/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, n.746/2025 pubblicata in data 18 marzo 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Numero registro generale 11742/2025 Numero sezionale 150/2026 Numero di raccolta generale 2832/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Roma, 6/02/2026 Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11742/2025 Numero sezionale 150/2026 Numero di raccolta generale 2832/2026 Data pubblicazione 09/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA].G. n. 11742/2025 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, n.746/2025 pubblicata in data 18 marzo 2025; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Numero registro generale 11742/2025 Numero sezionale 150/2026 Numero di raccolta generale 2832/2026 Data pubblicazione 09/02/2026 Roma, 6/02/2026 Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11742/2025 Numero sezionale 150/2026 Numero di raccolta generale 2832/2026 Data pubblicazione 09/02/2026
Decreto Cassazione n. 02832/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris